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| rassegna di diritto farmaceutico diretta da Antonio Astofi Anno XXX -N.4-5 1999 |
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Articoli Note e Commenti
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In
questo ultimi anni, atteso il ricorrente interesse di tanti titolari
di imprese a voler continuare la propria attività in forma
societaria, si è fatto sempre più frequente ricorso all’istituto
del conferimento dell’impresa individuale in una costituenda
società di persone, in quanto presenta modalità più corrette sul
piano giuridico e risvolti più convenienti da un punto di vista
economico e fiscale. Tale
procedura presenta, però, degli aspetti giuridico - economici particolari
sui quali la dottrina e la giurisprudenza si sono frequentemente
intrattenute. Invero
gli strumenti messi a disposizione dal legislatore per concretizzare
tale evento «successorio» e formalizzare tale «trasformazione» sono
due: la cessione d’azienda contro un corrispettivo ed il
conferimento (rectius: la cessione per apporto). Tra
le due soluzioni giuridiche offerte dal sistema normativo quella più
frequentata è quella del conferimento, che meglio soddisfa, per la
sua convenienza fiscale, quell’umano bisogno dell’imprenditore
individuale di volersi garantire in vita la continuazione della
propria impresa da parte dei suoi diretti discendenti ovvero quella di
assicurare alla propria azienda in crisi la partecipazione di altri
imprenditori e, con essa, le risorse finanziarie necessarie ad una
sua ristrutturazione ed a renderla maggiormente competitiva nel
mercato. Su
tale istituto, proprio per l’utilità del suo impiego (trasferimento
generazionale dell’impresa e salvaguardia del patrimonio della
piccola impresa), si è registrato un sensibile interesse da parte
del legislatore che lo ha incentivato premiandolo con particolari
agevolazioni di natura soprattutto fiscale. Una prima volta con la
legge 2/12/1975 n. 576, per
una durata di tre anni prorogati, prima della sua naturale scadenza, a
cinque anni (legge 16/12/1977 n. 904); un’altra volta con la legge
30/12/1991 n. 413, e da ultimo con la legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che ha integrato e modificato l’art. 54
del T.U. delle imposte dirette. Un
diverso trattamento è stato invece riservato dal legislatore civile
che ha «evitato» di regolamentare nel particolare il procedimento di
«trasformazione» dell’impresa individuale in società, rinviando
il tutto ad una codificazione c.d. «residuale». Il
Codice Civile, infatti, mentre da una parte tratta nello specifico delle
trasformazioni (art. 2498 e segg.), delle fusioni (art. 2501 e segg.)
e delle scissioni (art. 2504 septies e seg., disciplinate di recente
in recepimento delle relative direttive comunitarie), si limita a
regolamentare i conferimenti all’art. 2423, in relazione ai
conferimenti di beni in natura ovvero dei crediti delle SPA, norme
applicabili alle altre società di capitali in forza degli espliciti
rinvii di cui agli artt.2464 e 2476. A tale disinteresse legislativo ha posto rimedio la giurisprudenza che, con numerosi pronunciamenti, ha reso applicabili al conferimento le disposizioni del codice civile che disciplinano la cessione d’azienda (artt.2555-2560). Occorre
innanzitutto sottolineare la particolarità dell’azienda - farmacia,
che è da considerarsi un complesso di beni organizzati per l’esercizio
del servizio farmaceutico. Essa è un'azienda commerciale, seppur
necessariamente affidata ad un professionista intellettuale (il
farmacista), nei confronti della quale si applicano le norme
civilistiche e fiscali che riguardano, per l’appunto, l’azienda
commerciale. La
titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata non
solo al farmacista che la gestisca sotto la forma di impresa
individuale ma anche ad una società «speziale», cioè ad una
società in nome collettivo ovvero ad una società in accomandita
semplice composta esclusivamente da farmacisti in possesso dei
prescritti requisiti formativo - professionali (art. 7 della legge 8
novembre 1991 n. 362). Il
conferimento dell’azienda - farmacia in società di persone non presenta,
dunque, particolarità di rilievo sotto il profilo civilistico. Vale
qui solo la pena di accennare al fatto che bisogna tener presente:
- in caso di preesistenza di una impresa familiare, il diritto
di prelazione attribuito al collaboratore dall’art. 230-bis c.c.,
ove lo stesso possieda i requisiti per potersi rendere acquirente;
- che, trattandosi di conferimento in società di persone, non
è necessaria alcuna perizia di stima dell’azienda nel suo
complesso, resa invece obbligatoria dall’art. 2343 c.c. ove la
società conferitaria sia una società di capitali. Altra
cosa da sottolineare è che il conferimento della farmacia è consentito
solo dopo decorsi tre anni dalla conseguita titolarità da parte del
conferente (art. 12, comma 1, della legge 2/4/1968 n. 475)
e che quest'ultima deve essere riconosciuta in favore della società
conferitaria con provvedimento dell’Autorità amministrativa,
individuata come competente dalle varie leggi regionali. Il
riconoscimento della titolarità ha effetto dalla data di
notificazione al «subentrante» ditale provvedimento amministrativo. Più interessante è soffermarsi sulla disciplina fiscale del conferimento dell’azienda-farmacia, sotto il profilo delle imposte dirette ed indirette. Sotto
il profilo delle imposte dirette, il conferimento dell’azienda - farmacia,
in quanto effettuato da imprenditore individuale (il farmacista titolare),
è suscettibile di produrre plusvalenze patrimoniali imponibili per il
titolare conferente, ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico sulle
imposte dirette (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917). Tali plusvalenze
sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, ai
sensi dell’ art. 9, comma 2, ultimo periodo, del T.U.I.R., il valore
normale della partecipazione sociale ricevuta, determinato - secondo
il comma 4, lettera b), del medesimo art. 9 -
in
proporzione al valore del patrimonio netto della società conferitaria
(in ipotesi di società già costituita) ovvero all’ammontare
complessivo dei conferimenti (in ipotesi di contestuale costituzione
della società). Tra
le plusvalenze vanno compresi il valore di avviamento e quelle
derivanti dai beni che generano ricavi ai sensi dell’ art. 53 del
T.U.I.R. (e cioè i c.d. beni - merce). Il
regime fiscale delle plusvalenze da conferimento d’azienda trova la
sua disciplina, oltre che nel T.U.I.R., nel decreto legislativo 8
ottobre 1997 n. 358. Secondo
l’art. 54, comma 4, del
T.U.I.R., le plusvalenze sono assoggettate a «tassazione ordinaria»
concorrendo così interamente a formare il reddito imponibile
dell’imprenditore nell’esercizio di realizzo. L’imputazione
integrale nell’esercizio di competenza può tuttavia essere derogata,
a scelta dell’imprenditore che - nel
caso in cui si tratti di aziende possedute per un periodo non
inferiore a tre anni - può «spalmare» la plusvalenza in quote
costanti di reddito nell’esercizio stesso ed in quelli successivi ma
non oltre il quarto, quindi per un massimo di cinque anni (c.d. «tassazione
differita o rateizzata»). Tale
facoltà è peraltro preclusa nell’ipotesi di plusvalenze realizzate
a seguito del conferimento dell’unica azienda. In questa ipotesi,
infatti, viene a mancare in capo al cedente la qualifica di
imprenditore, viceversa assunta a presupposto soggettivo per
l’applicazione della rateizzazione, atteso che le plusvalenze
derivanti dal conferimento costituiscono a tutti gli effetti reddito
di impresa e concorrono, quindi, a formarlo. Alternativamente,
ai sensi dell’ art. 16 comma 1, lettera g), del T.U.I.R., la
plusvalenza conseguita dall’imprenditore individuale può essere sottratta
al normale regime di tassazione, derivante dalla sua natura di componente
del reddito di impresa. È infatti previsto che essa - a richiesta del
contribuente, da rendersi nella dichiarazione dei redditi relativi al
periodo d’imposta al quale le plusvalenze sarebbero imputabili,
come componenti del reddito d’impresa, ed a condizionare (comma 2
del citato art. 16) che l’azienda sia posseduta da più di cinque
anni - sia assoggettata a tassazione separata, con le regole di cui
all’art. 18 del T.U.I.R. Nell’eventualità, la plusvalenza viene
tassata applicando all’ammontare conseguito l’aliquota
corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dichiarato dal
contribuente nel biennio anteriore all’ anno in cui il reddito sia
stato prodotto. Dall’affrancamento, in tal caso, dai criteri di
tassazione come reddito d’impresa consegue che l’opzione per la
tassazione separata è riesercitabile, ricorrendo la condizione del
possesso quinquennale, anche nel caso di conferimento dell’ unica
azienda e, conseguentemente, di perdita dello status di
imprenditore. La
disposizione contenuta nell’ art. 1, comma 1, del citato decreto
legislativo 8 ottobre 1997 n. 358,
applicabile anche ai conferimenti, consente di optare -
nell’ipotesi di conferimento di azienda posseduta da almeno tre anni
(e l’azienda - farmacia, come si è visto, per poter essere
conferita, deve essere posseduta dal titolare da almeno tre anni) - in
luogo delle suddette modalità di tassazione disciplinate dal T.U.I.R.,
per un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27%. Detta opzione
(comma 2) deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, per
cui non deve in alcun caso essere effettuata nell’atto di
conferimento. Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere
rateizzato, senza l’aggravio di alcun interesse, per un massimo di
cinque anni (art. 2). Nell’ipotesi in cui il conferimento avvenga «tra
soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali»,
l’art. 3, comma 1, detta particolari regole per la determinazione
del valore di realizzo (in sostituzione, quindi, delle ordinarie
regole sulla determinazione del «valore normale» di realizzo ex
art. 9 del T.U.I.R. innanzi richiamate). Si considera come tale quello
attribuito alle «partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto
conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero,
se superiore, quello attribuito all’azienda o alle partecipazioni
conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario». In
definitiva, è possibile fissare il valore di realizzo ai fini della
determinazione della plusvalenza, con riferimento ai valori contabili
del conferente o del conferitario, anche se questi valori non coincidono
con il valore del conferimento, quale stabilito ai sensi degli artt.
50 e 51 del T.U. dell’imposta di registro. Da
tutto ciò discende che non esiste più alcun obbligo normativo di rivalutare
i beni in sede di conferimento. È infatti legittimo anche un conferimento
che, sul modello della trasformazione, avvenga nella successione dei
valori di «libro» tra la conferente e la conferitaria. Tale forma di
conferimento che, di fatto, non comporta l’emersione di plusvalenze,
implica l’iscrizione dell’azienda nella contabilità della
conferitaria allo stesso valore fiscalmente esposto nella contabilità
del conferente, il quale, a sua volta, deve attribuire alle
partecipazioni ricevute il medesimo valore che complessivamente era
attribuibile ai beni conferiti. Occorre però precisare che
l’effettuazione di un conferimento «a valori di libro» comporta
che l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto all’azienda conferita
nella contabilità del conferente costituisca necessariamente anche il
valore da attribuirsi, sotto il profilo civilistico, alla stessa ai
sensi dell'art. 2295, n. 6, del codice civile, senza possibilità di
eseguire rivalutazioni dei beni che la compongono o di tenere conto
dell’avviamento commerciale. Ciò determina (o può determinare) una
sottostima dell’azienda conferita, a tutto vantaggio degli altri
soci della società conferitaria, costituita ovvero costituenda. Al
fine di riequilibrare le posizioni all’interno della società,
potrebbe pensarsi di imporre agli altri soci, ove si tratti di nuova
costituzione, il pagamento di un sovrapprezzo sulla quota, cioè una
maggior somma rispetto a quella - da imputare a capitale - corrispondente
al valore nominale della quota stessa. Tale sovrapprezzo dovrebbe
formare un’apposita riserva, ovviamente sottratta alla disciplina di
cui all’art. 2430 C.C. È
sempre riferita all’ipotesi di conferimento da imprenditore individuale
la particolare disposizione antielusiva dettata dal comma 3
dell’art. 9 del d.lgs. 358/1997.
Trattandosi di conferimento dell’unica azienda
dell’imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo gratuito,
delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, se
intervenuta entro i tre anni dal conferimento stesso, si presume
effettuata nell’esercizio dell'impresa. L’eventuale plusvalenza
realizzata sarà, dunque, interamente assoggettata a tassazione
ordinaria nell’esercizio del realizzo, senza poter usufruire della
rateizzazione prevista dall’art. 54, comma 4, del T.U.I.R., né
dell’imposta sostitutiva del 27%. Va sottolineato, tuttavia, che la
disposizione in esame prevede l’applicazione dell’art. 16, comma
1, lettera g) del T.U.I.R., qualora ne sussistano i
presupposti con riferimento alla data del conferimento. Tali
plusvalenze sono, pertanto, assoggettabili a tassazione separata con
l’aliquota determinata ai sensi dell’art. 18 del T.U.I.R. qualora
l’azienda conferita fosse posseduta da più di cinque anni alla data
del conferimento. Il
meccanismo di tassazione delle cessioni di partecipazioni, secondo i
criteri del reddito d’impresa, viene invece meno qualora siano
decorsi tre anni dal conferimento. In tale caso si applica, solo in
caso di cessione a titolo oneroso delle quote sociali, la disciplina
del Capital gain di cui al d.lgs. n. 461/1997 (assumendo come costo
delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi
dell’art. 3, comma 1) mentre, nell’ipotesi di donazione delle
quote sociali, non si avrà tassazione ai fini delle imposte dirette. A proposito di trasferimento delle quote sociali, va qui ricordato che non esiste il divieto di trasferire le quote di partecipazione di una società di farmacisti prima di un dato termine, termine di tre anni previsto invece per il trasferimento della titolarità della farmacia. 4.1
Imposta di registro Sotto
il profilo delle imposte indirette, il conferimento d’azienda è
soggetto ad imposta proporzionale di registro, causa
l’inapplicabilità del regime IVA ai conferimenti d’azienda,
sancita dall’art. 2, lettera b), del Dpr n. 633/1972. La
disciplina dei conferimenti d’azienda in società di persone, ai
fini dell’imposta di registro, è contenuta nell'art. 50
del Dpr n. 131/1986, nonché nell’art. 4, lettera a), n. 3,
della tariffa, parte prima, allegata allo stesso Dpr, che prevede
l’applicazione dell’aliquota dell’ 1%. In particolare,
l’art. 50,
comma 3, disciplina la base imponibile, prevedendo che la stessa
è costituita dal valore delle aziende conferite al netto delle passività
esistenti e degli oneri. Per
i conferimenti in società di persone, ipotesi nella quale non necessita
la perizia di cui all’art. 2343 C.C., l’ufficio ha il potere di
controllare il valore dell’azienda, determinato come sopra, ed
eventualmente di rettificarlo in aumento. Manca, a tal proposito, una
norma riferibile ai conferimenti d’azienda, per cui deve applicarsi,
mutatis mutandis, la disposizione dell’art. 51,
comma 4, del Dpr n. 131/1986, riferita alle cessioni di azienda.
In base a tale norma il controllo dell’ufficio avviene con
riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda,
compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle
scritture contabili obbligatorie ovvero da atti aventi data certa a
norma del C.C., tranne quelle che il soggetto conferente si sia
espressamente impegnato ad estinguere. Ai conferimenti di azienda è
invece inapplicabile la disposizione, dettata per le cessioni di
aziende ad altro titolo, che prevede l’esclusione dalla base
imponibile del valore dei beni di cui all’art. 7, parte prima, della
tariffa (autoveicoli ed imbarcazioni, soggetti alle imposte fisse ivi
indicate). Per i conferimenti, infatti, non si applica la disposizione
dell’art. 23 (tassazione con aliquota diversa in base alla natura
dei beni) e dell’art. 2, comma 1, della tariffa (esclusione dei
beni indicati nell'art. 7). Il conferimento di azienda è, infatti,
soggetto all’aliquota unica dell’ 1% e ciò riguarda tutti i beni
facenti parte dell’azienda, ivi compresi gli immobili e gli
autoveicoli. Altro
profilo di rilievo, per i conferimenti aziendali in società di persone,
è quello relativo all’applicabilità della valutazione c.d. «automatica»
per gli immobili compresi nell’azienda, in un primo momento negata
e successivamente riconosciuta anche dall’Amministrazione finanziaria,
a condizione che il valore dell’immobile sia distintamente indicato
nell’atto rispetto al valore dell’intera azienda. Va
pure ricordato che, in base all’art. 7, comma 3, della legge 16 dicembre
1977 n. 904 (la c.d. «legge Pandolfi»), il conferimento di azienda
- se fatto da un’impresa ovvero da una società che abbia sede ed
operi nel Mezzogiorno ad una società che anch’essa abbia sede ed
operi nel Mezzogiorno - è soggetto ad una imposta di registro con
l’aliquota unica dello 0,50 in luogo dell’ 1%. La norma, di
carattere speciale, prevale sulla normativa generale del T.U. del
1986, come è stato condiviso dalla stessa Amministrazione
finanziaria. L’art.
25 della legge 8 maggio 1998, n. 146, contiene una disciplina
agevolata a regime di talune tipologie di conferimenti di azienda. Si
tratta di una norma complessa, che necessita di un esame dettagliato. Sotto
il profilo soggettivo, si richiede: a)
che il soggetto conferente sia un imprenditore individuale, quindi
anche un farmacista; b)
che il soggetto conferitario sia una società, quindi anche una società
speziale. Sotto
il profilo negoziale si richiede che il conferimento sia effettuato in
sede di costituzione della società, escludendo così l’applicabilità
della norma nell’ipotesi di conferimento in società già esistente,
in attuazione di un aumento del capitale sociale. Sotto
il profilo oggettivo, il conferimento deve avere ad oggetto un’azienda,
quindi, anche un’azienda - farmacia. Il
conferimento, infine, deve essere eseguito «in applicazione del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358». Il riferimento all’intero
provvedimento, anziché ad un articolo e ad una norma ben precisi,
pone l’interprete di fronte a notevoli difficoltà. Le
disposizioni del d.lgs. n. 358/1997, riferibili alle cessioni ed ai
conferimenti aziendali, sono peraltro contenute soltanto nei primi
quattro articoli ed è, quindi, su tali norme che occorre
concentrare l’attenzione. Secondo
l’opinione più autorevole, l’oggetto del rinvio di cui all’art.
25 della legge n. 146/1998 deve intendersi la norma di cui all’art.
1, comma 1, del d.lgs. n. 358/1997,
l’unica che, nell’ambito del medesimo d.lgs., identifica una
fattispecie di conferimento. Essa, invero, individua una particolare
ipotesi di cessione di azienda e, precisamente, la cessione di
azienda posseduta per un periodo non inferiore a tre anni (quale, come
si è visto, deve essere l’azienda - farmacia). L’Amministrazione
finanziaria ha espressamente chiarito che la disposizione si applica a
tutte le cessioni a titolo oneroso, e quindi anche ai conferimenti di
aziende. Delimitare, peraltro, in tal modo il rinvio operato
dall’art. 25
della legge n. 146/1998 pone un ulteriore problema. L’art. 1,
comma 1, del d.lgs. n. 358/1997, infatti, a fronte di un conferimento
di azienda posseduta da non meno di tre anni, consente al cedente,
come si è già visto, di optare per l’imposta sostitutiva con
l’aliquota del 27%. A questo punto, pertanto, viene da chiedersi
se la disciplina dell’art. 25 della legge n. 146/1998 trovi
applicazione solo ove si opti per l’imposta sostitutiva oppure no.
Il tenore del rinvio - che parla di conferimento «in applicazione»
del d.lgs. n. 358/199 - sembrerebbe ricondurre alla prima soluzione,
ma una ragione sistematica dovrebbe indurre a risolvere il problema
nel senso più estensivo. Invero l’opzione per l’imposta
sostitutiva si esercita, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs.
n. 358/1997, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta
nel quale le plusvalenze sono realizzate, e non vi è quindi obbligo
alcuno per il soggetto conferente di anticipare tale scelta al momento
dell’atto di conferimento. Ma se ciò è vero, non si vede come può
condizionarsi il trattamento fiscale dell’atto ad una scelta da
effettuarsi a notevole distanza di tempo. In
conclusione, dal combinato disposto dell’ art. 25 della legge n.
146/1998 e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 358/1997, emerge una
ben delineata fattispecie di conferimento di azienda, oggetto del
trattamento fiscale di cui al medesimo art.
25. Si tratta di
tutti i conferimenti in sede di costituzione di società di qualsiasi
tipo, da parte di imprenditore individuale, della proprietà di
azienda posseduta da almeno tre anni. Individuata
la fattispecie, occorre adesso esaminare la relativa disciplina
fiscale.
L’art. 25 della legge n. 146/1998 dispone innanzitutto che il
conferimento è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa. La vera innovazione della norma è
rappresentata dalla previsione della misura fissa dell’imposta di
registro, mentre si rivela superflua la previsione relativa alle
imposte ipotecarie e catastali, già determinate in misura fissa in
base al d.lgs. n. 347/1990. Va, per inciso, rilevato che la previsione
dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa elimina
il problema della disparità dei valori da evidenziare ai fini delle
imposte dirette, ove si scelga il sistema della quasi neutralità
fiscale, e quindi ai fini civilistici, rispetto ai valori da
evidenziare al fine delle imposte indirette, necessariamente
comprensivi dell’avviamento. La
norma prevede, infine, che l’INVIM relativa agli immobili compresi
nell’azienda è ridotta al 50%.
Il soggetto passivo (il conferente) può peraltro optare, in
alternativa, per l’applicazione di un'imposta sostitutiva dell’INVIM
nella misura dello 0,5%
del valore complessivo degli immobili a tutto il 12 dicembre 1992. 4.2
Imposta sul valore aggiunto Il
conferimento in società (…
o in
altri enti, compresi i consorzi e le associazioni), di azienda ovvero
di ramo d’azienda, non produce ai fini IVA alcuna tassazione dal
momento che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), del Dpr 26
ottobre 1972, n. 633, non è da considerarsi cessione di beni. Nel
caso di conferimento dell’unica azienda di un imprenditore individuale
in una società di persone, la conferitaria, specie se costituenda,
rappresenta la continuità della ditta conferita la quale, per effetto
dell’intervenuta operazione, ha l’obbligo di cessare la propria
partita IVA, di regola effettuata mediante un’unica dichiarazione di
variazione dati presentata a cura della società conferitaria. In
buona sostanza, con il conferimento dell’intera azienda, la società
conferitaria subentra alla ditta conferita in tutti i rapporti
giuridici afferenti l’attività svolta. La
società conferitaria subentrerà, quindi, in tutti gli adempimenti
IVA a decorrere dalla data dell’atto di conferimento (rectius: per
le aziende - farmacie dalla data del rilascio del provvedimento che
riconosce la titolarità della stessa in campo alla conferitaria). Questa
sarà, però, tenuta a conservare i registri contabili dell’impresa
individuale conferita per tutto il periodo previsto dalla normativa
civilistica e fiscale, facendo però ricorso per l’adempimento dei
propri obblighi civilistici e fiscali a nuovi libri e registri
contabili. Quanto
all’obbligo della dichiarazione annuale IVA, relativa al periodo
in cui è avvenuto il conferimento, questa dovrà essere presentata in
unico modello da parte della società conferitaria, che assorbirà
tutte le operazioni poste in essere dal complesso aziendale conferito. A
questo punto si rende opportuno esaminare talune fattispecie particolari
in cui può in qualche modo riscontrarsi una «trasformazione»,
seppur non in senso tecnico-giuridico, dell’impresa per
l’esercizio della farmacia da individuale in societaria. Nel
caso di morte del titolare di farmacia, i suoi eredi hanno diritto di
continuare l’esercizio in via provvisoria della farmacia stessa,
sotto la responsabilità di un direttore (ultimo comma, dell’ art.
12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e combinato disposto dei commi 9
e 10 dell’art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362). Poiché
l’esercizio dell’impresa dipende non dalla proprietà dell'azienda
- farmacia, in sé e per sé considerata, bensì dal fatto del
godimento e della gestione di essa, ne consegue che in caso di
comunione dell'azienda - farmacia, il «soggetto» che fruisce di
tale godimento e assume, per proprio profitto, tale gestione esercita
l’impresa ed acquista lo status di imprenditore. Se si tratta di uno
soltanto dei partecipanti alla comunione si avrà una impresa
individuale, mentre, se si tratta di più di uno di tali partecipanti
o di tutti i medesimi, questa gestione comune di più soggetti sarà
qualificabile come esercizio collettivo dell’impresa, e quindi come
società regolare, ai sensi dell’art. 2247 C.C., ovvero eventualmente
anche irregolare, ex artt. 2297 o 2317 C.C., e, più frequentemente,
«di fatto» (società, cioè, di mero comportamento). Applicando
queste regole al caso particolare, si avranno le seguenti possibilità
alternative: 1)
che tutti gli eredi continuino, con l’azienda ereditata,
direttamente l’esercizio dell’impresa farmaceutica del defunto. In
tal caso, si avrà un’impresa collettiva, comune a tutti i medesimi,
e cioè una società di mera gestione della farmacia, diversa dalla
società speziale, che potrà essere di capitali, oppure di persone,
regolare ovvero irregolare. Questa soventemente si configura come
una società di fatto, scaturente dal comportamento di essi eredi di
voler continuare l’esercizio dell’impresa farmaceutica del de
cuius con detta azienda comune; 2)
che soltanto uno o soltanto alcuni degli eredi continuino, con l'azienda
- farmacia, esclusivamente per loro conto l’impresa farmaceutica del
defunto. In questo caso solo tale erede o tali eredi diventeranno imprenditori
(impresa individuale ovvero società) ed i loro rapporti con gli altri
partecipanti alla comunione saranno normalmente di affitto o comodato
elle quote di aziende spettanti ai secondi (cfr. ad esempio, l’art.
49 della legge 3 maggio 1982, n. 203). Quanto
ai profili fiscali, la seconda ipotesi non presenta particolarità di
rilievo. In
ordine, invece, alla prima, con particolare riferimento alla disciplina
dell’imposta di registro, si evidenzia che, ai sensi dell’ari. 4,
lettera e), della tariffa, parte prima, allegata al T.U.
dell’imposta di registro, l’atto di regolarizzazione di società
di fatto tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio
dell’impresa è soggetto ad imposta proporzionale con l’aliquota
unica dell’ 1%. Nella successiva nota V si specifica che
l’aliquota dell’ 1% si applica se l’atto di regolarizzazione di
società è «registrato» entro un anno dall’apertura della
successione, mentre, in ogni caso di regolarizzazione di società di
fatto, anche se derivanti da comunioni ereditarie, «l’imposta si
applica a norma dell’ari. 22 del T.U.». Già
da tempo è stata rilevata l’equivocità ed incongruità della norma
in esame, in quanto l’art. 22 disciplina l’istituto della
enunciazione, prevedendo che l’imposta si applichi anche alle
disposizioni enunciate, contenute in atti non registrati. In realtà,
nella fattispecie di comunione ereditaria di azienda, i coeredi che
continuano l’attività di impresa del de cuius conferiscono
tacitamente nella società di fatto le rispettive quote dell’azienda
comune e, quindi, trattandosi in ogni caso di conferimento
d’azienda, anche alla disposizione enunciata non può che applicarsi
l’aliquota dell’ 1%, ai sensi dell’ari. 4, lettera a), n. 3
della tariffa. Più specificatamente, sembra che la rilevanza del
rinvio all’ art. 22 si esaurisca nel secondo periodo del primo
comma, che prevede, ove l’atto enunciato fosse soggetto a
registrazione - come avviene nel caso di specie, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera b), del T.U. della legge di registro,
che assoggetta a registrazione in termine fisso anche i contratti
verbali di trasferimento d’azienda - l’applicazione, oltre che
dell’imposta, anche della sanzione pecuniaria ex art. 69 del
medesimo T.U. (omissione della richiesta di registrazione). In
definitiva: -
se la regolarizzazione viene posta in essere entro un anno dall’apertura
della successione, si applica solo l’imposta con l’aliquota
dell’ 1%;
-
invece la regolarizzazione viene effettuata dopo il decorso dell'anno,
oltre all’imposta di registro con l’aliquota dell’ 1% si applica
la sanzione, ex ari. 69, per omessa registrazione del conferimento
verbale dell’azienda. 5.2
Regolarizzazione di società di fatto tra donatori
Nella nota V all’ari. 4 della tariffa, parte prima, allegata
al Dpr n. 131/1986, si specifica, come sopra rilevato, che
l’aliquota dell’ 1% si applica se l’atto di regolarizzazione
è registrato entro un anno dall’apertura della successione, mentre,
in ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, anche se
derivanti da comunioni ereditarie, «l’imposta si applica a norma
dell'art. 22 del T.U.». Ogni qualvolta, quindi, che la società di
fatto non derivi da una comunione ereditaria, si applicano le norme
sull’enunciazione (ed eventualmente le relative sanzioni), anche se
deve ritenersi che, in ogni caso, il conferimento d’azienda in
società di fatto sia soggetto all’aliquota dell’ 1%. Una
particolare fattispecie di regolarizzazione è quella relativa alla
società di fatto costituitasi tra donatori pro indiviso di un’
azienda - farmacia, che inizino in comune l’esercizio della
relativa impresa, regolarizzando la società di fatto tra loro così
costituitasi. La fattispecie riceve un trattamento fiscale agevolato,
ai fini delle imposte dirette, a seguito della modifica dell’art. 54,
comma 5, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, intervenuta con
l’art. 3, comma 25, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. La norma prevede che il trasferimento
di azienda (oltre che per successione mortis causa) per atto gratuito
a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda
stessa, salvo la tassazione della plusvalenza complessivamente
maturata - a decorrere dall’acquisto da parte del donante -
all’atto della successiva cessione da parte del donatario. Il
Ministero delle Finanze, con la circolare 15 maggio 1997 n. 137/E, ha
precisato che «qualora i donatari intendano regolarizzare la società
di fatto tra essi costituitasi», si renderà applicabile la
disposizione dell’ art. 122 del TUIR (l’atto, cioè, non comporterà
realizzo di plusvalenze ovvero minusvalenze), estendendosi quindi la
neutralità fiscale, oltre che all'atto della donazione, anche al
successivo atto con cui viene regolarizzata la società. Sotto
il profilo civilistico, l’atto di cui trattasi è un vero e proprio
conferimento nella società delle quote dell’azienda comune dei
donatari - soci, da assoggettare quindi alle relative regole formali
ed alla normativa di cui alle leggi n. 47/1985, n. 166/1990 e n.
310/1993. Sotto
il profilo fiscale, invece, è considerato alla stregua di un atto di
«trasformazione», neutro quindi ai fini delle imposte dirette. Ai
fini delle imposte indirette, l’atto di regolarizzazione con conferimento
di azienda sarà soggetto, in ogni caso, alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura proporzionale, nonché all’INVIM
secondo le regole ordinarie. E'
opportuno infine precisare che non sarà applicabile alla fattispecie
il regime di favore previsto dall’art. 25 della legge n. 146/1998,
anche ove siano decorsi più di tre anni dall’acquisto, in quanto il
conferimento non proviene da imprenditori individuali, bensì dai soci
della società di fatto che si regolarizza. Ettore
Jorio Giampiero Monteleone
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