rassegna di diritto farmaceutico

Anno XXX -N.3 maggio-giugno 1999

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Documentazione Varia
 


Prezzi delle specialità medicinali

   
 
Comunicato del CIPE concernente la deliberazione 26 febbraio 1998 in materia di prezzo medio europeo dei farmaci (pubblicato sulla G.U. n. 112 del 15 maggio 1999) (*)

I prezzi delle specialità medicinali rimborsabili dal S.S.N. sottoposti alla disciplina del prezzo medio europeo, secondo quanto disposto dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e dalla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, potranno usufruire della seconda fase di allineamento al prezzo medio europeo non prima del 15 luglio 1999.

Le aziende che intendono modificare i prezzi delle proprie specialità medicinali devono inviare alla segreteria C.I.P.E. ­ Ufficio sorveglianza farmaci ­ la richiesta di variazione del prezzo, attenendosi a quanto già autocertificato in sede di prima applicazione del prezzo, entro il 10 giugno 1999.

Qualora l'Ufficio non chieda di rettificare entro il 30 giugno i prezzi comunicati, le aziende potranno pubblicarli sulla seconda parte della Gazzetta Ufficiale ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo e comunque non prima del 15 luglio 1999.

La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni: nome specialità, codice A.I.C., prezzo ex factory in vigore (punto i) dell'allegato B alla delibera 26 febbraio 1998 già autocertificato), prezzo al pubblico attuale, prezzo ex factory europeo, valore tranche (punto h) dell'allegato B alla delibera 26 febbraio 1998 già autocertificato), prezzo ex factory seconda tranche, prezzo al pubblico seconda tranche.

Si precisa che:

1) per i prezzi determinati secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 70 della legge n. 448 del 29 dicembre 1998 (prezzo europeo ridotto del 15%), le aziende possono applicare in questa seconda fase un sesto della differenza tra ricavo industria europeo e ricavo industria attualmente in vigore;

2) le specialità medicinali copia ed i generici che hanno attualmente un prezzo inferiore del 20% del prezzo della specialità originale, nel calcolo della seconda tranche, analogamente a quanto già avvenuto, possono applicare un prezzo non superiore a quello calcolato per la specialità originale comprensivo della seconda tranche, ridotto del 20%.

Per gli arrotondamenti e le scorte valgono le disposizioni della delibera C.I.P.E. sopra citata.

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