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| Documentazione Varia |
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I prezzi delle specialità medicinali rimborsabili dal S.S.N. sottoposti alla disciplina del prezzo medio europeo, secondo quanto disposto dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e dalla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, potranno usufruire della seconda fase di allineamento al prezzo medio europeo non prima del 15 luglio 1999. Le aziende che intendono modificare i prezzi delle proprie specialità medicinali devono inviare alla segreteria C.I.P.E. Ufficio sorveglianza farmaci la richiesta di variazione del prezzo, attenendosi a quanto già autocertificato in sede di prima applicazione del prezzo, entro il 10 giugno 1999. Qualora l'Ufficio non chieda di rettificare entro il 30 giugno i prezzi comunicati, le aziende potranno pubblicarli sulla seconda parte della Gazzetta Ufficiale ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo e comunque non prima del 15 luglio 1999. La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni: nome specialità, codice A.I.C., prezzo ex factory in vigore (punto i) dell'allegato B alla delibera 26 febbraio 1998 già autocertificato), prezzo al pubblico attuale, prezzo ex factory europeo, valore tranche (punto h) dell'allegato B alla delibera 26 febbraio 1998 già autocertificato), prezzo ex factory seconda tranche, prezzo al pubblico seconda tranche. Si precisa che: 1) per i prezzi determinati secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 70 della legge n. 448 del 29 dicembre 1998 (prezzo europeo ridotto del 15%), le aziende possono applicare in questa seconda fase un sesto della differenza tra ricavo industria europeo e ricavo industria attualmente in vigore; 2) le specialità medicinali copia ed i generici che hanno attualmente un prezzo inferiore del 20% del prezzo della specialità originale, nel calcolo della seconda tranche, analogamente a quanto già avvenuto, possono applicare un prezzo non superiore a quello calcolato per la specialità originale comprensivo della seconda tranche, ridotto del 20%. Per gli arrotondamenti e le scorte valgono le disposizioni della delibera C.I.P.E. sopra citata. |
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