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| Documentazione Varia |
Esercizio Farmaceutico che disciplina lesercizio dellattività commerciale (*) Parere del Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato dell11 settembre 1998, n.555964
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| . In riferimento al quesito sopraemarginato si fa presente quanto segue. Il D.Lgs.3l marzo 1998, n.114 dispone, allart.25, comma 1, che "I soggetti titolari di autorizzazione per lesercizio dellattività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui allart.5 al D.M. 4agosto 1988, n. 375, e allart.2 del D.M. 16 settembre 1996, n. 651, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico - sanitari, e ad ottenere che lautorizzazione sia modificata dufficio con lindicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui allart.9 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui allart.1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561". Ciò significa che dette tabelle, riservate ai soggetti su elencati, potranno essere rilasciate anche successivamente al 24 aprile 1999 e con riferimento al contenuto espressamente previsto negli allegati ai su citati decreti. Ciò premesso, si osserva che, fino alla suddetta data, il subingresso nella gestione o nella titolarità dellattività relativa ad una delle tabelle speciali può essere effettuato da soggetti che risultino iscritti al Registro Esercenti il commercio per la medesima tabella speciale in possesso del dante causa. Dalla specificità del contenuto delle tabelle di specie, infatti, dalla loro permanenza anche a seguito dellentrata a regime dellesercizio dellattività per settore merceologico nonché, infine, dalla peculiarità di essere riservate a soggetti individuati a complemento dellattività esclusiva della quale sono titolari, non può che conseguire lopportunità di una specifica qualificazione professionale, del resto confermata dalla non applicabilità ai suddetti soggetti, dellampliamento merceologico previsto dal predetto art.25, comma I, e riservato invece agli altri esercenti. Resta fermo, comunque, che a partire dal 24 aprile 1999, ai fini del rilascio delle suddette tabelle riservate, nonché del subingresso nella gestione e nella titolarità delle medesime, vige quanto disposto dallart.5 del D.Lgs. n. 114/1998 in materia di requisiti per lesercizio dellattività commerciale.
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