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Documentazione Varia
 

 

Esercizio Farmaceutico

Parere in merito al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

che disciplina l’esercizio dell’attività commerciale (*)

Parere del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato dell’11 settembre 1998, n.555964

 

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In riferimento al quesito sopraemarginato si fa presente quanto segue.

Il D.Lgs.3l marzo 1998, n.114 dispone, all’art.25, comma 1, che "I soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’art.5 al D.M. 4agosto 1988, n. 375, e all’art.2 del D.M. 16 settembre 1996, n. 651, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico - sanitari, e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all’art.9 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all’art.1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561".

Ciò significa che dette tabelle, riservate ai soggetti su elencati, potranno essere rilasciate anche successivamente al 24 aprile 1999 e con riferimento al contenuto espressamente previsto negli allegati ai su citati decreti.

Ciò premesso, si osserva che, fino alla suddetta data, il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’attività relativa ad una delle tabelle speciali può essere effettuato da soggetti che risultino iscritti al Registro Esercenti il commercio per la medesima tabella speciale in possesso del dante causa.

Dalla specificità del contenuto delle tabelle di specie, infatti, dalla loro permanenza anche a seguito dell’entrata a regime dell’esercizio dell’attività per settore merceologico nonché, infine, dalla peculiarità di essere riservate a soggetti individuati a complemento dell’attività esclusiva della quale sono titolari, non può che conseguire l’opportunità di una specifica qualificazione professionale, del resto confermata dalla non applicabilità ai suddetti soggetti, dell’ampliamento merceologico previsto dal predetto art.25, comma I, e riservato invece agli altri esercenti.

Resta fermo, comunque, che a partire dal 24 aprile 1999, ai fini del rilascio delle suddette tabelle riservate, nonché del subingresso nella gestione e nella titolarità delle medesime, vige quanto disposto dall’art.5 del D.Lgs. n. 114/1998 in materia di requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale.



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