Home Page |
| Documentazione Varia |
Esercizio
Farmaceutico
CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA approvato dal
Consiglio Nazionale il 2-2-1996 |
|
| Premessa Il Codice Deontologico raccoglie i principi e le norme che tutti i farmacisti iscritti allAlbo sono tenuti ad osservare a tutela della dignità e del decoro professionale. Art.1 Il farmacista deve: 1) Esercitare la propria attività professionale in sede appropriata alla dignità ed al decoro della qualità di sanitario. 2) Svolgere il ruolo di educatore sanitario tenendo sempre presente i diritti del malato ed il rispetto della vita. 3) Essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi nellespletamento della sua professione. 4) Tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo tale da non portare in nessun caso discredito alla professione. 5) Aggiornare costantemente le proprie conoscenze scientifiche. 6) Rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli ordini dei Farmacisti e dallOrdine di appartenenza. RAPPORTI CON I MAESTRI E CON I TIROCINANTI Art.2 Il farmacista è tenuto al rispetto di coloro che gli furono maestri. Il farmacista accoglie tirocinanti pre e post - laurea impartendo loro le necessarie istruzioni tecniche e costituendo esempio morale oltre che professionale. RAPPORTI CON I CITTADINI Art.3 Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nellattività di consiglio, negli ambiti previsti dalla legge, e nello svolgere la sua Arte, deve sempre agire secondo scienza e coscienza. Il farmacista deve usare cortesia e disponibilità verso i cittadini, prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito dai sentimenti della umana solidarietà. Il farmacista dovrà tenere presente che la sua professione sarà sempre tesa a tutelare lo stato di salute dei pazienti, intesa questa come condizione di benessere fisico e psichico. Art.4 Il farmacista è tenuto a dare opportune delucidazioni, circa il contenuto, lattività terapeutica, la posologia, le modalità e i tempi di somministrazione, le controindicazioni, gli effetti collaterali, le incompatibilità di qualunque natura dei medicinali dispensati; inoltre deve consigliare quelle norme igienico - alimentari indispensabili per il corretto evolvere della terapia e per il mantenimento dello stato di salute. Art.5 Il farmacista deve, nellespletamento della professione creare le condizioni per potere dare consigli e suggerimenti ai cittadini in maniera riservata.
RAPPORTI CON I MEDICI, VETERINARI ED ALTRI SANITARI Art.6 Il farmacista nellesercizio della professione e nellinteresse dei pazienti, deve attenersi al principio del rispetto reciproco e della salvaguardia delle specifiche competenze nei confronti degli altri sanitari. Art.7 Il farmacista deve sempre mettere a disposizione dei colleghi il frutto della sua richiesta e delle proprie esperienze e deve comunque favorire lincontro con altri sanitari al fine di un reciproco scambio di conoscenze ed informazioni. Art.8 Il farmacista deve astenersi dal criticare loperato degli altri sanitari, e, in caso di osservazioni riguardanti una prescrizione, è tenuto a rivolgersi direttamente al sanitario prescrivente. Art.9 Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di professioni, arti e strutture sanitarie. Art.10 Nei rapporti con gli altri sanitari non deve sussistere interesse economico reciproco per cui il farmacista non può incentivare, in alcuna forma, le prescrizioni mediche o veterinarie.
RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI Art.11 I rapporti del farmacista con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza e cordialità nello scrupoloso rispetto dei ruoli, ambiti di competenza e sfere di interessi. Eventuali divergenze e controversie vanno risolte attraverso contatti diretti e, in caso di esito negativo, sottoposte alla valutazione dellOrdine professionale. Art.12 Il titolare o direttore di farmacia deve vigilare sullattività e sul comportamento dei propri collaboratori instaurando, nei confronti dei colleghi, un rapporto che favorisca la collaborazione professionale. Art.13 È riprovevole e particolarmente censurabile qualsiasi azione di sleale concorrenza tendente allaccaparramento della clientela. Sono da considerarsi sleali, azioni quali il mancato rispetto delle norme sugli orari e turni di servizio, di riposo e di ferie, lesposizione errata dei cartelli riportanti le farmacie aperte per turno, praticare sconti sui medicinali, non riscuotere i ticket previsti, lutilizzo di mezzi tendenti ad esaltare il proprio operato e/o denigrare loperato professionale dei colleghi. Art.14 Al farmacista è vietato organizzare forme di accaparramento delle ricette presso ambulatori medici o veterinari e presso ogni altra struttura, le quali realizzino azioni di concorrenza sleale altamente riprovevoli. Il titolare o direttore di farmacia, a particolari condizioni e per particolari soggetti, può aderire ad iniziative generalizzate di consegna dei medicinali a domicilio, sempre che esse abbiano avuto lassenso dellOrdine di appartenenza.
SEGRETO PROFESSIONALE Art.15 Il farmacista è tenuto a mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza per ragioni della sua attività.
RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ENTI SANITARI Art.16 Il farmacista, atteso il suo ruolo di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi e partecipa ad iniziative di educazione sanitaria, farmacovigilanza, prevenzione, difesa dellambiente e protezione civile. Il farmacista deve intrattenere, con i colleghi che esercitano la professione nellambito della Pubblica Amministrazione, rapporti di collaborazione nel rispetto dei propri ruoli e nella consapevolezza di essere, a parità di dignità professionale, parte integrante del sistema sanitario nazionale. Il farmacista partecipa alle iniziative promosse dalle Istituzioni, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dallOrdine Provinciale, ai fini del miglioramento del servizio e dellimmagine della professione. Il farmacista partecipa alla vita del proprio Ordine professionale.
DELLA FARMACIA Art.17 Il farmacista esercente in farmacia è tenuto ad indossare il camice bianco sul quale sia visibile il distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dallordine professionale. Il distintivo professionale può essere utilizzato solo dagli iscritti allAlbo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private dove è prevista la figura del farmacista. Art.18 Il titolare o direttore della farmacia deve curare che lesercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia è chiamata a svolgere nella società, tenendo sempre presente la sua natura di presidio sanitario. Art.19 Il titolare o direttore della farmacia deve curare che qualsiasi forma di pubblicità presente nel proprio esercizio sia legittima e conforme alletica professionale oltre che alla normativa vigente. Il farmacista qualora venga a conoscenza di pubblicità che non risponda ai criteri sopra enunciati ne darà segnalazione allOrdine di appartenenza. Non è consentita al farmacista alcuna pubblicità relativa al proprio esercizio e/o attività professionale che non sia conforme alle norme del Regolamento di disciplina della pubblicità formulato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti. (*).
|
| Indietro |