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Esercizio
Farmaceutico REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE FARMACIE da sottoporre
al Consiglio Nazionale |
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| PREMESSA A) SCOPO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA Il Regolamento di disciplina ha lo scopo di assicurare che la pubblicità venga realizzata come servizio per linformazione del pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore. Il Regolamento individua le attività in contrasto con le finalità suddette. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento permane lobbligo del farmacista a conformare il proprio comportamento ai principi di correttezza professionale.
B) DEFINIZIONI Agli effetti del regolamento il termine "pubblicità" comprende ogni comunicazione relativa a prodotti o servizi quali che siano i mezzi utilizzati. Il termine "prodotto" comprende qualsiasi oggetto della comunicazione pubblicitaria e si intende perciò esteso anche al servizio, metodo, trattamento e simili. Il termine "messaggio" comprende qualsiasi forma di presentazione al pubblico del prodotto e si intende perciò esteso anche allimballaggio, alla confezione e contenitori in genere. Il termine "consumatore" comprende ogni persona cui è indirizzato il messaggio pubblicitario o che sia suscettibile di riceverlo. Art.1 È vietata la pubblicità riferita alla capacità professionale del singolo farmacista espressa mediante qualsiasi mezzo. È vietato ogni atto di propaganda volto alla sollecitazione della domanda di medicinali con o senza obbligo di prescrizione medica o veterinaria, compresi i medicinali per automedicazione, al di fuori della pubblicità istituzionale consentita per questi ultimi dalla legge. La pubblicità dei prodotti parafarmaceutici, venduti sulla base dellautorizzazione allesercizio della farmacia o su autorizzazione comunale al commercio, è consentita nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. E comunque vietato associare in comunicati commerciali ed in iniziative promozioni nali ai prodotti parafarmaceutici ovunque pubblicizzati la ragione sociale e la ditta della farmacia, il nome del farmacista e lindirizzo della farmacia. E vietato ogni atto di propaganda volto all accaparramento della clientela. Art.2 Ai finì del rispetto del diritto dei cittadini ad essere informati, è consentito, nei limiti e secondo le modalità di seguito stabiliti, rendere noti al pubblico dati ed elementi conoscitivi, veritieri e corretti, relativi ai servizi prestati, alle attività svolte, ai reparti presenti nella Farmacia. Il complesso delle informazioni, e ciascuna di esse, che possono essere fornite esclusivamente allinterno della farmacia, devono rigorosamente essere esenti da enfatizzazioni ottenute mediante aggettivazioni immagini, diciture e qualunque altro mezzo, avendo riguardo in particolare alla esclusione di comparazioni, e dal vanto di risultati conseguibili. E consentita ed auspicabile I assunzione di iniziative aventi per scopo la promozione di campagne di prevenzione e di educazione sanitaria.
Art.3 Gli annunci informativi di cui al precedente articolo, possono essere diffusi al pubblico mediante i seguenti mezzi di comunicazione. a) Insegne Salvo specifiche norme derivanti da leggi. regolamenti e ordinanze, linsegna della Farmacia deve riportare la dicitura FARMACIA accompagnata o meno dalla ragione sociale, da simboli storici e professionali. Possono essere esposte in maniera distinta indicazioni riferite allesistenza di Farmacia di particolari reparti. Le insegne a bandiera in forma di croce inserite sulla facciata e comunque sulledificio della farmacia sono obbligatorie. b) Indicatori e cartelli segnaletici anche a forma di freccia direzionale: potranno contenere soltanto nome, ragione sociale della Farmacia, indirizzo, recapito telefonico, distanza, simbolo distintivo professionale e saranno installati esclusivamente nellambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in Pianta Organica. e) Annuari, elenchi telefonici, pagine gialle, guide cittadine, guide sanitarie. I testi devono essere stampati escludendo qualunque differenziazione tipografica tra le diverse Farmacie, e possono recare solo indicazioni relative al nome, alla ragione sociale, allindirizzo, al recapito telefonico e agli orari dì apertura della Farmacia. Le inserzioni non devono contenere riquadri o sottolineature, né grafici, disegni, figure o simboli particolari. f) Carta da banco, buste, sacchetti, portalibretti, contenitori in genere e calendari: potranno contenere soltanto nome, ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, orari di apertura e indicazioni riferite allesistenza in farmacia di particolari reparti. g) Sistemi audiovisivi ed informativi, ubicati allinterno o nelle vetrine delle Farmacie. I farmacisti possono distribuire al pubblico in Farmacia pubblicazioni di carattere sanitario sulle quali potranno essere riportati esclusivamente nome, ditta, ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico della singola farmacia. Art.4 In qualsiasi tipo di informazione diffusa tramite mass - media, che indirettamente possa avere effetti promozionali della farmacia e del Farmacista (interviste, dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche, cronache, resoconti di convegni e manifestazioni, articoli o trasmissioni tecnico - scientifiche), la presenza o la citazione del professionista deve rispettare i limiti della pura comunicazione di notizie obiettive, esclusa ogni enfatizzazione o comparazione dellattività svolta. E vietata in tali occasioni lindicazione dellindirizzo della Farmacia o elementi che comunque ne possano permettere lindividuazione. Art.5 E tassativamente vietata lesposizione di qualunque comunicazione relativa alla Farmacia negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere.
NORMA TRANSITORIA Per le pubblicità non conformi al presente Regolamento, per le quali siano stati stipulati contratti prima, è consentita la prosecuzione sino al 31 dicembre 1996 a condizione che sia comunicata allordine professionale, a mezzo raccomandata a.r., la disdetta del contratto stesso entro il 30 giugno 1996. Le altre pubblicità non conformi al presente Regolamento dovranno essere eliminate entro il 30 giugno I 996
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