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Esercizio Farmaceutico

Federfarma replica all’Antitrust: le regole tutelano i cittadini. non le farmacie (*)

Comunicato di Federfarma del 16 luglio 1998 in replica alla nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 giugno 1998


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Si fa riferimento alla segnalazione relativa alla "Regolamentazione degli esercizi farmaceutici" effettuata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con nota del 18 giugno scorso, per formulare alcune precisazioni riguardo alle affermazioni contenute in tale documento ed esprimere la posizione di Federfarma, che rappresenta le farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, in merito all’attuale sistema di dispensazione dei farmaci ai cittadini.

Preliminarmente, Federfarma manifesta la disponibilità delle farmacie a collaborare con le istituzioni per individuare soluzioni che consentano di migliorare ulteriormente il servizio offerto alla collettività, che è già di un livello tra i più alti in Europa. Ma non può accettare che una questione così delicata, che riguarda la salute dei cittadini, venga impostata partendo da preconcetti di natura "ideologica" basati, per di più. su dati ed elementi imprecisi o addirittura errati in ordine alle norme che regolano il servizio farmaceutico e alla situazione reale del sistema italiano di dispensazione dei farmaci.

La posizione dell’Autorità, infatti, è determinata da un’impostazione che vede nel farmaco un bene di natura esclusivamente economica che risponde alle regole della domanda e dell’offerta e la cui distribuzione può essere abbandonata al mercato. Secondo Federfarma, invece, il farmaco è un bene di natura sociale che serve a garantire il diritto alla salute tutelato dalla Costituzione della Repubblica. Per questo motivo, l’offerta deve essere regolata per rispondere alla domanda di salute in modo appropriato, sicuro ed economico.

Ciò significa, tra l’altro, che non è opportuno consentire la vendita di medicinali al di fuori della farmacia se non si vuole favorire un aumento immotivato dei consumi di farmaci, così come non è possibile deregolamentare i criteri che determinano la presenza delle farmacie sul territorio senza ledere gravemente la qualità e capillarità del servizio.

Le stesse esperienze degli altri Paesi europei, alle quali l’Autorità dimostra di ispirarsi, dovrebbe insegnare che la deregolamentazione produce più danni che benefici. Bastino solo alcuni esempi. In Gran Bretagna, dove alcuni farmaci possono essere acquistati anche in esercizi diversi dalle farmacie, sono stati recentemente trovati sugli scaffali dei supermercati medicinali che erano stati ritirati dal commercio da mesi, in alcuni casi addirittura da anni, mentre tali prodotti erano stati tolti dal circuito delle farmacie nell’arco delle 24 ore successive al provvedimento di ritiro. In Grecia, dove l’esercizio farmaceutico era libero, il Governo è stato costretto ad introdurre rigidi vincoli all’apertura delle farmacie, dopo aver imposto il numero chiuso alla facoltà di farmacia, in quanto il livello qualitativo del servizio si è abbassato in modo insostenibile.

Proprio quest’ultimo è il punto nodale: l’Autorità sembra interessata a favorire l’espansione del numero delle farmacie o dei punti di vendita dei medicinali, piuttosto che alla qualità del servizio reso alla collettività, a favorire l’espansione del mercato dei medicinali, piuttosto che al corretto uso dei medicinali stessi, in sostanza sembra interessata all’economia più che alla salute dei cittadini. Federfarma ritiene che questa logica, che può valere ad esempio per i giornali, dei quali giustamente si sta tentando di aumentare la scarsa diffusione tra i cittadini italiani, non possa essere applicata ad un bene particolare e delicato come il farmaco, il cui "consumo", oggi tutt’altro che insufficiente, richiede semmai ancor più specifiche cautele per evitare danni alla salute.

L’approccio economicistico dell’Autorità coincide in maniera singolare con quello dei grandi gruppi internazionali che operano nel campo della produzione e della distribuzione intermedia dei medicinali che puntano ad ottenere uno "sbocco" nel settore della distribuzione finale e con quello di alcune industrie farmaceutiche che sperano di aumentare i loro fatturati incrementando le vendite di medicinali. In entrambi i casi l’obiettivo è quello di ampliare un mercato che, invece, è naturalmente delimitato dalla domanda di salute che non deve essere gonfiata artificiosamente. In effetti, nei Paesi nei quali alcuni medicinali da automedicazione possono essere venduti anche in esercizi diversi dalle farmacie il consumo di questi farmaci è notevolmente più elevato rispetto ai Paesi nei quali i farmaci sono venduti esclusivamente in farmacia: nei primi il consumo pro capite è mediamente di 16 confezioni l’anno, per un importo equivalente a 68.000 lire, nei secondi è di 6 confezioni, per un importo di 43.500 lire. Aumentando i punti di vendita dei farmaci, quindi, salgono i consumi e salgono anche i costi per i cittadini, ma non migliora il livello di salute della popolazione, in quanto l’incremento immotivato dei consumi non può che andare a scapito del corretto uso dei medicinali. Non sembrano obiettivi questi che possano essere perseguiti da uno Stato moderno che, tra l’altro, si è dotato recentemente di un Piano Sanitario Nazionale che punta a far sì che il sistema sanitario offra prestazioni appropriate e con un rapporto costo/beneficio il più favorevole possibile.

Federfarma ritiene che questi aspetti vadano valutati attentamente prima di compiere un salto nel buio e demolire un sistema che oggi funziona in modo efficiente. Non è di questo che i cittadini hanno bisogno, bensì, semmai di regole eque e di certezze.

Fatta questa premessa relativa all’impostazione del problema, è opportuno entrare nel merito delle singole affermazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato seguendo l’ordine degli argomenti utilizzato nel documento in questione.

 

1. La regolamentazione strutturale

a) l’esclusiva sulla vendita dei medicinali da banco

I medicinali possono essere suddivisi in due grandi categorie: con obbligo di ricetta medica e senza obbligo di ricetta medica. Questi ultimi, a loro volta, si dividono in medicinali che possono essere oggetto di pubblicità e in medicinali che non possono essere pubblicizzati. Il confine tra queste categorie in molti casi è piuttosto labile, tant’è vero che i medicinali senza obbligo di ricetta contengono spesso, ad un dosaggio più basso, lo stesso principio attivo dei medicinali con obbligo di ricetta e, conseguentemente, l’assunzione di più dosi di un medicinale senza obbligo di ricetta equivale a quella del corrispondente medicinale con obbligo di ricetta. Sono quindi evidenti i rischi connessi con la sollecitazione ad un maggiore consumo di farmaci senza obbligo di prescrizione medica.

Sono inoltre, assai frequenti i casi di trasferimenti di farmaci da una categoria all’altra. Si segnala solo un esempio: recentemente il Ministero della Sanità ha sospeso la pubblicità dei prodotti lassativi in quanto ritenuta colpevole di favorire un uso costante di questi medicinali (che andrebbero utilizzati solo occasionalmente in caso di reale necessità), con gravi rischi per la salute. Successivamente il Ministero ha nuovamente autorizzato la pubblicità ditali prodotti stabilendo, però, una serie di vincoli relativi ai termini ammessi e non ammessi nei messaggi pubblicitari, per evitare, ad esempio, che il riferimento ad un’origine "naturale" del prodotto induca a credere che il prodotto stesso sia, solo per questo, efficace e contemporaneamente privo di rischi. Lodevoli iniziative di questo tipo a tutela della salute e della collettività non sarebbero possibili di fronte alla spinta prepotente delle politiche commerciali della grande distribuzione organizzata, che applicherebbe sicuramente anche ai farmaci le promozioni del tipo "prendi tre paghi due".

Un altro aspetto che colpisce e che fa riflettere è il fatto che l’Autorità mette in particolare evidenza solo i tre Paesi dell’Unione Europea, Germania, Olanda, Regno Unito, nei quali alcuni farmaci, per tradizione e per cultura, sono venduti in esercizi diversi dalle farmacie, mentre sottovaluta, giudicandola evidentemente deteriore, la scelta degli altri dodici Paesi che hanno deciso di affidare la dispensazione dei farmaci alle sole farmacie. Ma, se il modello al quale si deve guardare è l’Europa, non ci dovrebbero essere dubbi sulla validità del modello italiano, condiviso da altri undici Paesi dell’Unione, a meno che non si ritenga di trovarsi di fronte ad un abbaglio di massa.

b) la regolamentazione numerica

Nell’elencare le norme che regolano in Italia la presenza delle farmacie sul territorio, l’Autorità dimentica un elemento importantissimo che riguarda la possibilità per le Regioni di derogare ai criteri demografici e topografici (numero delle farmacie stabilito in relazione al numero degli abitanti e distanza tra una farmacia e l’altra) e di aprire nuove farmacie dove particolari condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano (articolo 2 della legge 362/1991). Se le cose stessero come afferma l’Autorità, il dato medio del rapporto farmacia/abitanti sarebbe pari a una farmacia ogni 4.600-4.700 abitanti per un totale di circa 12.500 farmacie. In realtà le farmacie sono 16.251 e il bacino di utenza medio di una farmacia è di 3.500 abitanti, perfettamente in linea con la media europea, proprio perché nelle Regioni nelle quali tale possibilità derogatoria è stata sfruttata il rapporto farmacia/abitanti è notevolmente inferiore alla media nazionale.

In Molise, Abruzzo e Calabria, regioni caratterizzate da una situazione geomorfologica particolarmente irregolare, ad esempio, una farmacia serve in media rispettivamente 2.200, 2.800 e 2.890 abitanti.

Ignorare che esiste una norma così rilevante è, per lo meno, indizio di una conoscenza non approfondita del settore, che deriva da una visione distorta della realtà, come dimostra il paragrafo III dal titolo "Gli effetti della normativa vigente sul mercato", nel quale, sulla base di calcoli puramente teorici, che non tengono conto della suddetta possibilità di deroga ai criteri demografici e geografici, si arriva ad affermare che circa 1’80 per cento dei comuni italiani avrebbe a disposizione una sola farmacia. Ma su questo aspetto si intendono formulare ulteriori considerazioni più avanti.

Per quanto riguarda il confronto con gli altri Paesi dell’Unione Europea, anche in questo caso l’Autorità segnala che "solo in Portogallo, Spagna. Francia e Belgio, oltre che in Italia, esistono norme che legano l’apertura di nuove farmacie al verificarsi di determinate condizioni demografiche e/o di area geografica, mentre in altri Paesi, Regno Unito, Irlanda, Germania e Paesi Bassi, l’entrata e la localizzazione delle farmacie è libera". A parte il fatto che, se si considerano solo i Paesi citati, quelli che hanno una regolamentazione legata alle condizioni demografiche e geografiche sono 5, mentre quelli che non hanno tale regolamentazione sono 4, sarebbe utile che l’Autorità ricordasse anche quali sono le regole negli altri 6 Paesi dell’Unione Europea. La realtà è che criteri di tipo geografico, analoghi al sistema italiano della pianta organica, sono adottati in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svezia e vincoli sono stati imposti ora anche in Grecia. Non sì comprende perché i 4 Paesi citati dovrebbero avere una dignità maggiore degli altri ed essere presi come modello, tanto più che le norme che regolano l’apertura delle farmacie sono di natura diversa in base alla cultura, alla tradizione e alla situazione geomorfologica e demografica dei diversi territori nazionali. E vero che in Olanda l’esercizio farmaceutico è libero, ma è anche vero che una farmacia serve mediamente più di 10.000 abitanti, a fronte dei 3.500 di una farmacia italiana. Per lo stesso motivo, cioè il basso numero di farmacie per abitanti e la conseguente minore facilità di accesso, in Olanda alcuni farmaci sono venduti anche in esercizi diversi dalle farmacie.

c) modalità di accesso al conferimento di un esercizio farmaceutico

Anche in questo caso le informazioni in possesso dell’Autorità non appaiono precise e complete. Si segnala, infatti, che il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante concorso per titoli ed esami bandito ogni due anni (articolo 4 della Legge 362/1991) e non annualmente come affermato dall’Autorità.

Un’altra grave sottovalutazione è quella relativa al numero dei trasferimenti della titolarità di farmacie che sono stati molto di più dei 500 negli ultimi tre anni di cui parla l’Autorità. Infatti, i trasferimenti, nel 1995, sono stati 295, di cui 33 relativi alla trasformazione da una gestione individuale in una società di farmacisti, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 362/1991; nel 1997, i trasferimenti sono stati 321, di cui 56 trasformazioni in società; nei soli primi sei mesi del 1998, sono stati 497, di cui 77 trasformazioni in società. Complessivamente, nei due anni e mezzo che vanno dal l° gennaio 1996 al l° luglio 1998, si sono avuti 1.113 trasferimenti di titolarità, di cui 166 trasformazioni in società. Dal ‘91 ad oggi le trasformazioni di farmacie gestite individualmente in società di farmacisti sono state 1.050 ed hanno comportato il coinvolgimento di circa 2.300 farmacisti nella gestione di farmacie.

II. La regolamentazione dei comportamenti

a) vincoli di orario

Il settore, per la sua peculiarità, è regolato da leggi regionali che delegano ai sindaci dei singoli Comuni la definizione degli orari e dei turni delle farmacie. Le farmacie, da parte loro, sono disponibili a valutare, a livello locale, in base alle esigenze della popolazione delle diverse aree del Paese, una regolamentazione più flessibile dell’orario di apertura.

Per quanto riguarda il diritto addizionale per il servizio notturno, si tratta di una forma di retribuzione prevista da un Decreto Ministeriale. Si segnala, a questo proposito, che anche per altri servizi resi nelle ore notturne esistono tariffe specifiche, come nel caso, ad esempio, dei taxi. Per quanto riguarda le farmacie, va ricordato, inoltre, che il personale in servizio nelle ore notturne, in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ha diritto ad una remunerazione maggiorata.

Va segnalato che in alcune città italiane, ad esempio a Roma, le farmacie hanno attivato un servizio di consegna a domicilio di medicinali urgenti negli orari di chiusura, senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini.

b) vincoli alla pubblicità

Si segnala, a questo proposito, che una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che l’attività della farmacia non deve essere sottoposta a vincoli di pubblicità, che riguardano, in base alla legge 175/1992, unicamente il farmacista in quanto professionista sanitario, ma non - si ribadisce - la farmacia come attività imprenditoriale.

III. Gli effetti della normativa vigente sul mercato

In questo paragrafo l’Autorità analizza gli effetti della normativa che regola il servizio farmaceutico utilizzando dati non aggiornati e costruendo un assioma basato su una conoscenza incompleta della normativa vigente.

Infatti, si segnala che attualmente le farmacie sono 16.251, con un incremento di 211 unità rispetto al dato citato dall’Autorità, che risale al 1995. L’aumento del numero delle farmacie dal‘95 ad oggi è stato proporzionalmente maggiore dell’incremento della popolazione che è passata dai 57.270.000 abitanti del ‘95 ai 57.461.000 abitanti del ‘97. È stata aperta, quindi, una farmacia ogni 900 nuovi abitanti.

Si è già accennato all’ipotesi dell’Autorità relativa al fatto che circa l’80 per cento dei comuni italiani, pari al 27 per cento della popolazione avrebbe a disposizione una sola farmacia. Tale tesi è puramente teorica e di fatto errata, come sopra dimostrato, in quanto non tiene conto delle farmacie aperte in deroga ai criteri demografici e topografici, che fanno sì che in alcune Regioni il rapporto tra farmacie e numero degli abitanti sia notevolmente inferiore al dato medio nazionale. L’affermazione secondo la quale, appare del tutto plausibile ritenere che il numero degli esercizi presenti in una larga parte dei comuni italiani sia inadeguato a soddisfare le esigenze delle domande è, quindi, puramente gratuita e priva di fondamento.

Stupisce che un’istituzione qual è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato formuli giudizi così pesanti senza una verifica "sul campo" della correttezza delle proprie ipotesi teoriche.

IV. Le distorsioni concorrenziali determinate dalla normativa vigente

In questa sezione, nella quale l’Autorità trae le conclusioni dell’analisi effettuata nei primi capitoli, emerge chiaramente l’approccio "ideologico" alla questione dell’assetto del servizio farmaceutico. Innanzitutto, come detto, l’Autorità giudica positive "a priori" le esperienze di "altri Paesi europei", cioè Germania, Olanda e Regno Unito, riguardanti la vendita di alcuni farmaci anche in esercizi diversi dalle farmacie, e trascura del tutto le esperienze dei restanti dodici Paesi, che, invece, riservano la vendita dei farmaci alla farmacia. Evidentemente, secondo l’Autorità, le esperienze di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Svezia, oltre a quella dell’Italia, hanno una validità e una dignità minore rispetto a quella dei tre Paesi citati in precedenza.

Nella stessa ottica di "mutuare le positive esperienze di altri Paesi" si potrebbe consentire anche la vendita delle armi nei supermercati come avviene negli USA, patria della deregolamentazione, del mercato e della concorrenza, dove i farmaci sono in vendita nei drug stores, ma dove ogni anno più di 100.000 di persone muoiono per un errato uso di medicinali. Al di là di questa affermazione paradossale, quello che si vuole dire è che più che guardare a modelli ideali, bisognerebbe verificare concretamente se il sistema italiano risponde efficacemente alle esigenze di salute della popolazione ed individuare, se necessario, gli eventuali correttivi.

Si ricorda a questo proposito che una recente ricerca condotta dalla Giampaolo Fabris e Associati per conto della Confcommercio sulla qualità dei servizi in Italia ha dimostrato che quello offerto dalle farmacie è il servizio più apprezzato dai cittadini con 88 punti su 100, al di sopra di asili nido, viaggi aerei, banche, assicurazioni, altri servizi sanitari pubblici e privati. Come si giustifica, allora, questo desiderio di migliorare ulteriormente il servizio reso dalle farmacie, che appare già ampiamente apprezzato dai cittadini? Come detto, all’Autorità non sembra interessare la qualità del servizio quanto l’ampliamento di quello che viene considerato un mercato come un altro.

Sempre secondo l’Autorità, il ruolo del farmacista nella dispensazione di farmaci senza obbligo di ricetta medica sarebbe di pura intermediazione commerciale. Ciò significa che l’Autorità non riconosce l’importanza della consulenza professionale del farmacista ai fini del corretto uso di farmaci che vengono utilizzati dal cittadino senza il filtro del medico, per il quale il farmacista stesso ha studiato cinque anni all Università e si aggiorna costantemente. Appare evidente che, in molti casi, il cittadino insieme ai farmaci prescritti dal medico acquista anche medicinali senza obbligo di ricetta e solo il farmacista è in grado di informarlo delle eventuali interazioni tra i diversi farmaci assunti. L’Autorità giudica superflua anche l’attività di farmacovigilanza, cioè di segnalazione all’autorità sanitaria degli effetti collaterali dei farmaci di automedicazione, che il farmacista, per legge, è obbligato ad effettuare. La consegna del farmaco senza ricetta, per l’Autorità, è un puro e semplice atto di vendita di una merce qualsiasi.

Ma l’Autorità stessa si contraddice quando, dopo aver giudicato inutile il ruolo del farmacista nel la vendita dei farmaci di automedicazione, afferma che l’esistenza di canali alternativi dovrebbe essere di stimolo per la farmacia per mettere a disposizione del cliente la propria professionalità in materia farmacologica rendendo un servizio aggiuntivo al cliente che potrebbe rappresentare un elemento di differenziazione rispetto ad altre forme distributive. In questo modo pero, non si fa altro che riconoscere implicitamente l’importanza della consulenza del farmacista e del la funzione specifica della farmacia come luogo deputato alla dispensazione dei farmaci.

Per quanto riguarda il tema della dislocazione territoriale delle farmacie, l’Autorità propone la trasformazione dell’attuale sistema che prevede un numero massimo di farmacie in un sistema che ne preveda solitamente un numero minimo in modo da tutelare, secondo l’Autorità, l’interesse pubblico e da non impedire 1’accesso a potenziali nuovi entranti.

Detto così sembra l’uovo di Colombo. La realtà è molto più complessa e sarebbe interessante capire come sarebbe possibile, secondo l’Autorità, obbligare un farmacista ad aprire e a mantenere aperta una farmacia in una località disagiata, che garantisce un reddito esiguo, e, allo stesso tempo, dare la libertà ad altri farmacisti di aprire una farmacia dove vogliono, il che significa, ovviamente, nelle zone commercialmente più redditizie dei centri urbani e metropolitani.

L’unica soluzione sarebbe quella di trasformare in farmacie pubbliche un numero di esercizi ben superiore agli attuali circa 1.000, i quali tra l’altro già oggi, pur essendo ubicati nei centri maggiori, presentano frequentemente problemi di bilancio. In questo modo si otterrebbe un sistema misto, affidato in parte al mercato, in parte ad un meccanismo di stampo statalista: si tratterebbe di una chiara dimostrazione di fallimento del mercato e della necessità di un intervento dello Stato per garantire il servizio. A questo punto ci si chiede ancora una volta perché si debba smantellare un sistema che oggi, senza un intervento pubblico, garantisce la presenza della farmacia anche nelle località più disagiate, per sostituirlo con un altro che avrebbe bisogno di continui puntelli e correttivi da parte dello Stato per chiudere le falle che si aprirebbero sul territorio.

Ancora un’osservazione riguardo alla volontà di garantire la possibilità di aprire una farmacia a tutti i 30.000 farmacisti dipendenti delle farmacie. Alla base di questa impostazione è un equivoco di fondo: tutti i farmacisti, sia i titolari che i dipendenti, svolgono l’attività di dispensazione dei farmaci, i primi sotto forma di lavoro autonomo, i secondi come lavoratori dipendenti, una distinzione che esiste nella maggior parte delle attività economiche. Un discorso analogo si dovrebbe fare anche per i medici, consentendo a tutti i 60.000 medici disoccupati o sottoccupati di diventare medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Invece, i giovani medici devono fare una dura gavetta senza avere alcuna certezza di poter esercitare la professione in modo stabile, in quanto l’aumento incondizionato del numero dei medici convenzionati sarebbe incompatibili con le esigenze di appropriatezza, economicità ed efficacia delle prestazioni.

Concludendo, appare evidente come alla base dei ripetuti equivoci in cui cade l’Autorità sia la duplice natura della farmacia, che è da un lato un presidio sanitario, dall’altro un’attività economica di tipo commerciale. L’Autorità sembra privilegiare questo secondo aspetto, che in realtà è strumentale al primo: l’attività commerciale serve a garantire la base economica necessaria per assicurare il servizio socio - sanitario offerto dalle farmacie alla popolazione.

Le farmacie italiane sono riuscite a conciliare bene i due aspetti, sanitario ed economico, garantendo fino ad oggi un servizio di qualità ai cittadini, che dimostrano di apprezzare il sistema attuale. Eventuali minime lacune o carenze del servizio non sono imputabili alle farmacie ma alle inadempienze prolungate nel tempo da parte delle amministrazioni regionali. È il caso, ad esempio, delle circa 1.000 nuove farmacie istituite sulla carta ma che attendono di essere aperte in alcuni casi da anni a causa di ritardi a livello di amministrazioni regionali nell’espletamento dei relativi concorsi. Se si svolgessero in tempi rapidi questi concorsi, le località non ancora raggiunte dal servizio farmaceutico, come le periferie di recente costruzione, disporrebbero finalmente della farmacia e si creerebbero nuovi posti di lavoro per i laureati in farmacia senza stravolgere l’equilibrio attuale.

Proprio in questa direzione va un importante emendamento presentato dal Governo ad una proposta di legge in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali, all’esame della XII commissione Affari sociali della Camera (AC 4285), che costituirebbe una svolta in una vicenda che si trascina da anni. A questo proposito si segnala la sorprendente scelta di tempo dell’Autorità, che ha diffuso alla stampa i contenuti della propria segnalazione pochi giorni prima che tale emendamento venisse presentato ufficialmente.

Federfarma ritiene che istituzioni e farmacie debbano lavorare insieme per individuare correttivi come questo e rimuovere gli ostacoli al buon funzionamento del servizio. Da parte delle farmacie esiste la più completa disponibilità a collaborare per migliorare il servizio reso alla collettività. L’auspicio è che le istituzioni accolgano questa disponibilità e vogliano operare tenendo conto dell’esigenza primaria di tutelare la salute dei cittadini e non dell’inesistente necessità di gonfiare un mercato in nome di astratte convinzioni ideologiche o di concreti interessi economici.


   
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