rassegna di diritto farmaceutico

Anno XXX -N.4 -5  1999

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Giurisprudenza costituzionale
Non sono incostituzionali le norme che sanzionano l’irregolare distribuzione di campioni gratuiti di farmaci, anche omeopatici ma le relative sanzioni saranno depenalizzate.

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n.279 del 24-30 giugno 1999

Granata presidente, Onida relatore

Dinanzi al Pretore di Milano, presso la sezione distaccata di Cassano d’Adda, nel procedimento nei confronti del legale rappresentante di una società distributrice di prodotti omeopatici, imputato per il reato previsto dagli art. 13 co. 1, 14 e 15 co.1 del D.Lgs. 541/1992 e 201 del TULLSS (RD 1265/1934), per avere pubblicizzato prodotti omeopatici inviandoli per posta direttamente ai farmacisti, è stata sollevata dalla difesa e ritenuta fondata dal Pretore la questione di illegittimità costituzionale per contrasto di queste norme con l’art.. 76 Cost. e con gli art. 2 co. 1 lettera d della L. 19.12.1992 n. 489.

Secondo il Pretore, le disposizioni del D.Lgs. 541/92, che riguardano la distribuzione di campioni di specialità medicinali per uso umano a soggetti diversi dai medici autorizzati a prescriverli, richiamando l’art. 201 TULLSS, sanzionano questa condotta con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda e ciò in contrasto con la l. 489/92, che detta i criteri cui la disciplina della pubblicità dei farmaci deve conformarsi, che per le infrazioni che non espongono a pericolo o danno gli interessi protetti dalla disciplina, dispone che sia comminata la sola pena dell’ammenda .

La Corte Costituzionale ha invece ritenuto che gli artt. 13 co. 1, 14 e 15 co.1 del D.Lgs. 541/1992 e 201 del TULLSS (RD 1265/1934) non siano costituzionalmente illegittimi in quanto non appare manifestamente incongruo considerare tale da esporre a pericolo grave gli interessi disciplinati dal D.Lgs. 541/92 la condotta posta in essere in violazione del divieto, sancito dall’art. 13, comma 1, del decreto in esame, che quindi non costituisce una mera "infrazione formale", e che, comunque, la maggiore o minore gravità della condotta, nei singoli casi, è apprezzabile dal giudice che può, infatti, graduare la pena in relazione al tipo di condotta che viene di volta in volta contestata.

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CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n.299 del 26 maggio-3 giugno 1999

Granata presidente, Onida relatore

Dinanzi al Pretore di Genova, nel procedimento nei confronti di un informatore scientifico del farmaco, imputato per il reato previsto dagli artt. 13 comma 2 e 15 comma 1 D.Lgs. 541/1992 e 201 TULLSS per irregolarità delle richieste di campioni omaggio raccolte presso i medici (in difetto di timbro o firma o data), è stata sollevata dalla difesa e ritenuta fondata dal Pretore la questione di illegittimità costituzionale di queste norme per contrasto con l’art. 76 Cost in relazione all’art. 2 co. 1 lettera d) L. 489/1992.

Secondo il Pretore, le disposizioni contestate, là ove assogettano la condotta vietata alla pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda non sono conformi ai criteri di delega di cui all’art. 2 co. 1 lettera d) della L. 489/92 che consente la previsione di sanzioni penali ma stabilisce che "la pena dell’ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell’arresto e dell’ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l’interesse protetto" in quanto la irregolarità della richiesta campioni omaggio esclude l’esposizione a pericolo degli interessi protetti dalla normativa in questione.

La Corte costituzionale, rilevato preliminarmente che l’interesse protetto dalla disciplina sulla pubblicità dei farmaci non è soltanto quello di favorire l’uso razionale dei medicinali ma anche quello di assicurare la loro corretta circolazione e che la legge delega concede al legislatore un largo margine di discrezionalità nel valutare la gravità del pericolo cui vengono esposti gli interessi protetti, ritiene che non appaia manifestamente incongrua la valutazione compiuta dal legislatore di considerare le condotte in questione tali da esporre a pericolo grave gli interessi tutelati e che la maggiore o minore gravità della condotta nei singoli casi è apprezzabile dal giudice che può, infatti, graduare la pena nei singoli casi

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Si ritiene di dover segnalare che l’art. 15 DLgs 541/1992, disposizione che richiamando l’art. 201 TULLSS prevede come illeciti penali tutte le irregolarità connesse all’attività di informazione scientifica, ivi comprese quindi quelle prese in considerazione dai Pretori di Genova e di Milano, è inserito tra le disposizioni che il legislatore ritiene debbano essere depenalizzate.

L’art. 7 lett. e) L. 25.06.1999 n. 205 (legge delega per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche di sistema penale e tributario) dispone, infatti, che vengano "trasformati in illeciti amministrativi i reati previsti dagli art. 6 e 15 del D.Lgs 541/92 e dall’art. 201 TULLS, approvato con RD 27/7/1934 n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni".

Poiché il provvedimento allegato dovrebbe essere emanato entro 6 mesi dalla entrata in vigore della L. 205/99 e quindi entro il 13.01.00 i magistrati titolari dei procedimenti penali riguardanti gli illeciti depenalizzati stanno, in genere, disponendo rinvii successivi a tale data così da evitare eventuali sentenze di condanna che nascerebbero già viziate per l’evidente contrasto con la volontà del legislatore.

 

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