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| Giurisprudenza Costituzionale |
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L'ordinanza pretorile che ha disposto la trasmissione degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi alla sperimentazione del "multitrattamento Di Bella", in vista di un accertamento medico-legale che acquisisca "dati certi sull'efficacia e sui limiti di validità" di tale terapia, trascende, per dimensioni, materiale da esaminare e pertinenza di esso al processo, l'ambito del giudizio, per porsi quale momento di verifica e controllo dell'intera sperimentazione, se non addirittura, quale sperimentazione alternativa, e determina un'indebita interferenza nella sfera delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo e, in particolare, nelle competenze degli organi tecnico-scientifici preposti alla sperimentazione dei farmaci e, come tale, va annullata (1). (Omissis) Motivi della decisione 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con riguardo all'ordinanza 28-29 luglio 1998, prima descritta, che dispone la trasmissione degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi alla sperimentazione del "multitrattamento Di Bella", in vista di un accertamento medico-legale che acquisisca "dati certi sull'efficacia e sui limiti di validità" di tale terapia. I parametri invocati sono gli articoli 23, 95, 97 e 102 della Costituzione, e le norme che disciplinano la sperimentazione dei farmaci e la loro immissione in commercio. 2. Va confermata l'ammissibilità del conflitto (ordinanza n. 385 del 1998); e qui basta sottolineare la capacità dell'ordinanza del pretore di recare lesione a un ambito di attribuzioni costituzionalmente protette. Essa ha contenuto determinato e immediata efficacia, non prevedendo le norme sul procedimento cautelare la possibilità di impugnativa e, inoltre, ha ricevuto puntuale esecuzione, come risulta sia dall'audizione del Direttore dell'Istituto superiore di sanità (e dall'acquisizione dell'elenco dei pazienti ammessi alla sperimentazione) sia dall'esame degli atti, successivi, prodotti dalla difesa del pretore, che ne hanno dato attuazione. 3. Occorre dunque accertare se la consulenza disposta dal pretore con l'atto impugnato produca un'illegittima interferenza nelle attribuzioni del potere esecutivo esercitate attraverso l'attività degli organi tecnico-scientifici dell'amministrazione della sanità, con specifico riferimento alla sperimentazione del "multitrattamento Di Bella" prevista dai decreti-legge nn. 23 e 186 del 1998. Espressione del potere del giudice, al quale è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità, la consulenza tecnica d'ufficio è strumento sovente indispensabile per l'esercizio della giurisdizione, quando bisogna attingere a conoscenze scientifiche per dirimere le controversie che il giudice è chiamato a decidere. Tuttavia, nella vicenda in esame l'ordinanza emessa dal pretore mira ad acquisire, in via generale, "dati certi sull'efficacia e sui limiti di validità terapeutica" della cura Di Bella, che dovranno essere desunti dall'esperienza dei pazienti neoplastici; perciò, il pretore ha ordinato al Ministro della sanità di trasmettere gli elenchi di tutti coloro i quali sono stati ammessi alla sperimentazione (v. il numero 2 dell'ordinanza). Ma vi è di più: la consulenza riguarda anche i pazienti che hanno usufruito del "multitrattamento Di Bella" (e, in ogni caso, di farmaci a base di somatostatina) "al di fuori della sperimentazione ufficiale". Si prefigura, così, un accertamento finalizzato alla rivalutazione dei giudizi resi dagli organi tecnico-scientifici che hanno coordinato la sperimentazione: la consulenza tecnica d'ufficio non è infatti circoscritta alle patologie tumorali di cui sono affetti i ricorrenti nel processo, sì che i consulenti dovranno analizzare tutti i casi vagliati durante la sperimentazione. Con modalità tenute invero nel vago, la consulenza si estende a ogni possibile caso ulteriore, estraneo alle procedure della sperimentazione come delineate dai due decreti-legge del 1998, nn. 23 e 186. Tale carattere dello strumento peritale emerge dagli stessi atti prodotti in giudizio dal pretore e, in particolare, dai quesiti posti ai consulenti nonché dai poteri loro attribuiti in ordine alle cartelle trasmesse dal Ministero e quelle "comunque pervenute" all'ufficio giudiziario, con il compito di riscontrare "per ciascuna di esse eventuali carenze di documentazione" e di accertare altresì attraverso "colloqui di parenti stretti" (ove i pazienti siano deceduti) se si siano ottenuti attraverso la terapia "benefici per la qualità della vita". Emblematico in questo senso è il verbale di udienza del 7 ottobre 1998 che si conclude con l'ordine del pretore di acquisire ulteriori 37 cartelle cliniche inviate da un medico di Perugia, e altre giunte per posta o consegnate da un legale. Da tali elementi risulta che è stato demandato ai consulenti un accertamento assai ampio circa gli effetti prodotti dal "multitrattamento Di Bella" sia sui pazienti ammessi alla sperimentazione sia su quelli che in qualsiasi modo, e in ogni parte d'Italia, si siano sottoposti alla cura per scelta autonoma. Il pretore utilizza così, a fini del tutto impropri, un istituto del processo in modo da farlo risultare obiettivamente in concorrenza con la complessa procedura di sperimentazione prevista dai due decreti-legge più volte citati. |
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