rassegna
di diritto
farmaceutico

diretta da Antonio Astofi

Anno XXX -N.4-5  1999  pag. 643

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Giurisprudenza Costituzionale

 

 

E' legittimo il limite di età di 59 anni per la partecipazione al concorso farmaceutico

 

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 357 del 22 luglio 1999

 Granata presidente, Santosuosso estensore

 Concorso Farmaceutico - Requisiti di ammissione - Mancato compimento del sessantesimo anno di età - Art. 4, comma 2, I. 36211991 - Dedotta viola­zione artt. 3, 4 e 35 della Costituzione - Violazione del principio di egua­glianza - irragionevolezza della previsione e lesione del principio di tutela del lavoro - Manifesta infondatezza

 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del­l’art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, con riferimento alla de­dotta violazione degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, in quanto la scelta di­screzionale del legislatore di prevedere un limite di età massimo di cinquantanove anni per la partecipazione al concorso farmaceutico appare immune da ir­ragionevolezza e non arbitraria, non comporta alcuna ingiusta disparità di trat­tamento rispetto all’ipotesi di acquisto della farmacia per atto inter vivos o mortis causa e non produce alcuna lesione del diritto al lavoro, il cui esercizio può ben essere disciplinato dal legislatore, in tutela di altri valori costituzional­mente garantiti, anche attraverso la fissazione di un limite di età. (1)

NOTA (1) Con ordinanza n. 710 del 20 maggio 1998, pubblicata in questa rassegna, 1998, 997, il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 4, co. 2, della legge n. 362/1991, che, com’è noto, ha introdotto tra i requisiti per la partecipazione al concorso farmaceutico il non aver ancora compiuto sessanta anni di età alla data di pubblicazione del bando.Il TAR dubitava della legittimità del limite di età per la partecipazione al concorso per un molteplice ordine di ragioni, prima tra tutte la rilevata irragionevolezza ditale norma e la disparità di trattamento prodotta rispetto all’analoga ipotesi di intestazione della tito­larità della farmacia per acquisto dell’azienda farmaceutica ex art. 12 della legge n. 475/1968.

 

(Omissis)

Motivi della decisione

 Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso

Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo diretto all’annullamen­to di un bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farma­ceutiche vacanti o di nuova istituzione, il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con ordinanza del 20 maggio 1998, ha sollevato questione di le­gittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in riferimento agli artt. 3, 4 e

35 della Costituzione, in quanto la disposizione denunciata prevede un limite massimo di età (cinquantanove anni) per essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione

che detta limitazione secondo il rimettente costituirebbe un’innovazione nel sistema normativo riguardante il settore farmaceutico, non prevista dal­l’art. 12, secondo e ottavo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) che disciplina il trasferimento della tito­larità di farmacie per atto inter vivos a titolo oneroso a favore del farmacista che abbia già conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un preceden­te concorso. Ciò sarebbe irragionevole e determinerebbe un’ingiustificata di­sparità di trattamento tra chi può acquistare a qualunque età una farmacia e chi, invece, non può partecipare al concorso per acquisirne una perché ultracinquantanovenne;

In buona sostanza si chiedeva il TAR se l’ordinamento giuridico consente ad un farmacista di sessanta anni (o ancora più anziano) di assumere le responsabilità conse­guenti alla titolarità della farmacia, alla sola condizione che si procuri la proprietà della connessa azienda commerciale (per atto inter vivos compravendita o mortis causa successione ereditaria), senza sottoporre ad alcuna verifica le sue capacità professionali, come è giustificabile che allo stesso soggetto sia irrimediabilmente preclusa la possibilità di ottenere la titolarità dopo aver superato un concorso? E tale preclusione non costitui­sce un indebito ed irragionevole restringimento del diritto di accedere al lavoro, che va ri­conosciuto anche ai farmacisti?

La Corte costituzionale non ha condiviso il punto di vista del giudice a quo, ha rite­nuto le questioni sottoposte manifestamente infondate ed ha così sancito la legittimità della norma contestata e dei bandi concorsuali che ne avevano dato puntuale applicazio­ne, escludendo dalla partecipazione al concorso i farmacisti di età maggiore di cinquan­tanove anni.

Secondo la Corte, le due ipotesi dell’acquisto della titolarità della farmacia tramite pubblico concorso (art. 4, 1. n. 362/1991) e per mezzo di acquisto dell’azienda farmaceu­tica (art. 12, 1. 475/1968) vanno tenute ben distinte, non ponendosi dunque alcun proble­ma di ingiusta disparità di trattamento tra le due fattispecie.

In quest’ultima ipotesi, infatti, la normativa concerne “un trasferimento di aziende tra privati: un settore di natura commerciale e sorretto dall’autonomia privata, a fronte del quale l’intervento del legislatore fissa altre condizioni a tutela degli interessi pubblici re­lativi al servizio farmaceutico”; nel caso del pubblico concorso, invece, rientra nella di­screzionalità del legislatore stabilire i requisiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi e, nel caso contestato, tale scelta non è irragionevole ed arbitraria, essendo disposta allo scopo di “evitare in futuro le gestioni provvisorie nell’esercizio delle farmacie e le ripe­tute sanitorie che hanno caratterizzato i periodi trascorsi” né, per tale ragione, costituisce un indebita limitazione del diritto di accesso al lavoro.

regola del concorso pubblico per individuare gli aspiranti più meritevoli, appartenendo alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura concorsuale;

che a diverse finalità sarebbe improntata la disposizione dell’art. 12 della legge n. 475 del 1968, come modificato dalla legge n. 892 del 1984, in quanto tale normativa concerne la differente ipotesi del trasferimento di aziende tra pri­vati: un settore di natura commerciale e sorretto dall’autonomia privata, a fron­te del quale l’intervento del legislatore fissa altre condizioni a tutela degli inte­ressi pubblici relativi al servizio farmaceutico.

Considerato che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, il raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la ragionevolezza del loro tratta­mento differenziato è ammissibile soltanto se esse siano identiche, o, quantome­no, sostanzialmente omogenee (v. per tutte, le sentenze n. 431 del 1997, n. 65 del 1996, n. 237 del 1995, n. 139 del 1984 e l’ordinanza n. 297 del 1998);

che, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi purché i detti requisiti non siano deter­minati in modo arbitrario o irragionevole (v., per tutte, le sentenze n. 466 del 1997, n. 412 del 1988);

che, nella specie, il legislatore con la disposizione denunciata ha stabili­to, con una scelta immune da irragionevolezza e non arbitraria, come si evince dai lavori preparatori, di: “evitare in futuro le gestioni provvisorie nell’esercizio delle farmacie e le ripetute sanatorie che hanno caratterizzato i periodi trascorsi”, dettando regole cogenti sia nel fissare i requisiti sogget­tivi dei concorrenti, sia nel disciplinare gli altri aspetti del procedimento concorsuale;

che le due fattispecie indicate dal giudice a quo pur relative entrambe al con­seguimento di un esercizio farmaceutico, non sono omogenee, essendo diversa la fonte della titolarità: (il concorso pubblico ex art. 4 della legge n. 362 del 1991 e il contratto ex art. 12 della legge n. 475 del 1968) e che, pertanto, la se­conda fattispecie, costituendo una deroga alla generale prescrizione del pubbli­co concorso, può considerarsi una ipotesi diversa ed eccezionale;

che, pertanto, il tertium comparationis indicato dal giudice a quo, non può essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, e la disciplina stabilita da quest’ultima, di per sé, non risulta irragionevole e non determina in­giustificate disparità di trattamento;

che, infine, risulta manifestamente infondato il richiamo agli artt. 4 e 35 della Costituzione che concernono precipuamente l’accesso al mercato del la­voro (v. sent. n. 293 del 1997) e la protezione ditale diritto nelle sue varie for­me; invero va rilevato che dal riconoscimento dell’importanza costituzionale del lavoro non deriva l’impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l’e­sercizio del relativo diritto (v. sentenza n. 103 del 1977), anche attraverso la fissazione di un limite massimo di età, quale quello previsto dalla disposizio­ne censurata, posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purché sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipa­zione ai concorsi pubblici.

 (Omissis)

 

 

 

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