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E' legittimo
il limite di età di 59 anni per la partecipazione al
concorso farmaceutico
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza n. 357 del 22 luglio 1999
Granata presidente, Santosuosso estensore
Concorso Farmaceutico - Requisiti di ammissione -
Mancato
compimento del sessantesimo anno di età - Art. 4,
comma 2, I. 36211991 - Dedotta
violazione artt. 3, 4 e 35 della Costituzione -
Violazione
del principio di eguaglianza -
irragionevolezza
della previsione e lesione del principio di tutela del lavoro -
Manifesta
infondatezza
È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8
novembre 1991, n. 362, con riferimento alla dedotta violazione
degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, in quanto la scelta
discrezionale del legislatore di prevedere un limite di età
massimo di cinquantanove anni per la partecipazione al concorso
farmaceutico appare immune da irragionevolezza e non arbitraria,
non comporta alcuna ingiusta disparità di trattamento rispetto
all’ipotesi di acquisto della farmacia per atto inter vivos o
mortis causa e non produce alcuna lesione del diritto al lavoro, il
cui esercizio può ben essere disciplinato dal legislatore, in
tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, anche
attraverso la fissazione di un limite di età. (1)
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NOTA
(1) Con ordinanza n. 710 del 20 maggio 1998, pubblicata
in questa rassegna, 1998, 997, il Tribunale Amministrativo Regionale della
Basilicata aveva sollevato questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nell’art. 4, co. 2,
della legge n. 362/1991, che, com’è noto, ha introdotto
tra i requisiti per la partecipazione al concorso
farmaceutico il non aver ancora compiuto sessanta anni di
età alla data di pubblicazione del bando.Il
TAR dubitava della legittimità del limite di età per la
partecipazione al concorso per un molteplice ordine di ragioni, prima tra tutte la
rilevata irragionevolezza ditale norma e la disparità di
trattamento prodotta rispetto all’analoga ipotesi di
intestazione della titolarità della farmacia per acquisto
dell’azienda farmaceutica ex art. 12 della legge n.
475/1968.
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(Omissis)
Motivi
della decisione
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999
il giudice relatore Fernando Santosuosso
Ritenuto
che, nel corso di un giudizio amministrativo diretto
all’annullamento di un bando di concorso per titoli ed esami per
il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova
istituzione, il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata,
con ordinanza del 20 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991,
n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in riferimento
agli artt.
3, 4 e
35 della Costituzione, in quanto la disposizione denunciata prevede un limite
massimo di età (cinquantanove anni) per essere ammesso al concorso
pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di sedi
farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione
che
detta limitazione secondo il rimettente costituirebbe
un’innovazione nel sistema normativo riguardante il settore
farmaceutico, non prevista dall’art. 12, secondo e ottavo comma,
della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme
concernenti il servizio farmaceutico) che disciplina il
trasferimento della titolarità di farmacie per atto inter
vivos a titolo oneroso a favore del farmacista che abbia già
conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente
concorso. Ciò sarebbe irragionevole e determinerebbe
un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi può
acquistare a qualunque età una farmacia e chi, invece, non può
partecipare al concorso per acquisirne una perché
ultracinquantanovenne;
In
buona sostanza —
si chiedeva il TAR — se l’ordinamento giuridico consente ad un farmacista di sessanta anni (o
ancora più anziano) di assumere le responsabilità conseguenti
alla titolarità della farmacia, alla sola condizione che si procuri
la proprietà della connessa azienda commerciale (per atto inter
vivos — compravendita —
o mortis
causa —successione ereditaria), senza sottoporre ad
alcuna verifica le sue capacità professionali, come è
giustificabile che allo stesso soggetto sia irrimediabilmente
preclusa la possibilità di ottenere la titolarità dopo aver
superato un concorso? E tale preclusione non costituisce un
indebito ed irragionevole restringimento del diritto di accedere al
lavoro, che va riconosciuto anche ai farmacisti?
La
Corte costituzionale non ha condiviso il punto di vista del giudice
a quo, ha ritenuto le questioni sottoposte manifestamente
infondate ed ha così sancito la legittimità della norma contestata
e dei bandi concorsuali che ne avevano dato puntuale applicazione,
escludendo dalla partecipazione al concorso i farmacisti di età
maggiore di cinquantanove anni.
Secondo
la Corte, le due ipotesi dell’acquisto della titolarità della
farmacia tramite pubblico concorso (art. 4, 1. n. 362/1991) e per
mezzo di acquisto dell’azienda farmaceutica (art. 12, 1. 475/1968)
vanno tenute ben distinte, non ponendosi dunque alcun problema
di ingiusta disparità di trattamento tra le due fattispecie.
In quest’ultima ipotesi, infatti, la normativa
concerne “un trasferimento di aziende tra privati: un settore di
natura commerciale e sorretto dall’autonomia privata, a fronte del
quale l’intervento del legislatore fissa altre condizioni a tutela
degli interessi pubblici relativi al servizio farmaceutico”; nel
caso del pubblico concorso, invece, rientra nella discrezionalità
del legislatore stabilire i requisiti di età per l’accesso ai
pubblici impieghi e, nel caso contestato, tale scelta non è
irragionevole ed arbitraria, essendo disposta allo scopo di
“evitare in futuro le gestioni provvisorie nell’esercizio delle
farmacie e le ripetute sanitorie che hanno caratterizzato i
periodi trascorsi” né, per tale ragione, costituisce un indebita
limitazione del diritto di accesso al lavoro.
regola
del concorso pubblico per individuare gli aspiranti più meritevoli,
appartenendo alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura
concorsuale;
che
a diverse finalità sarebbe improntata la disposizione dell’art.
12 della legge n. 475 del 1968, come modificato dalla legge
n. 892 del 1984, in quanto tale normativa concerne la differente
ipotesi del trasferimento di aziende tra privati: un settore di
natura commerciale e sorretto dall’autonomia privata, a fronte
del quale l’intervento del legislatore fissa altre condizioni a
tutela degli interessi pubblici relativi al servizio farmaceutico.
Considerato
che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, il
raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la ragionevolezza
del loro trattamento differenziato è ammissibile soltanto se esse
siano identiche, o, quantomeno, sostanzialmente omogenee (v. per
tutte, le sentenze n. 431 del 1997, n. 65 del 1996, n. 237 del 1995,
n. 139 del 1984 e l’ordinanza n. 297 del 1998);
che,
inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i
requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi purché i
detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o
irragionevole (v., per tutte, le sentenze n. 466 del 1997, n. 412
del 1988);
che,
nella specie, il legislatore con la disposizione denunciata ha
stabilito, con una scelta immune da irragionevolezza e non
arbitraria, come si evince dai lavori preparatori, di: “evitare in
futuro le gestioni provvisorie nell’esercizio delle farmacie e le
ripetute sanatorie che hanno caratterizzato i periodi trascorsi”,
dettando regole cogenti sia nel fissare i requisiti soggettivi dei
concorrenti, sia nel disciplinare gli altri aspetti del procedimento
concorsuale;
che
le due fattispecie indicate dal giudice a quo pur relative
entrambe al conseguimento di un esercizio farmaceutico, non sono
omogenee, essendo diversa la fonte della titolarità: (il concorso
pubblico ex art. 4 della legge n. 362 del 1991 e il contratto
ex art. 12 della legge n. 475 del 1968) e che, pertanto, la
seconda fattispecie, costituendo una deroga alla generale
prescrizione del pubblico concorso, può considerarsi una ipotesi
diversa ed eccezionale;
che,
pertanto, il tertium comparationis indicato dal giudice a quo,
non può essere raffrontato in modo pertinente con la norma
impugnata, e la disciplina stabilita da quest’ultima, di per sé,
non risulta irragionevole e non determina ingiustificate
disparità di trattamento;
che, infine, risulta manifestamente infondato il richiamo agli artt. 4 e
35 della Costituzione che concernono precipuamente l’accesso al
mercato del lavoro (v. sent. n. 293 del 1997) e la protezione
ditale diritto nelle sue varie forme; invero va rilevato che dal
riconoscimento dell’importanza costituzionale del lavoro non
deriva l’impossibilità di prevedere condizioni e limiti per
l’esercizio del relativo diritto (v. sentenza n. 103 del 1977),
anche attraverso la fissazione di un limite massimo di età, quale
quello previsto dalla disposizione censurata, posto a tutela di
altri valori costituzionalmente garantiti, purché sempre nel
rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di
partecipazione ai concorsi pubblici.
(Omissis)
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