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| Giurisprudenza Civile |
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L'art. 35 della legge 23 maggio 1950 n. 253 in base al quale «non può essere disposta l'esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia» pur incidendo sulla fase esecutiva del procedimento di rilascio, perché l'intervento della pubblica amministrazione (l'autorizzazione prefettizia) è dettato allo scopo di tutelare l'interesse pubblico alla presenza delle farmacie sul territorio nazionale, non esclude la mora del conduttore nella restituzione della cosa locata e, dunque, la sua responsabilità (per il maggior danno) ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. (Omissis) Motivi della decisione (Omissis) 2.1. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro il capo della sentenza impugnata con il quale è stato ritenuto l'inadempimento del conduttore Bongini nella prestazione di riconsegna dell'immobile. Per intendere il motivo è necessario indicare i punti sui quali si fonda la decisione impugnata. Questi sono i seguenti: a) il locatore non aveva ottenuto il rilascio dell'immobile nel termine di un anno assegnato dalla sentenza di rilascio emessa il 26 febbraio 1982, ma il 19 gennaio 1989 quando era intervenuta l'autorizzazione regionale necessaria per l'esecuzione dello sfratto; b) il ritardo nel rilascio dipendeva dal conduttore, il quale, debitore appunto della prestazione di rilascio, era obbligato ad attivarsi presso la pubblica amministrazione per conseguire l'autorizzazione necessaria all'adempimento; c) il conduttore non aveva fornito la prova liberatoria che l'inadempimento era riferibile alla pubblica amministrazione o a fatto a lui non imputabile. Contro questa decisione il ricorrente sostiene che nell'esecuzione per il rilascio di un immobile adibito a farmacia il conduttore non è in mora fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa e, per questa ragione, non è tenuto al risarcimento del danno: motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 35 l. 25 maggio 1950 n. 253. Il motivo non è fondato. 2.2. Giuseppe e Gianfranco Baldanzi avevano fondato la richiesta di condanna del Bongini sull'art. 1591 c.c., il quale stabilisce: il «conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno». Nella norma il termine «mora» è impiegato come sinonimo di sanzione connessa al ritardo, nel presupposto che si tratti di ritardo del quale deve rispondere il conduttore, dopo che il locatore abbia fatto richiesta di restituzione dell'immobile. Il termine «mora», quindi, equivale ad inadempimento. Applicando questo principio, i locatori potevano chiedere il risarcimento del danno da Nedo Bongini, perché non era contestato che la consegna dell'immobile era avvenuta dopo il termine fissato dalla sentenza di rilascio. Questa agevole soluzione della controversia è posta in discussione dal ricorrente, il quale sostiene che il conduttore di un immobile adibito a farmacia non è in mora fino a quando non sia stata concessa la speciale autorizzazione amministrativa indicata dall'art. 35 l. 23 maggio 1950 n. 253. La censura richiede di dare una risposta al quesito di diritto, necessario a fini decisori, che consiste nello stabilire l'incidenza della normativa stabilita dalla l. n. 253 del 1950 sulla mora del conduttore indicata dal citato art. 1591. L'art. 35 di questa legge stabilisce che «non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia» Questa corte ha già precisato che l'autorizzazione prefettizia (ora dell'autorità sanitaria regionale) attiene alla «fase esecutiva» vera e propria del provvedimento di rilascio, in quanto l'intervento della pubblica amministrazione è dettato allo scopo di tutelare l'interesse pubblico alla presenza ed alla ubicazione delle farmacie sul territorio nazionale. Essa, cioè, svolge la funzione di programmare o indirizzare la collocazione delle farmacie sul territorio e condiziona l'esecuzione forzata per come questa deve concretamente svolgersi: sent. 14 febbraio 1992, n. 1832, id., 1992, I, 3025, e 27 aprile 1994, n. 3976, id., Rep. 1994, voce Locazione, n. 466, entrambe nella motivazione. Partendo da questa considerazione, il quesito prima indicato si risolve nell'individuazione dei rapporti che corrono tra adempimento della prestazione di consegna ed esecuzione forzata. Nel sistema vigente l'operare dell'esecuzione è in funzione dell'attuazione dell'adempimento: l'esecuzione forzata viene quando non c'è stato l'adempimento dovuto dal debitore, cioè quando non ha funzionato la sanzione restitutoria propria della prestazione di consegna. L'esecuzione, quindi, presuppone l'inottemperanza dell'obbligo ed interviene quando si è già maturato l'inadempimento. In questo senso l'inadempimento precede l'esecuzione. Accertato che il Bongini non aveva adempiuto l'obbligazione di consegna dell'immobile, restava accertato il diritto dei locatori a pretendere, ricorrendone i presupposti di fatto, il pagamento dei canoni dovuti ed il risarcimento del maggior danno indicato dal già citato art. 1591. Invero, il conduttore avrebbe potuto essere indenne dalla responsabilità del ritardo nel rilascio se avesse dimostrato l'impossibilità di eseguire tale obbligazione derivante da causa non imputabile: art. 1218 c.c. Senonché, tale impossibilità non solo non è stata provata, ma neppure allegata come risulta dalla sentenza impugnata. Questa, pertanto, si sottrae alle critiche mosse con il motivo che è stato esaminato. Con riferimento alla motivazione adottata dalla corte di appello e nei limiti di quanto disposto dall'art. 384 c.p.c., occorre rilevare che la lunga motivazione in essa svolta per configurare l'inadempimento di Nedo Bongini nel non essersi attivato a chiedere tempestivamente il rilascio dell'autorizzazione non aveva ragione di essere fatta. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 35 l. n. 253 del 1950, infatti, incide sull'attuazione dell'azione esecutiva e non sulla «mora» indicata dalla norma. (Omissis) |
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