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| Giurisprudenza Civile |
Dal momento che la fornitura di prodotti farmaceutici è oggetto di un contratto di fornitura di diritto privato tra le aziende private, quali sono le farmacie e l'ente pubblico (Asl) che per legge deve dare la prestazione ai privati cittadini, il pagamento del prezzo dei prodotti farmaceutici non può essere considerato un diritto patrimoniale conseguenziale di un atto amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 80/98, e dunque non rientra tra le controversie che la legge delega disponeva di devolvere al giudice amministrativo (1). (Omissis) Motivi della decisione La A.S.L. 6 di Palermo ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace per somme dovute a farmacia per la fornitura di prodotti farmaceutici effettuata a privata su autorizzazione della ASL che ne ha espressamente promesso il pagamento. L'opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al servizio farmaceutico, a sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80/98 sarebbero state devolute al giudice amministrativo. L'opposta farmacia ha contestato l'eccezione in quanto l'art. 11, comma 4° lettera g) della legge delega n. 59 del 15.3.98 aveva disposto di devolvere al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali ed atti della P.A. non le obbligazioni di diritto privato assunte dalle ASL. (Omissis) Nel caso in esame occorre dunque verificare se la legge, in via d'eccezione sui criteri generali che determinano la discriminazione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, ha inteso attribuire al giudice amministrativo le controversie sul pagamento dei medicinali forniti dalle farmacie a privati. La legge delega n. 59/98 (art. 11, comma 4° lettera g) ha disposto «l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti». In attuazione di tale disposizione, l'art. 33 D.Lgs. n. 80/98 ha disposto: 1. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle afferenti al... servizio farmaceutico... 2. Tali controversie sono in particolare quelle: b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi; f) riguardanti... le prestazioni... anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale... È abbastanza pacifico che quest'ultima norma non può che essere interpretata nei limiti della legge delega che l'ha determinata. Sebbene si tratti di nozioni elementari, è bene qui ricordare che la Costituzione demanda il potere di emanare provvedimenti di legge al Parlamento (art. 70) mentre il Governo può emettere provvedimenti aventi valore di legge (art. 76 e 77) solo in via provvisoria (D.L.) o su delega del Parlamento (D.Lgs.). In particolare i decreti legislativi sono atti emanati dal Governo per delega conferita mediante legge dal Parlamento, soltanto a tempo determinato e per oggetti ben definiti e soltanto previa determinazione di principi e criteri direttivi idonei a delimitare la potestà conferita al Governo (art. 76). |
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