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| Giurisprudenza Civile |
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Il contratto di compravendita di una farmacia dietro costituzione di rendita vitalizia è nullo ogni qualvolta difetti ab origine l'indispensabile elemento causale dell'aleatorietà economica tra le contrapposte prestazioni del venditore beneficiario e dell'acquirente (nella fattispecie, l'importo annuale della rendita era ben inferiore all'importo annuale dei frutti ed agli utili ricavabili dalla farmacia ceduta), risolvendosi in realtà in un'attribuzione senza corrispettivo da parte del soggetto cedente a favore del soggetto cessionario. Il principio della indissociabilità tra titolarità del diritto di esercizio della farmacia e proprietà della connessa azienda farmaceutica, introdotto dagli artt. 11 e 12 della L. n. 475/1968, non osta di per sé alla declaratoria di nullità del contratto di compravendita della farmacia, poiché tale principio lascia intatto l'obbligo del titolare subentrante di procurarsi l'acquisto della connessa azienda commerciale secondo i modi normali previsti dalla legge per l'acquisto dei diritti, restando peraltro esclusiva competenza dell'Amministrazione il valutare le conseguenze, sotto il profilo delle norme di diritto pubblico, della pronuncia emessa dal giudice civile sulla particolare posizione del titolare della farmacia che ha acquistato l'azienda farmaceutica per mezzo di un negozio nullo. La natura e la destinazione unitaria del complesso dei cespiti che compongono l'azienda farmaceutica, deducibile anche dal contenuto letterale degli artt. 2555, 2556 cod. civ. e dall'art. 670, n. 1, cod. proc. civ., spingono a qualificare quest'ultima come universalità di beni ai sensi dell'art 816 del cod. civ. e, per conseguenza, ad individuare nell'art. 1160 cod. civ. la disciplina applicabile (possesso continuato per 20 anni) all'acquisto dell'azienda per usucapione. Il conflitto tra più coeredi del farmacista deceduto, che pretendano di ottenere la farmacia relitta, va risolto alla luce dell'art. 3, co. 4 della L. n. 34/1981, che prevede il diritto del figlio o del coniuge superstite, che abbia per primo conseguito l'idoneità, ad intestarsi la farmacia; ne consegue che l'azione di divisione ereditaria, in specie ove sia promossa molti anni dopo la scadenza del termine di legge per il trasferimento pena decadenza della farmacia iure successionis, non può che essere diretta all'accertamento del diritto di ciascun coerede ad ottenere un conguaglio monetario, che rappresenti il valore della quota ereditaria dell'azienda caduta in successione alla data del decesso dell'originario titolare. (Omissis) Motivi della decisione Devono esaminarsi partitamente le numerose domande rimesse in via gradata, alla decisione del collegio. 1. La domanda principale della attrice Gigliola Pirovano e della convenuta Donata Pirovano di declaratoria della nullità del contratto di rendita vitalizia per mancanza dell'elemento dell'alea La domanda si fonda sul principio generale, pacificamente ammesso nella elaborazione dottrinale ed unanimemente accolto in giurisprudenza, secondo il quale il contratto di vitalizio oneroso si qualifica come contratto consensuale a prestazioni corrispettive essenzialmente aleatorio, nel quale l'assenza dell'alea, elemento caratterizzante il tipo negoziale, incidendo sulla causa e sulla prestazione, rende il contratto, quando manchi l'intento liberale, radicalmente nullo per difetto di causa. Perché sussista l'elemento aleatorio le concrete pattuizioni devono realizzare una situazione di incertezza circa il vantaggio economico e, correlativamente, la perdita che potranno verificarsi o nello svolgimento o nella durata del rapporto. In particolare, viene giudicato mancante l'elemento aleatorio allorquando l'entità della rendita assicurata sia inferiore o uguale ai frutti ed utili ricavabili dal cespite ceduto (Cass. 9.04.80 n. 2283; Cass. 29.08.92 n. 9998; Cass. 14.04.84 n. 2419). Nel caso concreto, la rendita vitalizia fu convenuta dalle parti in sede di stipulazione del contratto in lire 4.500.000 annue. La consulenza tecnica d'ufficio, disposta con ordinanza collegiale e tesa a determinare l'ammontare degli utili percepiti dal titolare della farmacia con gestione diretta, ovvero dei frutti civili ricavabili dal suo temporaneo affitto a terzi al tempo della conclusione del contratto (11.05.73), tenendo conto delle limitazioni legali alla commerciabilità del bene e delle indicazioni normative concernenti la valutazione del suo valore, ha concluso, dopo una lunga indagine, integrata anche da un supplemento di relazione, che gli utili percepibili dal titolare della farmacia con una gestione diretta possono stimarsi in lire 13.500.000 annui e che i frutti ricavabili dal temporaneo affitto dell'azienda a terzi possono stimarsi in lire 8.000.000 annui. A tali conclusioni, il consulente è pervenuto attraverso un procedimento logico deduttivo, scevro da incongruenze e aporie, condotto mediante l'analisi del dato normativo (art. 110 T.U. leggi sanitarie), che fissa il valore della indennità di avviamento in caso di cessione di una farmacia in misura pari a tre annualità del reddito medio imponibile, in combinazione con l'accertamento del valore della farmacia, operato dall'Ufficio del Registro di Cantù in occasione della cessione da Guido Pirovano al figlio Giovanni, accertamento cui il contribuente ha aderito, definendo in via agevolata il valore dell'esercizio con una riduzione del 10%. Il valore accertato dall'Organo tributario è risultato complessivamente di lire 90.000.000, ridotto in lire 81.000.000 a seguito della adesione del contribuente, di cui lire 40.500.000 per avviamento. La adesione del contribuente ha attribuito a tale importo una valenza particolarmente probante, sia per provenienza della valutazione da una autorità a ciò specificamente preposta per legge, sia per la componente volontaristica legata alla dichiarazione ricognitiva ed ammissiva della parte oggi in causa. Dal valore dell'avviamento di lire 40.500.000, corrispondente per legge a tre annualità del reddito medio, è frutto di puro calcolo aritmetico dedurre il valore del reddito medio dell'esercizio farmaceutico all'epoca della cessione, dividendo per tre il valore accertato dell'avviamento (pari, appunto a lire 40.500.000) con il risultato di un reddito medio imponibile annuale al momento della costituzione della rendita vitalizia paria lire 13.500.000. La valutazione ha poi trovato conferma nelle risultanze dei libri Iva dell'anno 1973, dai quali si evince un reddito netto, imponibile ai fini Iva, quindi già depurato dei costi, pari a lire 10,7 milioni per i primi nove mesi dell'anno, che, in proiezione annuale, risulta pari a lire 14,3 milioni di utile netto. Nella successiva memoria del consulente, sollecitata dal Giudice istruttore in risposta alle osservazioni critiche di parte convenuta Giovanni Pirovano, il consulente ha ribadito la validità delle conclusioni raggiunte ed in particolare ha chiarito che il valore accertato dall'Ufficio del Registro è un utile netto, e non lordo; che gli altri dati raccolti al fine dell'indagine avevano solo un valore di controllo, stante, in particolare, per quanto concerne i prospetti della USSL riguardanti i passaggi di proprietà delle farmacie nella zona all'epoca dei fatti, l'impossibilità, per la varietà dei dati raccolti, di estrapolare una significativa media di settore; che, stante la possibilità di ricorso avanti la Commissione tributaria avverso l'accertamento dell'Ufficio del Registro, l'adesione del dr. Maurizio Giovanni Pirovano all'accertamento doveva considerarsi alla stregua di un riconoscimento del valore dell'avviamento e dell'utile netto medio conseguibile dalla farmacia. Ugualmente agevole e lineare è risultata la conclusione in ordine alla valutazione del valore dei frutti civili. Infatti, accertato il valore dell'esercizio farmaceutico all'epoca della costituzione in rendita vitalizia in lire 81.000.000, il consulente ha applicato la regola generale che impone un rapporto tra il valore di un bene produttivo ed il reddito ricavabile dalla sua concessione a terzi a titolo di affitto e lo ha calato nella realtà economica dell'epoca, caratterizzata da un tasso inflattivo superiore al 10%. Di qui la considerazione, logicamente ineccepibile, che il titolare della farmacia avrebbe ritenuto economicamente conveniente, al minimo, affittare l'esercizio ad un valore quantomeno pari a quello della perdita del potere di acquisto del capitale investito, al fine di preservarlo dal fenomeno inflazionistico, ovvero ad un valore pari a lire 8.100.000 annui (cioè, il 10% del valore della azienda, accertato dall'Ufficio del Registro, mediante la adesione del contribuente, in lire 81.000.000). Del pari corretta è l'affermazione, alternativa alla precedente ma implicante il medesimo risultato, che l'affittuario avrebbe accettato di prendere in affitto l'esercizio solo se il costo del canone di affitto fosse tale da permettergli di ricavare un utile superiore al salario nazionale tabellare di un direttore di farmacia, pari, all'epoca, a lire 5.000.000, e quindi, stabilita in lire 13.500.000 la redditività media annuale della farmacia, il valore del canone di affitto avrebbe dovuto ammontare quantomeno alla differenza tra il reddito netto ricavabile da questa ed il salario di un direttore di farmacia, ovvero a lire 8.500.000. Anche questa seconda valutazione è stata ribadita nella successiva memoria del consulente, che ha vieppiù chiarito che il valore accertato dall'Ufficio del Registro tiene conto anche delle scorte della azienda, che in occasione del contratto costitutivo della rendita vitalizia risultano essere state cedute a parte. La consulenza d'ufficio è stata oggetto di numerose critiche da parte del convenuto Giovanni Pirovano in comparsa conclusionale. Tuttavia queste, oltre ad una mera riproposizione delle osservazioni già sollevate in sede di svolgimento della consulenza, non hanno apportato alcun utile elemento di valutazione, né validi argomenti a sostegno della tesi della erroneità della valutazione peritale, che anzi il Collegio considera operata sulla base di criteri estremamente prudenziali, oltre che ineccepibile sul piano tecnico e lo-gico. Ne deriva che il contratto di costituzione di rendita vitalizia in questione è caratterizzato dalla mancanza dell'elemento aleatorio, in quanto l'entità della rendita assicurata, nel caso concreto convenuta dalle parti in sede di stipulazione del contratto in lire 4.500.000 annue, è inferiore ai frutti ed utili ricavabili dal cespite ceduto, stimati, quanto agli utili percepibili dal titolare della farmacia con una gestione diretta, in lire 13.500.000 annui e, quanto ai frutti ricavabili dal temporaneo affitto dell'azienda a terzi, in lire 8.000.000 annui. In conclusione il contratto di rendita vitalizia è affetto da nullità per mancanza originaria dell'elemento causale dell'alea economica tra le contrapposte prestazioni delle parti, risolvendosi in realtà in una attribuzione senza corrispettività del padre costituente a favore del figlio beneficiato. 2. La domanda riconvenzionale del convenuto Giovanni Pirovano di accertamento della insuscettibilità di comproprietà in capo agli eredi della farmacia e di accertamento della decadenza degli altri eredi dal diritto alla trasferibilità cui la legge riconduce la possibilità di gestione provvisoria del bene La domanda si fonda sul'assunto che, per la legislazione amministrativa delle concessioni dell'esercizio della attività di farmacista, decorsi tre anni dal decesso del titolare, gli eredi decadono dal diritto di gestire la farmacia in via provvisoria, in vista del suo trasferimento o intestazione ad un farmacista idoneo, onde l'attrice sarebbe carente di interesse ad ottenere una sentenza che accerti il suo diritto di comproprietà su una farmacia, dall'esercizio della quale sarebbe decaduta. Occorre premettere, a questo proposito, che il principio della indissociabilità della titolarità dell'esercizio farmaceutico e della titolarità dell'azienda farmaceutica come entità patrimoniale è stato introdotto, nella legislazione che regola la materia, dagli articoli 11 e 12 della Legge 2.04.68 n. 475. L'art. 11 dispone che il titolare della farmacia deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia e che il contravventore decade dal titolo. L'art. 12 dispone che il trasferimento della titolarità della farmacia è ritenuto valido se insieme con il diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza. L'art. 18 della legge in esame, con norma transitoria, dispone che «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge (n. 375/68), i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti, le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso, possono, per una volta tanto, trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'Albo professionale». Ora, nel caso di specie, il trasferimento della titolarità dell'esercizio dell'azienda farmaceutica, attuato dal defunto Guido Pirovano a favore del figlio Giovanni con l'atto di costituzione di rendita vitalizia in data 11.05.1973, è avvenuto proprio beneficiando del regime transitorio quinquennale previsto dall'art. 18 della Legge in esame. Tale essendo il regime normativo di riferimento, non può certamente sostenersi che la citata indissociabilità della titolarità dell'esercizio farmaceutico e della titolarità dell'azienda farmaceutica come entità patrimoniale, introdotta dagli articoli 11 e 12 della Legge 2.04.68 n. 475, sia di ostacolo alla declaratoria di nullità del contratto di trasferimento della farmacia in corrispettivo di costituzione di rendita vitalizia, vuoi perché esso contratto (e, di conseguenza, l'eventuale accertamento della sua nullità, che, trattandosi di vizio originario dell'atto, retroagisce alla data della sua stipulazione), risale a data, seppure di poco, anteriore alla piena vigenza del divieto, vuoi perché il principio di indissociabilità fissato dalla Legge, lungi dal comportare un improprio acquisto ipso iure, da parte del titolare del diritto all'esercizio farmaceutico, della connessa azienda commerciale, determina, invece, l'obbligo, imposto sotto pena di decadenza del titolo, da parte di costui, di procurarsene l'acquisto secondo i modi normali previsti dalla legge per l'acquisto dei diritti (così, esattamente in termini. Cass. 19.12.75 n. 4179), fermo restando che tutte le conseguenze di natura amministrativa e la valutazione di compatibilità tra una eventuale pronuncia di nullità, che privi l'attuale titolare della proprietà della azienda farmaceutica, o, quantomeno, come nel caso di specie, ove la domanda della attrice venisse accolta, ne dichiari la comunione ereditaria tra l'attuale titolare ed i fratelli, competerà alla Autorità Amministrativa. 3. La domanda riconvenzionale del convenuto Giovanni Pirovano di accertamento, ex art. 1424 c.c., della conversione del negozio nullo di un contratto di vitalizio cosiddetto «mixtum cum donatione» o quello altro di cui dovessero risultare gli estremi La domanda si basa sulla esistenza ammessa sia in dottrina che in giurisprudenza, di una figura atipica di vitalizio oneroso in cui è esclusa la esistenza dell'alea: si tratta del «negotium mixtum cum donatione», nel quale le parti pattuiscono all'atto della costituzione del vitalizio che la rendita da corrispondere al vitaliziante sia inferiore al reddito che a quest'ultimo procurano i beni ceduti dal vitaliziato. Occorre, però, per la validità di un siffatto negozio atipico, che la sproporzione tra i corrispettivi sia voluta da colui che la subisce allo scopo di ottenere una liberalità e che questa finalità sia nota ed accettata dall'altra parte (Cass. 23.03.59 n. 869). Parte convenuta pretende di desumere la sussistenza di una «voluntas donandi» del padre al figlio dagli elementi del negozio medesimo, quali la evidente sproporzione delle prestazioni, il rapporto di parentela tra le parti, la qualità di primogenito appena laureato in farmacia del beneficiato. Peraltro, di questa presunta volontà, il cui accertamento deve essere rigorosamente provato, non risultano esservi elementi fattuali o documentali specifici, che consentano di ritenerla sussistente nel caso di specie, né i capitoli di prova oggetto di deduzione da parte convenuta in questa direzione possono ritenersi conferenti e indicativi di un atteggiamento psicologico interiore di un soggetto deceduto. 4. La domanda riconvenzionale del convenuto Giovanni Pirovano di declaratoria di acquisto della proprietà della farmacia per usucapione La domanda si fonda sull'assunto, pacifico ed incontestato in causa, che la farmacia è stata nel possesso ininterrotto ed indisturbato di Giovanni Pirovano per 17 anni. Le parti controbattono, invece, intorno alla qualificazione della farmacia come universalità di beni mobili, insieme di beni mobili singolarmente considerati, bene mobile iscritto in pubblico registro ed alla applicabilità dei conseguenti termini per la maturazione del diritto ad acquistarne la proprietà a titolo originario per usucapione, nonché della sussistenza delle altre condizioni per applicare la disciplina codicistica, acquisto in buona fede e titolo idoneo. Il Collegio ritiene innanzitutto di aderire, tra le opposte teorie della natura atomistica della azienda ovvero della natura unitaria del complesso dei beni aziendali come universitas iuris o universitas facti, a quest'ultima, fondata sul dato letterale dell'art. 2555 cod. civ. (che definisce l'azienda come «complesso di beni»), dell'art. 2556 cod. civ. (ove si fa riferimento a «contratti di trasferimento della azienda»), e soprattutto dell'art. 670 n. 1, c.p.c., il quale, prevedendo, testualmente, «il sequestro giudiziario di aziende ed altre università di beni», legittima la qualificazione della azienda come universalità di beni ai sensi dell'art. 816 cod. civ. La soluzione qui accolta ha il plauso della giurisprudenza di legittimità, la quale, riferendosi alla azienda, la qualifica come universalità di fatto, mettendone in rilievo il carattere unitario, pur se limitatamente ad alcuni caratteri particolare (Cass. 29.10.66 n. 2714; Cass. 9.06.73 n. 1668; Cass. 22.03.80 n. 1939). Stabilita la natura della azienda come complesso di beni unitamente considerati dalla legge, ne deriva che la norma cui fare riferimento per stabilire il termine e le modalità di acquisto per usucapione della azienda è l'art. 1160 cod. civ., in forza del quale l'usucapione di una universalità di beni mobili si compie in virtù del possesso continuato per venti anni, salvo il caso di acquisto in buona fede del possesso da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, nel qual caso l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni. Nel caso di specie, esclusa la ricorrenza della ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo in esame, non essendovi acquisto a non domino, il termine temporale necessario al convenuto Giovanni Pirovano per acquistare, in forza di usucapione, l'azienda farmaceutica in discorso è quello ventennale, che non risulta decorso, essendo intercorsi tra la data dell'acquisto del possesso e l'inizio della presente controversia, per pacifica ammissione delle parti, solamente diciassette anni. La conclusione qui raggiunta, in ordine alla applicazione del termine ventennale di cui al primo comma dell'art. 1160 cod. civ., dettato per le universalità di beni mobili di cui all'art. 816 cod. civ., alla fattispecie della usucapione di un complesso aziendale di beni risulta, sia pure indirettamente, suffragata da una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 27.03.96 n. 2714), la quale ha statuito che il principio «possesso vale titolo», consacrato nell'art. 1153 cod. civ. relativamente ai beni mobili, non si applica ai beni aziendali (nella specie: macchinario industriale), i quali, facendo parte di una universalità di beni, sono, per effetto del disposto dell'art. 1156 cod. civ. escluse dalle regole sul possesso di buona fede di beni mobili. La conclusione qui raggiunta in ordine alla applicazione del termine ventennale di cui al primo comma dell'art. 1160 cod. civ. registra, infine, anche la adesione di chi, tra gli Autori, propugna con maggior vigore la tesi atomistica della azienda, ammettendo che i beni mobili aziendali, non solo quando costituiscono in concreto una universitas, ma anche quando non la costituiscono in senso tecnico (ovvero con riferimento ai singoli beni mobili aziendali non di proprietà dell'imprenditore), sono soggetti alla disciplina della usucapione delle universalità di beni mobili, sia pure in via di applicazione analogica dell'art. 1160 cod. civ. 5. Riassumendo, deve trovare accoglimento la domanda principale della attrice in ordine alla declaratoria di nullità del contratto di rendita vitalizia, traslativo della proprietà della farmacia al convenuto dr. Giovanni Pirovano, mentre devono rigettarsi le eccezioni e le domande riconvenzionali di questi, aventi ad oggetto la carenza di interesse ad agire della attrice, la conversione del negozio nullo ex art. 1424 cod. civ., la usucapione del bene oggetto di causa. Occorre a questo punto risolvere la questione, oggetto anche di esplicita argomentazione da parte della difesa del convenuto dr. Giovanni Pirovano, inerente alle conseguenze legali della declaratoria di nullità alla luce del disposto dell'art. 3 della Legge 28.02.81 n. 34. La norma citata, inserita nella Legge n. 34/81, intitolata «Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie», stabilisce che: «Nel caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni. Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista titolare e proprietario, risultino iscritti alla Facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso Università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge, dell'idoneità in concorso farmaceutico bandito a norma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e comunque non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario. In caso di conflitto ha titolo per il trasferimento a proprio nome della farmacia il figlio o il coniuge superstite che abbia per primo conseguito l'idoneità». Il Collegio ritiene che la norma citata attribuisca, sul piano amministrativo in caso di conflitto tra gli eredi, a colui che per primo abbia conseguito l'idoneità per esercitare la professione di farmacista, il diritto di vedersi assegnata la concessione all'esercizio della farmacia. Occorre ora stabilire le conseguenze della normativa esaminata sul piano civilistico, tenendo presente che il trasferimento della azienda costituita dalla farmacia è sempre necessariamente subordinato, ai sensi dell'art. 12, comma seconda, Legge 2.04.68 n. 475, alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del Medico Provinciale (ora della USSL), tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico. Pertanto, ogni atto traslativo, tra vivi o mortis causa, di una farmacia, non solo non consente all'acquirente, prima del riconoscimento, l'esercizio della farmacia, ma neppure produce, sul piano civilistico, il suo effetto reale del trasferimento della proprietà della azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, concordemente considerato una autorizzazione costitutiva si realizza con efficacia retroattiva (così, esattamente in termini, Cass. 30.05.95 n. 6050). Applicando questi principi generali alla controversia in esame, ne deriva che, dichiarata la nullità del trasferimento da Guido Pirovano al figlio Giovanni, ed ipotizzando la permanenza della proprietà della farmacia in capo al cedente Guido Pirovano, alla morte di questi, in data 23.11.88, l'unico tra gli eredi avente i requisiti di idoneità, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della Legge 30.02.81 n. 34, per ottenere il trasferimento della titolarità della farmacia, era proprio il dr. Giovanni Pirovano, avendo egli all'epoca già conseguito il titolo di farmacista iscritto all'apposito Albo. Sul piano amministrativo, pertanto, l'unico legittimo titolare della concessione inerente all'esercizio della farmacia era, all'epoca della morte del padre, il dr. Giovanni Pirovano. Sul piano civilistico, fermo restando il diritto dei coeredi al bene caduto in comunione, ovvero il diritto di comproprietà sulla azienda costituita dalla farmacia, questo non può che tradursi nel diritto ad un conguaglio monetario, che rappresenti il valore della quota ereditaria della azienda caduta in successione alla data del decesso dell'originario titolare. Infatti, ove non si accedesse a questa soluzione, gli eredi di Guido Pirovano avrebbero perso, essendo già ampiamente scaduto il termine del triennio dalla data del decesso dell'originario titolare, come previsto dalla Legge n. 34/81, il diritto di effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a favore di un farmacista iscritto nell'Albo professionale e sarebbero decaduti dalla concessione amministrativa inerente all'esercizio della attività di farmacista. Ne consegue che l'azione di divisione proposta in questa sede non può che avere come finalità quella di quantificare il conguaglio monetario da versarsi da parte del dr. Giovanni Pirovano agli altri eredi, quale corrispettivo della loro quota della azienda caduta in comunione ereditaria. Pare quindi opportuno, a tale fine disporsi consulenza tecnica di ufficio, previa remissione della causa sul ruolo, al fine di quantificare il valore della azienda costituita dalla farmacia, alla data del decesso dell'originario titolare Guido Pirovano, 23.11.88, al netto delle spese, migliorie, addizioni, nonché dell'incremento di avviamento apportatovi dal dr. Giovanni Pirovano nel periodo intermedio della sua gestione, decorrente dalla data del trasferimento in forza del contratto di rendita vitalizia (11.05.73) alla data della valutazione (23.11.88), come da domanda proposta dal medesimo in via subordinata. La remissione in istruttoria appare inoltre utile al fine di quantificare i ratei di vitalizio corrisposti da Giovanni Pirovano ai genitori in forza del contratto di rendita vitalizia dichiarato nullo e dei quali il convenuto Giovanni Pirovano ha chiesto agli altri eredi, in via riconvenzionale, la restituzione, nonché al fine di quantificare gli utili ed i frutti tratti dalla gestione della farmacia da Giovanni Pirovano, dei quali l'attrice Gigliola Pirovano ha chiesto a sua volta la restituzione, in quanto percepiti in forza della gestione temporanea della azienda paterna, successivamente entrata a far parte dell'asse ereditario. (Omissis) |
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