rassegna di diritto farmaceutico

Anno XXX -N.3 maggio-giugno 1999

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Giurisprudenza Civile
 

Anche il distributore intermedio di prodotti alimentari naturali risponde
degli illeciti in materia di etichettatura e presentazione

   
 
PRETURA DI PADOVA

Sentenza n. 17 del 9 febbraio 1999

Citterio pretore

Silvano Monico srl (avv.ti Astolfi e Chiarelli)

Illecito amministrativo - Prodotti alimentari, dietetici e integratori - Prodotto naturale - Presentazione in etichetta - Esaltazione delle proprietà dietetiche e naturali - Violazione art. 2 d.lgs. 109/1992 - Distributore intermedio - Art. 18 co. 1 d.lgs. 109/1992 - È responsabile

Illustrare le particolari proprietà di equilibrio e leggerezza di un prodotto alimentare nuovo nonché l'origine tutta naturale dei suoi componenti integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 2 del d.lgs. 109/1992, in quanto proprietà idonee a indurre i consumatori a ritenere erroneamente il prodotto un dietetico, illecito del quale, a norma dell'art. 18 co. 1 l. 109/1992, può essere chiamato a rispondere anche il solo distributore che, intervenendo nel ciclo commerciale, detiene per vendere e/o vende il prodotto.

(Omissis)

Motivi della decisione

(Omissis)

4.1. Va premesso in fatto che con certificato di analisi 23.4.93 il SISP della provincia di Trento attestava l'irregolarità dell'etichettatura dell'analizzato campione di «tavolette croccanti da masticare» (prelevato dai tecnici del servizio presso l'Unifarm Spa di Trento-Ravina, fornito da Silvano Monico Srl di Camin di Padova e prodotto e commercializzato da Medestea Srl di Torino), «perché atta ad indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulle sue proprietà dietetiche», contravvenendo al disposto dell'art. 2 d.lgs. 109/1992.

Il verbale di accertamento di infrazione 41/11/93 T.I. argomentava anche della «esaltazione di alimento naturale, caratteristica necessaria per tutti gli alimenti».

L'ordinanza-ingiunzione impugnata dava atto dell'esame dell'etichetta, riteneva che «l'etichettatura nel suo complesso possa ingenerare nel consumatore la convinzione di acquistare un prodotto dietetico del tutto naturale», dava atto di aver accertato invece che «il prodotto biorapid non è dietetico né presenta caratteristiche di «naturalità» diverse dai prodotti omologhi».

Nell'etichetta della confezione, prodotta in fotocopia e non contestata, si legge tra l'altro: «rapido, tonico, equilibrato - tre giorni per ritrovarsi leggeri e in forma - alimento naturale».

L'art. 2 del d.lgs. 109/1992 recita al primo comma: «l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso».

4.2.1 Va condiviso l'assunto del resistente, secondo cui è proprio il contenuto dell'art. 18 co. 1 legge 109/1992 che, individuando i soggetti sanzionabili in «chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme del presente decreto», attesta la alternatività delle condotte sanzionate e la pluralità dei soggetti che possono concorrere nell'illecito, ciascuno con condotta diversa e propria pur in relazione al medesimo prodotto. Che se così non fosse, il legislatore diversamente avrebbe regolato la questione, prevedendo la sanzionabilità del solo produttore.

Legittimamente allora anche l'intermediario commerciale, soggetto autonomo che si inserisce nel ciclo volto dalla produzione alla vendita al pubblico (e che pertanto in alcun momento detiene per vendere e/o vende) risponde dell'illecito.

4.2.2 Ciò giustifica e fonda, quanto alla odierna ricorrente, la competenza territoriale di Padova, in relazione al luogo della unica sede sociale.

4.2.3 L'ordinanza impugnata appare del tutto sufficientemente motivata, laddove dà atto di atti già conosciuti dalle ricorrenti, della considerazione della memoria difensiva, delle ragioni/valutazioni di ritenuta sussistenza dell'irregolarità. È infatti evidente che non vi è alcuna lesione del diritto al contraddittorio ed all'adeguata difesa, posto che ­ alla luce del contenuto non contestato dell'etichettatura, del verbale di analisi, delle valutazioni esposte nell'ordinanza ­ chiunque, specialmente un operatore del settore, è in grado di fornire le proprie contestazioni e controdeduzioni (come del resto è stato efficacemente fatto).

Nel merito l'applicazione della sanzione appare condivisibile. Effettivamente la forma e la tipologia del prodotto (barrette analoghe ad altre dichiarate notoriamente alternative al pasto ordinario) dà peculiare rilievo alla richiamata pubblicizzazione (tutta volta appunto ad attestare una qualità ed una destinazione dietetica ­ 3 giorni per ritrovarsi leggeri ed in forma, l'essere tonico ed equilibrato ­ ed una composizione particolarmente naturale; il solo fatto di evidenziare trattarsi di alimento naturale è indice di una suggestione alla sua particolare composizione). Anche le indicazioni fornite nel retro della confezione (in atti in copia) contribuiscono ad esaltare una finalità alternativa all'alimentazione usuale, come dedotto adeguatamente nella memoria di risposta dell'UPICA, con argomentazioni integralmente condivise.

(Omissis)

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