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| Giurisprudenza Civile |
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Dal momento che l'esercizio in comune dell'attività d'impresa da parte dei coeredi comporta automaticamente il sorgere di una società di fatto, può sussistere la subordinazione del socio-erede nei confronti della comunione ereditaria avente ad oggetto la gestione di farmacia allorquando sussistano in concreto tutti gli indici rivelatori della subordinazione ed il coerede sia stato sottoposto alle direttive ed all'autorità del direttore responsabile nominato dagli eredi (1). (Omissis) Motivi della decisione La pretesa attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento. Risulta pacifico in causa che la sig. Bruna Rampazzo ha svolto la propria attività lavorativa presso la farmacia «Al Redentore» di Dolo sino alla data del decesso del dott. Ferraresi. Alla morte del dott. Ferraresi è sorta una comunione incidentale ereditaria tra le eredi legittime del de cuius (sigg. Lamberti e P. Ferraresi) e l'erede testamentaria (sig. Rampazzo). Risulta altresì pacifico (v. memoria di costituzione) che dopo il 7.2.87 la ricorrente ha continuato a prestare la propria attività presso la farmacia collaborando nella gestione dell'impresa. Invero, mentre la sig. Rampazzo sostiene essere sorto un rapporto di lavoro subordinato con la comunione, le altre partecipi alla comunione sostengono che l'attività della Rampazzo era svolta «nel suo personale interesse di coerede e socia», senza alcun vincolo di subordinazione. Per costante giurisprudenza della s.c. (v. Cass. 84/1251 e la giurisprudenza richiamata dalla convenuta) l'esercizio in comune dell'attività di impresa da parte dei coeredi comporta automaticamente il sorgere di una società di fatto, non essendo configurabile nel nostro ordinamento la c.d. «comunione d'impresa». La compatibilità tra la qualifica di prestatore di lavoro subordinato e la posizione di socio d'opera è ammessa dalla giurisprudenza (v. Cass. 1994/3650). È necessario peraltro esaminare la volontà negoziale dei soci, le modalità della prestazione di lavoro e l'esistenza di un'effettiva soggezione del socio-dipendente al potere direttivo e gerarchico della compagine societaria per dedurre la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione. Nel caso di specie l'istruttoria espletata ha confermato l'assunto attoreo. In particolare la teste Santina Carani, oltre a confermare le mansioni e l'orario della sig. Rampazzo indicati nell'atto introduttivo, ha posto in evidenza che la ricorrente in primis non poteva assentarsi dalla farmacia a suo piacimento, ma doveva viceversa chiedere il permesso alla dott. Di Bernardo, in secondo luogo che la stessa seguiva puntualmente le direttive della dott. Di Bernardo, non potendo prendere iniziative proprie, infine che la Rampazzo non aveva le chiavi della farmacia dovendosi attenere all'orario di apertura e chiusura. Dello stesso tenore è la deposizione della dott. Di Bernardo, che ha gestito la farmacia nell'interesse della comunione nel periodo di causa («... in ogni caso [la ricorrente] rispondeva a me, che ero la direttrice responsabile ...»; «mi risulta che la ricorrente mi comunicava sempre se doveva assentarsi dal lavoro ...»; v. deposizione Di Bernardo). Dal complesso delle deposizioni testimoniali emerge dunque con ogni evidenza che nel caso di specie esiste un preciso vincolo di subordinazione distinto da quello societario. La farmacia «Al Redentore» è stata gestita dalla dott. Di Bernardo, che a sua volta, in qualità di responsabile della gestione, impartiva precise e puntuali direttive alla Rampazzo, controllandone l'operato. (Omissis) |
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