rassegna di diritto farmaceutico

Anno XXX -N.3 maggio-giugno 1999

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Giurisprudenza Civile
 
   
 
TRIBUNALE DI VENEZIA - Sezione lavoro

Sentenza n. 24 del 5 marzo 1999

Campanato presidente, Bruni estensore

L. e F. (avv.ti Astolfi e Franco) contro R. (avv. Salzer)

Gestione provvisoria - Erede già dipendente della farmacia - Licenziamento - Svolgimento di fatto delle precedenti mansioni sotto il controllo e la responsabilità del direttore responsabile - Configurabilità del rapporto di lavoro subordinato - Ratio

Posta la distinzione tra gestione della farmacia, che va imputata, giuridicamente e nei risultati economico-patrimoniali, agli eredi, e direzione della farmacia, che può essere rivestita solo da un farmacista abilitato (nella specie, un direttore responsabile nominato dagli eredi), non ha alcun pregio l'osservazione secondo cui l'erede-socia non può essere dipendente dal direttore responsabile, a sua volta dipendente della comunione e, quindi, della stessa erede, dal momento che tale direttore è l'unico soggetto legittimato, per legge e per scelta degli eredi, ad esplicare la funzione di supremazia su coloro che lavorano nella farmacia.

(Omissis)

Motivi della decisione

La sentenza merita conferma.

Il collegio non ravvisa affatto nella sentenza del Pretore quel malgoverno delle pronuncie della Suprema Corte a cui lo stesso giudicante si è richiamato. Ed infatti proprio perché sia la Rampazzo sia la Lamberti avevano diritto e occasione ­ in quanto socie della s.d.f. ­ di recarsi in farmacia e interessarsi alla gestione, il Pretore si è preoccupato di verificare quali attività avesse svolto la ricorrente, per quanto tempo e con quali modalità, e ha concluso che la Rampazzo aveva esplicato durante i tre anni di gestione ereditaria ancora mansioni di pratico di farmacia espletando tutte le relative mansioni secondo l'orario della farmacia e in posizione di subordinazione della direttrice nominata, dottoressa Di Bernardo. Ciò posto l'appellante non contesta le risultanze della istruttoria circa la natura e la quantità delle mansioni svolte dalla appellata ­ per vero risultanti in maniera inequivoca dalle deposizioni della teste Carani e dalla Di Bernardo ­ ma imputa al Pretore di avere colto «subordinazione» nel rapporto tra la Rampazzo e la Di Bernardo laddove la prima era socia e la seconda una dipendente della società di fatto insorta fra i tre eredi Ferraresi a seguito della decisione di continuare la gestione della farmacia. La difesa delle appellanti si è soffermata a lungo sulle norme della legge e sulla distinzione fra la gestione della farmacia che va imputata, giuridicamente e nei risultati economico-patrimoniali, agli eredi dalla titolarità della farmacia, che può essere rivestita solo da un farmacista abilitato: nella specie la farmacia era retta dalla Di Bernardo come direttrice responsabile, giacché nessuno degli eredi possedeva i requisiti professionali per l'esercizio di una farmacia. Peraltro l'esattezza del quadro normativo richiamato non giustifica affatto le argomentazioni di parte appellante, la quale dimentica che la direzione della farmacia competeva solo ed esclusivamente alla direttrice responsabile dottoressa Di Bernardo: per l'effetto chiunque avesse prestato la propria attività in posizione di subordinazione nell'ambito della farmacia, doveva sottomettersi ­ socio o non socio ­ alle istruzioni e alle indicazioni della dottoressa Di Bernardo. È pacifico in causa che la Rampazzo è pratico di farmacia e che durante la gestione ereditaria continuò ad esplicare mansioni rientranti in questa qualifica: pare altresì indubitabile che le mansioni di pratico di farmacia postulano un rapporto di lavoro subordinato e comunque nella specie è stato dimostrato che la Rampazzo lavorava secondo l'orario della farmacia, chiedeva permesso alla direttrice per assentarsi, esplicava tutte le mansioni proprie della qualifica così come desiderava la Di Bernardo la quale ha specificato che non aveva bisogno di «intervenire a dirle cosa fare in quanto sapeva già cosa andava fatto. E se intervenivo era per suggerire il da farsi». Parte appellante ­ che nega la subordinazione ­ ha addirittura sostenuto che la Rampazzo veniva rampognata dalla direttrice, perché si atteggiava a «farmacista». In questa situazione non ha alcun pregio ribadire che la Rampazzo, siccome socia, non poteva essere dipendente della propria dipendente poiché occorre distinguere i rapporti giuridici: la Rampazzo era socia e come tale aveva concorso alla nomina della direttrice responsabile, che era una dipendente della società di fatto; al tempo stesso lavorava in farmacia come pratico in posizione di subordinazione all'unico soggetto che era legittimato, per legge e per scelta degli, eredi, ad esplicare la funzione di supremazia su coloro che lavoravano nella farmacia. Questa situazione, che emerge dal disposto di legge, è ancor più avvalorata dall'atto di nomina della Di Bernardo (doc. n. 7) nonché dai poteri in concreto esplicati dalla direttrice e avvalorati dai soci. Ed infatti gli eredi dichiararono di nominare «direttrice responsabile la dott.ssa Anna Maria Di Bernardo, affiancata per la parte amministrativa dal commercialista dr. Giampietro Brunello S.I.P.E.L. Mestre Ve»: corrispondentemente e in concreto era la Di Bernardo che formulava gli ordini è assumeva e licenziava il personale come la dottoressa Santina Carani. Le risultanze documentali nonché l'esplicarsi in concreto dei poteri della di Bernardo, come accettati dai soci, dimostrano pertanto che la direttrice era preposta all'impresa farmaceutica, ossia era e si comportava come un institore. In questa situazione è inutile indagare se la Rampazzo abbia o non impugnato il licenziamento intimatole dalla Lamberti in data 23 febbraio 1987 (doc. n. 8 di parte convenuta) poiché il rapporto di lavoro subordinato esplicato alle dipendenze e sorto la direzione del defunto dottor Ferraresi non ha nulla a che vedere con quello successivo espletato per conto della società di fatto Eredi Ferraresi e sotto la direzione della Di Bernardo. Va altresì respinta la pretesa della appellante che il credito riconosciuto alla Rampazzo venga decurtato di quel tetto corrispondente alla quota per cui la appellante, essendo socia, è debitrice di sé stessa: la eccezione è tardiva e comunque inconferente in questa sede, poiché attiene al regolamento dei conti fra eredi o comunque alla fase esecutiva.

(Omissis)

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