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| CORTE D'APPELLO DI BARI - Sezione
II
Sentenza n. 457 del 13 maggio 1999
Libia presidente, Ascatigno relatore
De Cristoforo (avv.ti Violante e Labellarte)
contro Rinaldi (avv.ti Traisci e Battiante)
Società tra farmacisti - Normativa
previgente 1. 362/1991- Art. 11, I. 475/1968- Nullità- Sanatoria
sopravvenuta- Insussistenza
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Il conferimento in parti uguali del capitale
necessario all'acquisto di una farmacia non è sufficiente a qualificare
come società di fatto il contratto stipulato tra due soggetti con nomen
iuris di "associazione in partecipazione", poiché il suddetto conferimento
non è incompatibile con la disciplina legale del contratto di associazione
in partecipazione, non essendosi costituito un patrimonio comune distinto
dai patrimoni personali dei soci, il quale soltanto, insieme alla contitolarità
della gestione dell'affare e dell'esercizio di fronte ai terzi, potrebbe
consentire l'individuazione della natura societaria nel rapporto di fatto
intercorso tra le parti. La sopravvenuta entrata in vigore dell' art.
7 della legge 9.11.1991, n. 362, che ha disciplinato la costituzione di
società commerciali per l'esercizio della farmacia, non può valere a "sanatorio"
della nullità, per violazione di norme imperative, di eventuali società
di fatto costituite in precedenza, posto che l'art. 11 della legge n.
475/1968 vietava inderogabilmente che l'esercizio commerciale delle farmacie
potesse essere condotto in qualsiasi forma e tipo di società.
(Omissis)
Motivi della decisione
(Omissis)
Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale
sarebbe incorso, in ogni caso, in errore in procedendo, per essersi indotto
all'esame ed all'accertamento della assenta società tra le parti in conseguenza
della successiva nuova doman-da formulata dall'attore, nel corso del giudizio,
di far dichiarare l'esistenza di un rapporto di società tra le parti,
nonostante che, in ordine a tale domanda, la convenuta non avesse accettato
il contraddittorio. Anche questo motivo è inconsistente, poiché, come
è dato chiaramente evincere dalla lettura sia dell'atto introduttivo del
26-3-86 sia della successiva comparsa del 21-2-90, non si rinviene nei
due atti processuali alcuna modificazione dei fatti posti dall'attore
a fondamento della sua domanda, avendo preteso sia con l'uno sia con l'altro
atto la quota di liquidazione del capitale degli utili nonché la quota
dell'avviamento commerciale, senza alcun mutamento del fatto storico che
ne costituiva il fondamento e cioè del contratto associativo stipulato
il
27-6-75, a nulla rilevando la diversa qualificazione giuridica indicata,
stante il principio iura novit curia. Peraltro, non può dire la convenuta
di non aver mai accettato il contraddittorio, poiché, a parte l'iniziale
e formale dichiarazione di stile di non voler accettare il contraddittorio
sulla diversa qualificazione data al contratto dall'attore, essa, poi,
dibattè approfonditamente e compiutamente su tale nuova qualificazione
sia in fatto che in diritto, non solo in primo grado in occasione del
supplemento di consulenza disposto dal G.I. e in sede di difese scritte
definitive, ma anche in grado di appello, trattando dei presupposti delle
due figure contrattuali.
Con il terzo motivo si assume che il Tribunale aveva errato nel ravvisare
nella vicenda contrattuale un rapporto societario invece di un rapporto
di associazione in partecipazione. Il motivo è pienamente fondato. È noto
che caratteristica fondamentale della società è il rilievo esterno ed
autonomo che acquisisce il patrimonio messo in comune dai soci nel senso
che i beni conferiti per l'esercizio dell'attività economica si distaccano
più o meno sensibilmente, a seconda delle varie figure di società, dal
patrimonio dei singoli soci, assumendo una propria evidenza esteriore
di patrimonio proprio della società; inoltre chi contrae con i terzi è
la società; è questa che risponde, con il patrimonio sociale, delle obbligazioni
assunte, salva, in alcuni tipi di società [quali le società di persone,
in cui l'autonomia patrimoniale è afflevolita] la responsabilità sussidiaria
dei soci. Invece, come è noto, la autonomia patrimoniale esteriorizzata
fa difetto nell'associazione in partecipazione, che è un contratto con
cui una persona attribuisce ad un'altra una partecipazione agli utili
della sua impresa dietro corrispettivo di un detemrinato apporto (art.
2549 cc). Pertanto, l'associazione in partecipazione non dà vita ad un
fondo comune di rilevanza esterna; le cose apportate dall'associato entrano
nel patrimonio dell'associante e il rapporto rimane meramente interno
tra associante e associato; l'associato non diventa socio dell'associante,
il quale conserva la gestione esclusiva dell'impresa (art. 2552 cc) ed
è il solo responsabile verso i terzi (art. 2551 cc), ai
quali è normalmente ignota o, comunque, indifferente la partecipazione
dell'asso- ciato; la qualifica di imprenditore spetta soltanto all'associante;
l'associato ha diritto di avere dall'associante il rendiconto (art. 2552
cc) e partecipa, salvo patto contrario, alle perdite nella stessa misura
in cui partecipa agli utili (art. o 2553 cc). La giurisprudenza della
Suprema Corte ha avuto modo ripetutamente di precisare, in materia, i
seguenti principi che il contratto di associazione si differenzia dal
contratto di società per la mancanza di un autonomo patrimonio comune
risultante dai conferimenti dei singoli e per l'assenza di una gestione
in comune dell'impresa, che è esercitata dal solo associante, il quale
svolge ogni attività al riguardo sotto l'impulso della sua volontà, con
assunzione di responsabilità esclusiva verso i terzi, mentre l'associato
partecipa soltanto agli utili ed eventualmente alle perdite della gestione
ed esercita normalmente un controllo su tale gestione, pur non essendo
escluso che, a seguito di accordo tra le parti, l'associato possa ingerirsi
nella medesima gestione entro i limiti convenuti, restando, tuttavia,
l'associante il dominus di essa (vedi Cass. 16-12-76 n. 1673; Cass. 23-9-71
n. 2644; Cass. 23-7-69 n. 2744; Cass. n. 5518 del 1981; Cass. n. 2726
del 1967; ecc.); che nell'associazione in partecipazione, ancor-ché sia
convenzionalmente prévista la possibilità dell'associato di ingerirsi
nelle gestione della impresa, la titolarità e la conduzione di quest'ultima
spettano esclusivamente all' associante, il quale è il solo ad intrattenere
i rapporti con i terzi ed ad assumere la relativa responsabilità (vedi
Cass. 15-3-76 a. 958); che è ammissibile l'affidamento della gestione
dell'impresa all'associato, sempre che ripeta i propri poteri gestori
dall'associante e svolga la propria attività, an-che rappresentativa,
nei limiti dei poteri ricevuti (vedi Cass. 13-1-72 n. 105); così agendo,
l'associante fa valere il suo diritto di dominus dell'affare o dell'impresa,
che può esercitare nel modo da lui ritenuto più opportuno e conveniente,
sia dirigendolo e gestendolo direttamente sia valendosi della opera altrui,
senza che dalla scelta dell'associato, come mandatario, rifluisca una
modificazione della struttura giuridico - economica del rapporto associativo
e una trasformazione dell'associazione in società, perché la titolarità
dell'affare rimane nell'associante e il conferimento del mandato esclude
la veste di socio; tali principi elaborati sotto l'impero degli abrogati
codici, conservano validità pure di fronte alla norma dell'art. 2552 comma
i cc, la quale non fa che modificare una regola inerente alla figura nonnale
dell'istituto, pur senza escludere la legittimità di una deroga pattizia
a tale situazione normale (vedi Cass. 28-3-52 n. 851; Cass. 18-7-55 n.
2310); che nell'associazione in partecipazione le parti, pur essendo tenute
a rispettare gli elementi caratteristici dell'istituto, possono viceversa,
sotto ogni altro aspetto, disciplinare, a loro libito, la forma, le proporzioni,
le condizioni del rapporto ed in particolare possono convenire che l'associato
abbia facoltà nei rapporti interni di ingerirsi nella gestione dell'affare,
malgrado che di quest'ultimo resti pur sempre dominus l'associante (Cass.
29-2-60 n. 372); che l'associato in partecipazione può ingerirsi anche
in maniera ampia nella gestione dell'azienda, ma da tale circostanza non
può dedursi la esistenza di una società di fatto (Cass. 15-11-67 n. 2741).
Orbene, nella specie, alla luce ditali chiari principi, non sembra a questa
Corte, che la comune intenzione delle parti, quale emerge dal senso letterale
e logico delle pattuizioni sottoscritte nella scrittura privata del 27-6-75
e dal loro comportamento anche successivo alla conclusione del contratto,
consente di affermare che esse abbiano voluto dare vita ad un autonomo
patrimonio comune con rilevanza esterna e ad una gestione in società di
fronte ai terzi dell'esercizio commerciale della farmacia, con esclusione,
nella De Cristofaro, dei poteri di dominus. Innanzitutto non può assolutamente
prescindersi dalla intestazione che le parti hanno voluto dare al contratto,
qualificandolo espressamente "associazione in partecipazione", così dando
chiaramente ad intendere di aver tenuto presente, come disegno progranimatico,
stante il significato strettamente tecnico e specifico della espressione
usata, che esse miravano a disciplinare il loro rapporto di collaborazione
non sulla base delle norme sulla società bensì sulla base di quelle sulla
associazione in partecipazione. In secondo luogo vi è da rilevare che,
nel prevedere la clausola di conferimento in parti uguali di apporti per
capitali fissi e circolanti, le parti non hanno mai affermato o fatto
intendere che volevano costituire un patrimonio comune proprio di una
società di persone secondo uno dei tipi prescritti dalla legge, al posto
dell'associazione in partecipazione programmata nella intestazione della
scrittura privata. È vero che, nella clausola in esame, le parti si esprimono,
usando il termine società ["si stabilisce una società in base alla quale
i capitali fissi e circolanti vengono conferiti in parti uguali"], ma
è evidente che il termine società, dovendosi armonizzare con la intestazione
programmatica del rapporto che si voleva instaurare, è usato impropriamente
in senso ampiamente generico e cioè solo per significare che, in base
al rapporto associativo meramente interno che si intendeva realizzare,
gli apporti da conferire, da parte dell'associato, sarebbero stati uguali
a quélli conferiti dall'associante, così pure la distribuzione degli utili,
tant'è che i contraenti si guardano bene dallo specificare che si tratta
di conferimento dei capitali per l'esercizio in comune della gestione
economica della farmacia, come anche si guardano bene dal parlare, anche
più semplicemente, di contitolarità nell'esercizio commerciale della stessa
farmacia o di beni, né tanto meno, fanno alcun cenno ad amministrazione
o rappresentanza, congiunta o disgiunta, dell'esercizio commerciale, né
meno che mai, fanno riferimento a qualche norma tipica del rapporto societario
o richiamano, per quanto non previsto, la normativa delle società. E non
poteva essere diversamente, giacché le parti, come ben si evince dalla
intestazione del contratto, non potevano non essere consapevoli della
rigida disciplina legale sulla conduzione delle farmacie vigente all'epoca
ed in particolare del divieto, imposto dalla legge n. 475 del 1968, di
gestire in società l'attività commerciale di farmacia e i relativi beni,
divieto, la cui inosservanza avrebbe comportato per la De Cristofaro la
decadenza dalla titolarità della farmacia assegnatagli e per il Rinaldi
la decadenza dall'impiego di farmacista di ruolo presso la USL Fogglia/5.
È logico, quindi, che, nel caso in esame, debba necessariamente ritenersi
che le parti vollero stipulare un tipico contratto di associazione in
partecipazione, peraltro, consueto a quei tempi nel settore della gestione
delle farmacie, dove la titolarità e la responsabilità dell'attività economica
dovevano rimanere di spettanza esclusiva della De Cristofaro (associante)
e dove il conferimento del Rinaldi (associato) spiegava rilievo solo nei
rapporti interni, quale corrispettivo della sua partecipazione ai risultati
dell'attività medesima. E che la titolarità dell'impresa alla sola De
Cristofaro non fosse relegata a mera circostanza apparente e formale non
solo è desumibile dal rilievo logico che altrimenti le parti non avrebbero
avuto alcun bisogno ed interesse ad intestare il contratto in maniera
tecnica e specifica come associazione in partecipazione, ma è anche confermata
dalla clausola finale di cessione dell'esercizio commerciale inserita
nella scrittura del 27-6-75, laddove si prescrive che "qualora la dott.
De Cristofaro vorrà cedere la titolarità, a patita di offerta, sarà preferito
per l'acquisto il dott. Rinaidi". È sintomatico il carattere extrasocietario
di una simile pattuizione, la quale era chiaramente diretta a concedere
al Rinaldi una mera prelazione sull'acquisto, in caso di vendita della
gestione commerciale, pattuizione del tutto inconcepibile ove tra le parti
fosse intervenuto un vero e proprio rapporto societario. E vi è dì più:
le parti ebbero a stabilire, come clausola finale, la durata minima del
rapporto, parlando di "associazione" (e non già di società) e stabilendo
pure un termine minimo (inconsueto in tema di società) non inferiore a
dieci anni, salva la possibilità di rinnovo a tempo indeterminato.
Alla scadenza dei dieci anni, la rinnovazione venne negata e il contratto
cessò per volontà unilaterale della De Cristofaro, cosa assolutamente
non conflgurabile, ove le parti avessero voluto costituire una società
di persone. Infatti, in ipotesi di società di persone, alla scadenza,
quando non vi sia stata una proroga della durata convenzionale della società
ai sensi dell'art. 2272 cc, non può esservi se non lo scioglimento della
società con la fase di liquidazione, dato che l'altra ipotesi di scioglimento
del rapporto sociale limitatamente ad un socio è il recesso volontario
del socio che non intende continuare a partecipare alla società. Nel caso
di specie, per un verso è stata negata unilateralmente dalla De Cristofaro
la proroga del termine decennale, senza che si sia determinato alcuno
scioglimento né la conseguente liquidazione del rapporto, dato,che la
farmacia, nel suo aspetto commerciale ed aziendale, ha continuato ad essere
esercitata dalla sola titolare e ciò in perfetta sintonia con l'intento
contrattuale delle parti e, quindi, anche del Rinaldi, il quale mai si
è sognato di opporsi alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da
parte della De Cristofaro. Per altro verso, è certo che, in questa mancata
rinnovazione del rapporto, non potrebbe assolutamente ravvisarsi un recesso
da parte del Rinaldi, dato che questi non intendeva assolutamente interrompere
il rapporto di partecipazione associativa, ma sapeva benissimo di dover
soggiacere, per i patti intervenuti, alla interruzione che gli era stata
legittimamente imposta dalla De Cristofaro. Non vi è dubbio che tale potere
impositivo è sicuramente estraneo alle norme in materia di società ed
in particolare a quelle sulla società di persone, che prevedono, come
ipotesi di scioglimento del rapporto rispetto ad un socio, oltre alla
morte e al recesso, solo la eslcusione del socio per gravi inadempienze
o per interdizione o per condanna penale, mentre si spiega e si colloca
appieno nell'ambito del contratto dì associazione in partecipazione e,
in particolare, dei poteri derivanti all'associante dalla sua posizione
di preminenza legalmente e convenzionalmente sanciti, quale dominus. Gli
elementi in base ai quali il Tribunale è pervenuto alla conclusione dell'
esistenza di una società di fatto sono non provati o del tutto inconferenti.
Sono sicuramente inconferenti sia il rilievo contabile dell'imputazione
dell'onere fiscale sul bilancio per poi procedere alla divisione in maniera
paritaria, spiegandosi agevolmente con il fatto che il Rinaldi non voleva
far appanre il rapporto nella sua dichiarazione dei redditi, sia la partecipazione
ai crediti verso l'INPS, atteso che questo sistema si spiega agevolmente
con la pattuita partecipazione paritaria a tutti gli utili ed a tutti
i pagamenti, mentre l'assunto, puré portato a conforto del rapporto societario,
che le parti avessero una gestione comune con rilievo verso l'esterno
e verso i terzi risulta del tutto sfornito di prova. Ed invero non esiste
la benché minima prova documentale o testimoniale da cui si possa desumere
che il Rinaldi abbia avuto rapporti con fornitori di medicinali, con banche
o con dipendenti in qualità di contitolare dell'impresa farmaceutica.
An- zi, a confutazione, occorre rimarcare che soltanto la De Cristofaro
risulta essere titolare del conto corrente bancario n. 272180 acceso presso
il Banco di Napoli - Filiale di Manfredonia per la gestione della farmacia;
che non un solo titolo di credito risulta tratto dal Rinaldi su detto
conto della farmacia; che, anzi, i 60 assegni bancari prodotti dallo stesso
Rinaldi in giudizio risultano da lui tratti unicamente sul diverso proprio
conto corrente bancario personale n. 271644; che 32 dei 60 assegni risultano
emessi a favore della sola associante De Cristofaro, evidentemente quale
apporto, per far fronte a pagamenti per acquisti di merci e medicinali,
in ottemperanza della pattuizione contrattuale di conferimento, mentre
tutti gli altri 28 assegni risultano emessi a favore di persone od Enti
di cui non è assolutamente provato alcun collegamento con la gestione
della farmacia. E assai rilevante, inoltre, come tutti gli assegni bancari
emessi dal Rinaldi verso la De Cristofaro rivelino inequivocamente la
loro vocazione di apporti forniti dall'associato all'associante, poiché
risultano intestati alla Farmacia De Cristofaro e non già alla persona
della socia De Cristofaro [come sarebbe stato normale e logico, in ipotesi
di rapporto societario] e, inoltre, portano, suI retro, la firma di girata
della De Cristofaro con il relativo timbro della farmacia, e successivamente
la indicazione della girata per l'incasso all'ordine della Banca di Apricena,
evidentemente perché dovevano essere trasformati in capitale di esercizio
per il pagamento di ricevute bancarie. Né possono ritenersi come elementi
decisivi per inquadrare la vicenda contrattuale nella figura della società
il fatto che il conferimento di capitali e del lavoro fosse stabilito
in misura paritaria, come anche la circostanza che in eguale misura fosse
stata convenuta la divisione, poiché le norme sull'associazione in partecipazione
non richiedono né prescrivono che il contributo patrimoniale o lavorativo
e la distribuzione degli utili non o possano avvenire in parti uguali,
essendo rimesso alle parti, come ripetutamente precisato dalla Cassazione,
stabilire le proporzioni e le condizioni del rapporto (vedi Cass. 29-2-60
372). Né contrasta con la nozione dell'associazione in partecipazione
il fatto che l'apporto dell'associato serva o concorra a creare l'impresa
dell'associato, perché l'aggettivo possessivo "sua", riferito secondo
la definizione dell'art. 2549 cc all'impresa dell'associante, non implica
la preesistenza della impresa stessa rispetto all'apporto dell'associato
(vedi Cass. 30-6- 69 n. 2398). Né può valere come prova documentale della
ingerenza del Rinaldi nella gestione dei rapporti esterni la produzione
della lettera 23-2-90 a firma della signora Capurso Maria, precedente
titolare della farmacia poi assegnata alla De Cristofaro, in risposta
alla sollecitazione telefonica fatta dallo Stesso Rinaldi, lettera nella
quale la Capurso fa mostra di ricordare che, nel lontano 1975, quando
rinunziò alla farmacia, la trattativa per il subentro venne conclusa con-giuntamente
con lo stesso Rinaldi e con la De Cristofaro e che alla conclusione del
contratto di locazione le spese furono sopportate congiuntamente dai due.
A parte la evidente compiacenza che traspare nella risposta, per essere
stata data a seguito di una precisa richiesta telefonica, ed a parte che
la giurisprudenza della Suprema Corte non esclude che, in forza accordo
o mandato fra le parti, l'associato possa ingerirsi in aiuto o in sostituzione
nella gestione entro i limiti convenuti, purché resti
l' associante il dominus e il titolare della gestione (vedi Cass. 16-12-76
n.4653; Cass. 13-1-72 a. 105), vi è da dire che tanto la autenticità quanto
il contenuto di tale lettera sono stati impugnati dalla De Cristofaro
e, nonostante tale impugnativa, il Rinaldi non ha mai chiesto la audizione
testimomale della Capurso per provare la provenienza da costei di quelle
dichiarazioni né la loro veridicità, sicché, in mancanza di altri elementi
di riscontro, nessunissimo valore probatorio, alla stregua dei principi
del nostro ordinamento processuale, può assumere detta lettera, non solo
come prova documentale, ma neppure come semplice indizio o come argomento
di prova, mancando assolutamente dei requisiti fondamentali sia delle
prove precostituite sia delle prove costituende. Ma vi è di più: quanto
riportato in detta lettera risulta nettamente smentito dalla quietanza
liberatoria in data 21-7-75 rilasciata dalla stessa dott. Capurso alla
De Cristofaro, e non contestata, quietanza da cui si desume che la trattativa
per il subentro nell'esercizio commerciale venne condotta esclusivamente
con la De Cristofaro e che la somma di L. 13.250.000, a saldo del valore
degli arredi e delle spese di allestimento della farmacia, venne versata
dalle mani della De Cristofaro. Eguale irrilevanza probatoria deve attribuirsi
alle dichiarazioni [prodotte dalla difesa in sede di appello dal Rinaldi]
e sottoscritte nel marzo del 1996 dai dipendenti della Farmacia [D'Ambrosio
Rosa, De Vita Grazia, Vuovolo Saverio], nonché dagli amici personali del
Rinaldi [Troiano Michele, Grilli Giuseppe, Russo Rosa, Granatiero Raffaele
Cellamare Francesco, Totaro Gerardo, Spaguolo Angela], oltre che dal proprietario
del locale adibito a fannacia [Conoscitore Lorenzo], dichiarazioni con
le quali si vorrebbe provare la gestione commerciale congiunta dell'esercizio
farmaceutico, atteso che si tratta di dichiarazioni impugnate ex adverso,
non acquisite tramite i normali mezzi processuali e, peraltro, irrilevanti
sia perché estremamente generiche sia perché vorrebbero dimostrare il
rapporto associativo o deducendolo dalla sola presenza in farmacia del
Rinaldi, normalissima per ragioni di lavoro, nelle ore pomeridiane e notturne
e nei giorni festivi [il che, ovviamente, non contrasta con quanto pattuito
e con la figura del collaboratore associato nel legittimo apporto lavorativo]
ovvero assumendo (vedi dichiarazioni del Conoscitore, comunque impugnate
con querela penale di falso dalla De Cristofaro) che il contratto di locazione,
nel 1975 sarebbe stato stipulato oralmente in modo congiunto dalla De
Cristofaro e dal Rinaldi e che il canone gli veniva sempre corrisposto
da Rinaldi, Ma, in proposito, non si può fare a meno di rilevare che la
copia in atti del contratto scritto smentisce in pieno che sia intervenuta
o sia stata necessaria una trattativa con-giunta con la presenza del Rinaldi,
giacché, proprio in linea e in conformità con la normativa della cessione
di azienda, risulta ceduto alla De Cristofaro direttamente lo stesso contratto
di locazione che aveva la precedente esercente Capurso, con la semplice
annotazione scritta di autorizzazione da parte del Conoscitore, mentre
il pagamento del canone, che sarebbe stato eseguito materialmente dal
Rinaldi o sempre o quasi sempre o a volte, non esclude che fosse avvenuto
su incarico preciso della De Cristofaro [possibile anche per la giurisprudenza
della Suprema Corte] proprio nell'ambito di quel rapporto di collaborazione
tipico della associazione, atteso che lo stesso Conoscitore e tutti gli
altri dichiaranti mai hanno affermato di aver sentito dire dal Rinaldi
che era socio della De Cristofaro nella gestione né di aver visto il Rinaldi
amministrare e rappresentare in proprio l'esercizio o comportarsi da padrone.
Tutte queste risultanze convincono pienamente e fermamente che, tra le
parti, ebbe solo ad instaurarsi un vero e reale rapporto di associazione
in partecipazione, onde, su tal punto, la sentenza deve essere riformata,
restando così assorbiti e superati tutti quei motivi gradati dell'appello
principale, con cui la De Cristofaro lamenta che il Tribunale, dopo aver
qualificato il rapporto come societario, non lo abbia ritenuto affetto
da nullità in relazione alla normativa di cui alla legge n. 475 del 1968
vigente all'epoca della cessazione del rapporto (luglio 1985), né in frode
alla legge e convertibile ex art. 1424 cc, ma anzi lo abbia considerato
sanato in base alla sopravvenuta legge n. 362 del 1991. Al riguardo, ad
abundantiam e solo per una mera esigenza di esatta interpretazione ed
applicazione della legge, non si può fare a meno di rilevare, sul punto,
l'errore in cui è incorso il Tribunale, atteso che effettivamente la normativa
vigente all'epoca della cessazione del rapporto (artt. 11 e 20 della legge
n. 475 del 1968) vietava assolutamente che l'esercizio commerciale delle
farmacie potesse essere condotto in qualsiasi forma e tipi di società,
consentendolo unicamente alle società cooperative a responsabilità limitata,
e considerato che la sopravvenuta normativa dell'art. 7 della legge n.
362 del 1991 [la quale ha esteso la possibilità di esercizio commerciale
delle farmacie alle società di persone] non poteva assolutamente costituire
sanatoria del rapporto in oggetto, sorto anteriormente alla entrata in
vigore della legge, sia perché, in base alla lettera ed alla ratio, non
era applicabile alle società di persone che gestivano in precedenza abusivamente
le farmacie sia perché, comunque, all'epoca dell'entrata in vigore della
nuova legge, il presunto rapporto societario era definitivamente cessato
sin dal luglio 1985. Essendo, dunque, nella specie, ravvisabile un rapporto
di associazione in partecipazione e non già un rapporto societario, ne
deriva che al Rinaldi, quale associato, spettano la corresponsione degli
utili sino all'epoca della estinzione del rapporto (5-7-85), nonché la
restituzione dell'apporto conferito, mentre non gli compete assolutamente
alcuna quota di avviamento commerciale, poiché essendo stata l'associante
De Cristofaro unica titolare e dominus dell'azienda, soltanto a lei può
spettare l'incremento di valore della azienda stessa alla fine del rapporto.
Perciò, sul punto, in accoglimento dell'ultimo motivo dell'appello principale,
la relativa domanda proposta dal Rinaldi, non può che essere rigettata,
con conseguente riforma in parte qua della sentenza di primo grado, riforma
che comporta l'assorbimento dell'appello incidentale spiegato dal Rinaldi
in ordine all'erroneo criterio seguito dal Tribunale per la liquidazione
della detta indennità.
(Omissis)
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