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| Giurisprudenza Civile |
Sebbene i membri della comunione ereditaria, in quanto membri di una società di fatto, sono solidalmente ed illimitatamente obbligati per l'intero debito della comunione, in virtù dell'art. 1303, primo comma, c.c., il membro della comunione ereditaria avente ad oggetto la gestione della farmacia, che sia altresì creditore nei confronti della stessa per avere di fatto prestato servizio in farmacia, ha diritto di ottenere dall'altro comunista solo la parte del proprio credito decurtata del corrispondente debito da esso stesso dovuto, in quanto partecipe alla comunione. (Omissis) Motivi della decisione L'intera vicenda trova origine nella sentenza del Pretore di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, del 27.2.98 con cui la comunione ereditaria Lamberti-Ferraresi-Rampazzo è stata condannata a corrispondere alla sig. Rampazzo la somma di L. 56.21.795, a titolo di retribuzione per il lavoro prestato e L. 4.164.319 a titolo di TFR, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria. In forza di tale decisione la sig. B. Rampazzo, con atto di precetto notificato in data 7 Aprile 98, ha intimato la dott. Lamberti a pagare la somma di L. 171.626.305. La sig. Lamberti, nel riconoscersi debitrice nei confronti della sig. Rampazzo di una somma pari a due terzi del totale, corrispondente alla propria quota ereditaria e a quella della figlia (sig. Ferraresi), contesta per converso il diritto della sig. Rampazzo d'agire nei propri confronti per l'intero. Le argomentazioni svolte sul punto dalla sig. Lamberti sono fondate. Se infatti è vero che i membri di una comunione ereditaria, che si sostanzia in una società di fatto, sono solidalmente ed illimitatamente obbligati per l'intero debito della comunione, è del pari vero che in virtù dell'art. 1303 c.c., I comma, «se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore». Nel caso di specie la sig. Rampazzo è creditore del debito della comunione ed altresì debitrice in solido in quanto partecipe alla comunione: l'obbligazione delle sigg. Lamberti e Ferraresi si riduce pertanto ex art. 1303 c.c. della parte corrispondente al debito della sig. Rampazzo (un terzo). Essendosi la sig. Lamberti riconosciuta debitrice d'una somma pari a due terzi dell'intero, corrispondente alla quota ereditaria propria e della figlia, la sig. Rampazzo può procedere esecutivamente solo entro questi limiti. Quanto al computo degli interessi e della rivalutazione monetaria, si sottolinea innanzitutto che nei crediti di lavoro quale quello della sig. Rampazzo la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, per costante giurisprudenza debbono computarsi dalla data di maturazione dei titoli (v. Cass. 92/6108), e non viceversa dal momento della domanda. La giurisprudenza maggioritaria seguita anche da questo Pretore ritiene inoltre che gli interessi si aggiungano al capitale rivalutato, da quando è sorto se trattasi di credito unitario (v. Cass. 90/9205), altrimenti sulle frazioni via via rivalutate dalle singole scadenze (v. Cass. 93/1771, Cass. 91/4386). Il credito della sig. Rampazzo, pari a due terzi del debito comunitario, deve essere pertanto rivalutato con riferimento alla data di maturazione dei titoli. Sull'importo così calcolato, la sig. Rampazzo ha diritto agli interessi di legge. (Omissis) |
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