rassegna di diritto farmaceutico

Anno XXX -N.4-5  1999

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Giurisprudenza Civile

Quando e a che condizioni l’informazione scientifica di farmaci può configurare ipotesi di pubblicità ingannevole, pubblicità comparativa nonché attuare una fattispecie di concorrenza sleale

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TRIBUNALE DI PARMA

Ordinanza 3 settembre 1999

Bristol Myers Squibb (ricorrente)

Chiesi Farmaceutici spa (resistente)

Un’industria farmaceutica si rivolge al Tribunale con un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. invocando tutela cautelare da atti di concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ. addebitati ad una sua concorrente che avrebbe svolto, presso l’ambiente medico, informazione scientifica su presupposti ingannevoli ed in violazione delle norme sulla pubblicità dei farmaci contenute nel dlgs. n. 541/92 e lamentando altresì che l’informazione scientifica così condotta avrebbe realizzato una forma di pubblicità comparativa ingannevole. In particolare, l’accusa alla resistente è stata di avere diffuso presso i medici, attraverso i propri informatori, due supplementi a riviste scientifiche riportanti dati asseritamente falsi in una tabella che, nel raffrontare alcuni principi attivi contenuti in altrettante specialità medicinali, mostrava, per ciascuno, la situazione delle interazioni con altri farmaci evidenziando, per quello della ricorrente, una interazione che a suo dire non era veritiera.

Nel primo grado della fase cautelare l’azione è stata rigettata non avendo il Giudice ravvisato la sussistenza del periculum in mora considerato che era cessata la campagna informativa della resistente. Il Tribunale di Parma, in sede di reclamo, nel confermare l’esattezza delle valutazioni del primo giudice in ordine alla insussistenza del periculum in mora, ha rilevato altresì l’assenza del fumus boni iuris. Questa, in breve, la motivazione:

  • non si ravvisa alcuna pubblicità comparativa ingannevole, neppure indiretta o implicita, nella divulgazione di una tabella che nel raffrontare alcuni principi attivi sotto il profilo delle possibili interazioni con altri farmaci non raffronti esplicitamente le caratteristiche dei due prodotti concorrenti limitandosi, appunto, al raffronto tra principi attivi; 
  • - tale conclusione è rafforzata dal fatto che nella tabella in questione il confronto tra i vantaggi (veri o supposti) offerti dall’uso di alcuni tipi di molecole rispetto ad altre è realizzato tra tutti i farmaci da chiunque prodotti aventi come specifica indicazione la cura di una identica patologia;
  • non costituisce violazione delle norme sulla pubblicità dei farmaci la pubblicazione, in assenza della autorizzazione del Ministero della Sanità, nel supplemento di una rivista scientifica degli atti relativi ad un convengo medico, posto che l’art. 12, punto 9 del d.lvo. n. 541/92 si riferisce alle sole distribuzioni effettuate in sede al congresso o collateralmente allo stesso e non vieta sicuramente la pubblicazione e la divulgazione a mezzo stampa degli atti degli interventi di un qualunque pubblico congresso; 
  • non vi è comunque coincidenza tra l’illecito concorrenziale ex art. 2598 cod. civ. e l’illecito amministrativo per violazione delle norme sulla pubblicità dei medicinali in quanto queste ultime rispondono ad interessi ed esigenze di natura prettamente pubblicistica sicchè quand’anche fosse accertata l’esistenza di un illecito amministrativo ciò non varrebbe nel caso a comportare ex se la presenza di un illecito concorrenziale.

TRIBUNALE DI MILANO

Ordinanza 2 luglio 1999

Bristol Myers Squibb (ricorrente)

Parke Davis (resistente)

Il Tribunale di Milano ha condannato un’industria farmaceutica che aveva sponsorizzato la pubblicazione sull’inserto Sanità del Sole 24 Ore di uno scritto di un cardiologo che trattava, nell’ambito di quello che è stato presentato come III parte di un ciclo di aggiornamento scientifico cardiovascolare offerto dalla società resistente, della funzionalità farmacologica di due principi attivi concorrenti, ambedue impiegati in materia cardiovascolare ed in particolare nell’ipercolesterolemia. A giudizio del Tribunale l’attività sopra descritta costituisce una violazione delle norme sulla pubblicità delle specialità medicinali perché attuata senza la prescritta autorizzazione ministeriale e, conseguentemente, un illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 3 cod. civ.. Il Giudice risolve con una attenta e sottile motivazione l’annoso problema se la violazione di una norma amministrativistica (quali sono quelle in materia di pubblicità di specialità medicinali contenute nel dlgs.n. 541/92) sia di per sé idonea a concretare una condotta di concorrenza sleale in assenza di un quid pluris. Lo risolve in senso affermativo osservando che posto che le norme contenute nel dlgs. n. 541/91 rispondono certamente ad interessi ed esigenze di natura squisitamente pubblicistica afferenti alla tutela del diritto primario alla salute del cittadino, ma pongono svariati limiti alle attività imprenditoriali degli operatori del settore riguardo ad un aspetto – quello pubblicitario – direttamente collegato alla concorrenza ed al mercato e, quindi alla posizione dell’impresa rispetto ai concorrenti sui cui influisce grandemente l’attività pubblicitaria.

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