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| Giurisprudenza Civile |
Quando e a
che condizioni linformazione scientifica di farmaci
può configurare ipotesi di pubblicità ingannevole,
pubblicità comparativa nonché attuare una fattispecie
di concorrenza sleale |
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TRIBUNALE DI PARMA Ordinanza 3 settembre 1999 Bristol Myers Squibb (ricorrente) Chiesi Farmaceutici spa (resistente) Unindustria farmaceutica si rivolge al Tribunale con un procedimento durgenza ex art. 700 c.p.c. invocando tutela cautelare da atti di concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ. addebitati ad una sua concorrente che avrebbe svolto, presso lambiente medico, informazione scientifica su presupposti ingannevoli ed in violazione delle norme sulla pubblicità dei farmaci contenute nel dlgs. n. 541/92 e lamentando altresì che linformazione scientifica così condotta avrebbe realizzato una forma di pubblicità comparativa ingannevole. In particolare, laccusa alla resistente è stata di avere diffuso presso i medici, attraverso i propri informatori, due supplementi a riviste scientifiche riportanti dati asseritamente falsi in una tabella che, nel raffrontare alcuni principi attivi contenuti in altrettante specialità medicinali, mostrava, per ciascuno, la situazione delle interazioni con altri farmaci evidenziando, per quello della ricorrente, una interazione che a suo dire non era veritiera. Nel primo grado della fase cautelare lazione è stata rigettata non avendo il Giudice ravvisato la sussistenza del periculum in mora considerato che era cessata la campagna informativa della resistente. Il Tribunale di Parma, in sede di reclamo, nel confermare lesattezza delle valutazioni del primo giudice in ordine alla insussistenza del periculum in mora, ha rilevato altresì lassenza del fumus boni iuris. Questa, in breve, la motivazione:
TRIBUNALE DI MILANO Ordinanza 2 luglio 1999 Bristol Myers Squibb (ricorrente) Parke Davis (resistente) Il Tribunale di Milano ha condannato unindustria farmaceutica che aveva sponsorizzato la pubblicazione sullinserto Sanità del Sole 24 Ore di uno scritto di un cardiologo che trattava, nellambito di quello che è stato presentato come III parte di un ciclo di aggiornamento scientifico cardiovascolare offerto dalla società resistente, della funzionalità farmacologica di due principi attivi concorrenti, ambedue impiegati in materia cardiovascolare ed in particolare nellipercolesterolemia. A giudizio del Tribunale lattività sopra descritta costituisce una violazione delle norme sulla pubblicità delle specialità medicinali perché attuata senza la prescritta autorizzazione ministeriale e, conseguentemente, un illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 3 cod. civ.. Il Giudice risolve con una attenta e sottile motivazione lannoso problema se la violazione di una norma amministrativistica (quali sono quelle in materia di pubblicità di specialità medicinali contenute nel dlgs.n. 541/92) sia di per sé idonea a concretare una condotta di concorrenza sleale in assenza di un quid pluris. Lo risolve in senso affermativo osservando che posto che le norme contenute nel dlgs. n. 541/91 rispondono certamente ad interessi ed esigenze di natura squisitamente pubblicistica afferenti alla tutela del diritto primario alla salute del cittadino, ma pongono svariati limiti alle attività imprenditoriali degli operatori del settore riguardo ad un aspetto quello pubblicitario direttamente collegato alla concorrenza ed al mercato e, quindi alla posizione dellimpresa rispetto ai concorrenti sui cui influisce grandemente lattività pubblicitaria. |
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