rassegna
di diritto
farmaceutico

diretta da Antonio Astofi

anno 1999 pag 681

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Giurisprudenza Civile

 

 

    TRIBUNALE Dl PARMA - Sezione I

    Ordinanza del 3 settembre 1999

     Mossini presidente, Lo Moro relatore

    Bristol Myers Squibb (avv.ti Coruzzi, Biasotti Mogliazza) contro Chiesi Farma­ceutici s.p.a. (avv.ti Astolfi e Gatti) e altri

     

    Specialità medicinali - Pubblicità - Tabella che raffronta alcuni principi atti­vi in relazione alle rispettive interazioni farmacologiche - Pubblicità com­parativa diretta e indiretta - Non sussiste

    Specialità medicinali - Pubblicità - Pubblicazione di atti di un convegno scientifico - Ammissibilità - Art. 12, punto 9, d.lgs. 541/92 - Violazione - Non sussiste - Allegazione della scheda tecnica di un farmaco agli atti del con­vegno - Violazione norme sulla pubblicità di farmaci - Non sussiste

     

    Specialità medicinali - Pubblicità - Violazione delle norme poste dal d.lgs. 541/92 - Illecito amministrativo - Riconoscibilità automatica di illecito con­correnziale ex art. 2598 c.c. - Non sussiste

      

    Non è ravvisabile una forma di pubblicità comparativa, neppure indiretta, nel­la pubblicazione (e successiva presentazione agli operatori sanitari) di una tabel­la che mostri un raffronto tra le “controindicazioni terapeutiche” di alcuni princi­pi attivi contenuti in farmaci destinati alla cura di una identica patologia (nel caso di ipercolesterolemia) perché ciò non configura una pubblicità denigratoria tra due specifici prodotti concorrenti bensì solo un raffronto tra i vantaggi (veri o supposti) offerti dall’ uso di alcuni tipi di molecole rispetto ad altre nella realizzazione di tut­ti i farmaci, da chiunque prodotti, aventi come specifica indicazione la cura di una medesima malattia. Rafforza questa conclusione l’assenza di riferimento al nome commerciale del farmaco del concorrente nonché all ‘azienda titolare.

    Non viola la normativa sulla pubblicità dei farmaci per uso umano contenuta nel d. lgs. 541/92 la pubblicazione nel supplemento di una rivista scientifica degli atti relativi ad un convegno medico che non è tra l’altro vietata ai sensi dell ‘art. 12, punto 9 del d. lgs. 541/92 posto che tale norma si riferisce alle sole distribuzioni ef­fettuate in sede al congresso o collateralmente allo stesso e non vieta sicuramente la pubblicazione e la divulgazione a mezzo stampa degli atti e degli interventi di un qualunque pubblico congresso. Non muta questa circostanza l’apposizione in cal­ce alla rivista della scheda tecnica di un prodotto dell’impresa farmaceutica che distribuisce tale rivista ai medici in quanto detta scheda si limita a riportare le informazioni già contenute nel materiale depositato al Ministero della Sanità ai sensi dell ‘art. 8 d. lgs. 541/92 cit. già approvato dallo stesso Ministero.

    La sussistenza di un illecito amministrativo per violazione delle norme sulla pubblicità di farmaci per uso umano dettate dal d. lgs. 54 1/92 (rispondente ad interessi ed esigenze di natura prettamente pubblicistica in quanto sicuramente afferenti alla tutela del diritto primario alla salute del cittadino) non configura parallelamente la sussistenza di un illecito concorrenziale ex art. 2598 c. c. non potendosi sicuramente ammettere la necessaria coincidenza tra i due illeciti.

    (Omissis)

     Motivi della decisione

     (Omissis)

    Con il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 21.6.1999 l’impresa farma­ceutica Bristol Miers Squibb s.p.a. (di seguito B.M.S.) lamentava la verifica­zione in suo danno di un illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. addebitabile alla resistente Chiesi Farmaceutici che aveva iniziato presso l’ambiente medi­co un’attività di informazione scientifica (asseritamente ancora in corso al momento del deposito del ricorso) su presupposti ingannevoli ed in violazione anche delle norme sulla pubblicità dei farmaci dettate dal d.lvo. 541/92. In particolare la ricorrente imputava alla Chiesi di avere diffuso ai medici attra­verso i propri informatori due supplementi a riviste scientifiche, rispettiva­mente “Medici Oggi” del gennaio-febbraio 1999 e “Momenti di Medicina e Chirurgia” del febbraio 1999, nelle quali erano contenute false indicazioni circa un’interazione farmacologica (in realtà inesistente) tra il principio attivo (denominato pravastatina) sul quale era basato il proprio farmaco “Selectin” ed il principio attivo (denominato cerivastatina) sul quale era basato il farma­co “Stativa” di cui era titolare Chiesi (farmaci concorrenti in quanto aventi en­trambi come indicazione la cura dell’ipercolesterolemia e, cioè, l’eccesso di colesterolo nel sangue) in pazienti curati con il farmaco anticoagulante deno­minato “Warfarin”, interazione che avrebbe reso necessario l’aggiustamento ed il dosaggio del proprio medicinale “Selectin”; che tale informazione scien­tifica falsa realizzava una forma di pubblicità comparativa ingannevole su fal­se ed errate indicazioni da considerarsi espressamente vietata dal D.Lvo 541/92 e concretizzava anche un’ipotesi di concorrenza sleale siccome volta a convincere i medici, in sede di prescrizione di idonea terapia dell’ipercoleste­rolemia, a privilegiare l’uso del farmaco “Stativa” di Chiesi a scapito del pro­prio farmaco “Selectin” se non altro per evitare di dover monitorare l’uso del medicinale di essa B.M.S.

    Sulla base di dette premesse chiedeva che venisse ordinato ex art. 700 c.p.c. a Chiesi Farmaceutici S.p.a. nonché agli editori Medicom Italia s.r.l. e Momen­to Medico Editore di “ritirare” i supplementi pubblicati con le riviste “Mo­menti Medicina e Chirurgia” e “Medici Oggi”, di rettificare le informazioni asseritamente false contenute in detti supplementi attraverso avvisi da diffon­dere secondo le modalità indicate dalla stessa ricorrente nonché, infine, di tra­smettere l’emananda ordinanza al Ministero della Sanità per i provvedimenti di sua competenza.

    I resistenti si opponevano all’accoglimento delle suddette domande cautelari contestando l’esistenza oltre che del “fumus boni iuris” anche dell’altro requisi­to del “periculum in mora”. Evidenziavano sotto quest’ultimo profilo che la di­stribuzione dei menzionati supplementi era già cessata a far tempo dalla prima settimana di maggio del 1999 e che Chiesi aveva comunque già avviato una nuova campagna informativa nella quale non si faceva alcun cenno a possibili interazioni tra pravastatina e warfarin.

    Dopo il deposito di documenti e memorie e l’assunzione di sommarie informazioni la prima fase del procedimento cautelare in questione si concludeva quindi con l’ordinanza 12.8.1999 oggetto del presente reclamo.

    Il  reclamo è infondato e va respinto.

    Ed invero per quanto attiene al requisito del “fumus boni iuris” (neppure esaminato dal Giudice Affidatario che ha motivato il proprio provvedimento di rigetto del ricorso proposto da B.S.M. esclusivamente sotto il profilo dell’inesi­stenza dell’altro requisito del “periculum in mora” parimenti condizionante l’e­missione degli invocati provvedimenti atipici d’urgenza) si osserva che non è dato neppure cogliere nell’operazione pubblicitaria incontestatamente realizza­ta da Chiesi Farmaceutici tramite la distribuzione nell’ambiente medico, per tra­mite dei propri informatori scientifici, dei due supplementi di riviste di cui trat­tasi, alcuna ipotesi di concorrenza sleale.

    Occorre infatti considerare al riguardo che né la B.S.M. né il prodotto “Se­lectin” risultano essere in alcun modo menzionati nei due supplementi in que­stione nei quali risulta essere soltanto e semplicemente riportata una tabella contenente l’elenco di cinque principi attivi appartenenti alla classe delle sta­tine e, cioè, oltre alle molecole fluvastatina, simvastatina e atorvastatina, an­che le molecole “cerivastatina”, contenuta nel farmaco “Stativa” di produzio­ne Chiesi e “prevastatina” contenuta peraltro non solo nel farmaco Selectin di produzione B.M.S. bensì per come incontestatamente evidenziato dai resi­stenti in almeno altri quattro identici farmaci presenti sul mercato) con la precisazione che l’uso del principio attivo “prevastatina” (al pari dell’uso dei principi attivi fluvastatina, simvastatina e atorvastatina) poteva presentare in­terazione con il farmaco warfarin (un anticoagulante del sangue adottato per la cura dei cardiopatici) nel senso che poteva essere richiesto, alternativamen­te, un aggiustamento delle dosi ovvero un monitoraggio; interazione farmaco­logica non presentatesi invece nel caso dell’uso del principio attivo cerivasta­tina. In tale situazione non può sicuramente ravvisarsi l’esistenza nella fatti­specie in esame di una qualunque forma di pubblicità comparativa diretta non essendovi alcun esplicito raffronto tra le caratteristiche del prodotto “Selec­tin” della B.M.S. e quelle del prodotto “Stativa” della Chiesi. Né sembra po­tersi riconoscere alcuna ipotesi di pubblicità comparativa indiretta od implici­ta posta in essere scientemente da Chiesi in danno di B.M.S. in quanto, anche volendosi prescindere dalla considerazione per la quale nelle suddette tabelle viene effettuato un raffronto tra le “controindicazioni terapeutiche” non già soltanto della molecola “prevastatina” (contenuta nel farmaco Selectin) con la molecola cerivastatina (contenuta nel farmaco Stativa) bensì tra ben cinque di­verse molecole (da identificarsi, per quanto è dato capire, con tutte quelle che vengono attualmente utilizzate dalle varie imprese farmaceutiche come prin­cipi attivi per la realizzazione di farmaci per la cura dell’ipercolesterolemia), rimane pur sempre vero che né la pravastatina né la “cerivastatina” identifica­no notoriamente, nell’ambito degli operatori sanitari, rispettivamente il pro­dotto Selectin ed il prodotto “Stativa” essendo entrambe contestatamente utilizzate anche da altre imprese farmaceutiche per la realizzazione di identici farmaci.

    Ci sembra pertanto che possa essere ravvisato nella pubblicazione della sud­detta tabella alcuna pubblicità denigratoria tra due specifici prodotti concorren­ti essendovi soltanto un raffronto tra i vantaggi (veri o supposti) offerti dall’uso di alcuni tipi di molecole rispetto ad altre nella realizzazione di tutti i farmaci da chiunque prodotti aventi come specifica indicazione la cura dell’ipercolesterolemia.

    Il  reclamante sostiene però anche che Chiesi Farmaceutici tramite la diffusione nell’ambiente medico dei due suddetti inserti contenenti entrambi l’alle­gazione della scheda tecnica del prodotto Chiesi unitamente agli atti del 590 Congresso Nazionale di Cardiologia tenutosi a Roma nel dicembre del 1998 (quanto all’inserto allegato alla rivista “Medici Oggi” edito da Medicom) non­ché l’allegazione di una serie di diapositive riproducenti i grafici pubblicati (quanto al supplemento alla rivista “Momenti di Medicina e Chirurgia” edito da Momento Medico) avrebbe posto in essere oltre che un atto di concorrenza sleale anche un’attività pubblicitaria basata su affermazioni ingannevoli da considerarsi vietata ai sensi del D.Lvo 54 1/92 con particolare riferimento alla pubblicazione degli atti congressuali non autorizzata ai sensi dell’art. 12 del suddetto decreto legislativo. Senonché l’asserzione relativa alla “falsità” della notizia circa possibili interferenze tra “pravastatina” e “werfarin” non appare suffragata da sufficienti elementi di riscontro posto che, per come si ricava age­volmente dalle produzioni dei resistenti, detta notizia oltre che essere stata dif­fusa nel corso del menzionato Congresso Nazionale di Cardiologia svoltosi a Roma nel dicembre del 1998, rispondeva in realtà, sempre nell’anno 1988, ad un diffuso convincimento nell’ambito della comunità scientifica internaziona­le, riflettendo le conclusioni alle quali erano già pervenute autorevoli riviste scientifiche, tra le quali “The American Journal of Cardiology” dell’agosto del 1988 ed essendo stata anche riportata nell’edizione 1988 del “Phisician desk reference” (P.D.R.) edito dalla Food and Drugs Administration (F.D.A. - auto­rità sanitaria americana). A ciò si aggiunga tra il materiale informativo deposi­tato da Chiesi il 5.6.1998 per la presentazione alla classe medica del prodotto Stativa prima della sua messa in commercio (settembre 1999), materiale debi­tamente approvato dal Ministero della Sanità ex art. 8 D.Lvo 541/1992, vi era una tabella sulle possibili interazioni farmacologiche dei principi attivi delle statine contenente, con specifico riferimento alla pravastatina, le stesse conclu­sioni (aggiustamento delle dosi o monitoraggio nel corso di concomitante trat­tamento con farmaco a base di warfarin) contenute nella tabella pubblicata nei supplementi le riviste “Momenti Medicina e Chirurgia” e “Medici Oggi” (v. doc. 1 delle produzioni Chiesi). Il che, del resto, non è stato nemmeno sostan­zialmente smentito dalla reclamante che, dopo aver affermato nel ricorso intro­duttivo la “falsità” (nei sensi sopraindicati) delle indicazioni contenute nelle due pubblicazioni incriminate in termini del tutto perentori, ha poi in qualche modo modificato nel corso del procedimento cautelare l’assolutezza di detta affermazione in particolare imputando a Chiesi ed ai due editori resistenti non già di aver diffuso notizie “ab origine” false bensì di non aver aggiornato il “mutamento” delle conclusioni scientifiche circa le interazioni tra pravastatina e “warfarin” intervenuto poco prima ovvero in concomitanza con la diffu­sione del materiale informativo censurato (e, cioè di aver utilizzato per la pro­pria campagna pubblicitaria del materiale scientifico superato). A sostegno di tali asserzioni B.M.S. si è limitata peraltro a richiamare il testo aggiornato del P.D.R. (e, cioè, l’edizione 1999) assumendo che nello stesso sarebbe negata la presenza di interazioni tra il principio attivo pravastatina ed il principio attivo Werfarin. Senonché l’edizione 1999 del P.D.R. (v. doc. 4 delle produzioni B.M.S. e doc. 9 delle produzioni Chiesi) non esclude categoricamente l’esi­stenza di detta interazione ma si limita soltanto e semplicemente ad affermare (v. la traduzione letterale costituente il doc. 9/A delle produzioni Chiesi) che “la pravastatina non ha avuto effetti significativi sul tempo di protrombina quando fu somministrato in uno studio a soggetto normali anziani che erano stabilizzati con warfarin”. Il che non sembra affatto smentire quanto già affer­mato nell’edizione 1998 dello stesso del P.D.R. in ordine alla necessità di un aggiustamento di dosi o di un minitoraggio in caso di somministrazione conco­mitante di prevastatina e werfarin almeno con riferimento a soggetti non anzia­ni e, soprattutto, non già sottoposti a trattamento con dosaggi predeterminati di warfarin e, cioè, già “stabilizzati” nell’uso di detto farmaco (il tutto senza poi considerare che la menzionata edizione riporta, senza alcun riferimento biblio­grafico, i risultati di uno studio che, in assenza di elementi indicativi del con­trario, ben potrebbe ritenersi del tutto isolato ed anche limitato ad una cerchia ristretta di persone).

    Se ne ricava che in base agli elementi a disposizione nulla di certo può affer­marsi in ordine alla supposta “falsità” dell’informazione scientifica data da Chiesi. Ed è poi appena il caso di evidenziare che l’accertamento in concreto dell’esistenza dell’eventuale inesistenza di interazioni nell’ipotesi di concomi­tante somministrazione di “pravastatina” e “Warfarin” potrebbe avvenire solo tramite una lunga e complessa indagine tecnica da affidarsi ad esperti del setto­re e, cioè, solo tramite una C.T.U. il cui esperimento non appare certo compati­bile con la struttura stessa del provvedimento d’urgenza.

    Ad abundantiam potrebbe ancora aggiungersi che nel caso di specie non po­trebbe eppure affermarsi con certezza che Chiesi al momento della diffusione dei due inserti censurati fosse già a conoscenza dell’edizione 1999 del P.D.R. riportante la modifica sopra ricordata dovendosi considerare, sotto tale specifi­co profilo:

             che dal doc. 5 delle produzioni di detta resistente risulta che la suddetta edizione si è resa disponibile in Italia solo nel giugno del 1999 e, cioè, dopo la cessazione (maggio 1999) della distribuzione dei due inserti;

               che l’allegazione della reclamante attinente all’avvenuta “anticipazione” sul sito Internet dei dati del P.D.R. poi pubblicati nel giugno 1999 non appare particolarmente probante essendo del tutto da dimostrare che Chiesi prima di detta pubblicazione si fosse effettivamente collegata a detto sito e non potendo certo seriamente sostenersi che il reperimento delle informazioni scientifiche su rete informatica costituisca un onere imposto dalla legge o dalla comune dili­genza per chiunque diffonda dette notizie;

              che non appare nemmeno particolarmente significativa la circostanza, pure fatta valere dalla reclamante, attinente all’avvenuta predisposizione da parte di Chiesi, quando era ancora in corso la distribuzione dei due inserti cen­surati, di un nuovo “regolo” (v. doc. 8 delle produzioni della resistente) non riportante l’esistenza di interazioni farmacologiche tra pravastatina e warfarin ben potendo detta predisposizione essere astrattamente considerata come indi­cativa non già della volontà di Chiesi di dismettere la propalazione nell’am­biente medico di una notizia scientifica della cui falsità era pienamente consa­pevole bensì soltanto e semplicemente di un diverso orientamento pubblicita­rio mirante a porre in maggior luce altre caratteristiche del proprio prodotto ri­spetto a quella (ritenuta soggettivamente di scarso rilievo) attinente alla sussi­stenza di detta specifica interazione. Che del resto l’intenzione di Chiesi non fosse quella di danneggiare tramite la diffusione di un’informazione scientifi­ca falsa o tendenziosa o consapevolmente denigratoria il prodotto concorrente di B.M.S. risulta implicitamente confermato dalla considerazione per la quale la predisposizione del nuovo regolo da parte di Chiesi non contenente detta informazione è sicuramente avvenuta quando ancora non era stata intrapresa ovvero anche soltanto minacciata dalla stessa B.M.S. la presente iniziativa cautelare. Né appare superfluo rilevare, sotto tale specifico profilo, che dalle sommarie informazioni testimoniali assunte e dalla documentazione in atti ri­sulta che la diffusione dei due supplementi di riviste scientifiche contenenti la “notizia” di detta interazione è stata comunque spontaneamente cessata da parte di Chiesi a far tempo dal 7 maggio 1999 e cioè appena un mese dopo il deposito da parte della resistente del nuovo materiale informativo presso il Ministero della Sanità (v. doc. 8 sopra citato dal quale risulta che detto depo­sito è avvenuto 1’8.4.1999).

    Non sembra poi che possa nemmeno fondatamente sostenersi che Chiesi Far­maceutici e gli altri due editori resistenti tramite la distribuzione nell’ambiente me­dico dei due inserti di cui trattasi abbiano posto in essere alcuna violazione della normativa sulla pubblicità dei farmaci per uso umano contenuta nel D.Lvo 54 1/92.

    Infatti la pubblicazione nel supplemento di una rivista scientifica degli atti re­lativi ad un

    convegno medico (nel caso quello tenutosi a Roma nel dicembre del 1998 pubblicato sul

    supplemento n. 1 del gennaio-febbraio 1999 della rivista “Medici Oggi” edita da

    Medicom Italia) non può sicuramente considerarsi vieta­ta ai sensi dell’art. 12 punto 9 del

    D.Lvo 54 1/92 posto che detta norma si riferisce alle sole “distribuzioni” effettuate in

    sede al congresso o collateralmente (in est parallelamente) allo stesso e non vieta sicuramente la pubblicazione e la divulgazione a mezzo stampa degli atti e degli interventi di un qualunque pubblico con­gresso. Né muta i termini della questione la circostanza per la quale in calce al supplemento della predetta rivista fosse stata allegata la scheda tecnica del pro­dotto “Stativa” di Chiesi in quanto detta scheda si limita a riportare le informa­zioni già contenute nel materiale informativo depositato da Chiesi presso il Mini­stero della Sanità ai sensi dell’art. 8 del D.Lvo n. 54 1/92 già approvato dallo stes­so Ministero. Per quanto attiene all’asserzione della difesa della reclamante per la quale l’illegittimità dell’operazione pubblicitaria posta in essere da Chiesi derive­rebbe non già dalla sola pubblicazione degli atti del Congresso di Cardiologia di Roma e dalla sola pubblicazione della scheda tecnica del prodotto “Stativa” ben­sì dall’abbinamento delle due pubblicazioni (e, cioè, dalla loro pubblicazione congiunta nei due inserti censurati) è sufficiente osservare in contrario:

    che B.M.S. non ha sicuramente inteso attribuire valenza generale alla pro­pria affermazione secondo la quale in detto congresso medico sarebbero state diffuse o propalate informazioni scientifiche non veritiere ovvero non aggior­nate avendo in concreto lamentato soltanto e semplicemente che negli atti e ne­gli interventi congressuali sarebbe stata diffusa ed illustrata la tabella delle in­terazioni tra statine e werfarin già sopra menzionate (non è dato infatti coglie­re in alcuno degli scritti difensivi della reclamante alcuna altra specifica censu­ra attinente ad un’eventuale non correttezza nel senso della loro non rispon­denza allo stato della scienza degli atti e degli interventi congressuali attinen­ti alle caratteristiche ed alle indicazioni o controindicazioni terapeutiche della molecola “cerivastatina” e degli altri principi attivi dei farmaci per la cura del­1’ipercolesterolemia);

    che la tabella delle interazioni tra statine e werfarin illustrata nel congresso risulta essere contenuta, per come già sopra evidenziato, nel materiale informa­tivo depositato da Chiesi al momento della prima immissione in commercio del proprio farmaco “Stativa” già approvato dal Ministero della Sanità ai sensi del­l’art. 8 del D.lgs n. 54 1/92;

    che in detta situazione e richiamato anche quanto già sopra esposto in ordi­ne all’insussistenza nella fattispecie in esame di elementi idonei a stabilire l’ef­fettiva falsità od incompletezza dell’informazione scientifica attinente all’inte­razione tra la molecola “pravastatina” e la molecola “warfarin” nonché l’effet­tiva consapevolezza dei resistenti ditale supposta falsità od incompletezza, non si vede come possa seriamente che la pubblicazione sui due inserti censurati della tabella delle interazioni tra statine e werfarin realizzi una qualunque forma di pubblicità comparativa ed ingannevole vietata dal D.lvo 54 1/92 posto che le sole norme ditale decreto legislativo concretamente applicabili alla fattispecie in esame sembrano essere quelle contenute nell’art. 8 n. 4 secondo cui “gli arti­coli, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scienti­fiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente con l’indicazione esatta della fonte da cui sono tratte. Non sono consentite citazioni che avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali”.

    D’altra parte in relazione alle specifiche doglianze di B.M.S. il thema deciden­dum sembra doversi necessariamente circoscrivere alle sole questioni attinenti, in via principale, all’attribuibilità o meno del carattere di informazione scientifica completa ed attendibile alla “notizia” della possibile interferenza della molecola pravastatina con la molecola warfarin in caso di concomitante somministrazione di farmaci data dai due inserti censurati tramite la pubblicazione della tabella già più volte menzionata e, solo in via gradata (e, cioè, una volta riconosciuta la non ri­spondenza della notizia della suddetta interazione allo stato attuale della scienza), alle connesse implicazioni soggettive (nel senso dell’effettiva riconoscibilità in ca­po in capo ai propalatori di detta notizia della consapevolezza della sua falsità ov­vero, quanto meno, di un atteggiamento del tutto superficiale e prudente concretiz­zatosi nel diffondere una notizia scientifica senza accertarne la fondatezza o l’at­tualità). E, in detta prospettiva, non si vede nemmeno quale concreta rilevanza po­trebbe essere attribuita alle questioni sollevate dalla resistente in ordine alla pretesa illegittimità della pubblicazione più o meno integrale nei due supplementi censura­ti degli atti e degli interventi del Congresso Nazionale di Cardiologia svoltosi a Ro­ma nel dicembre del 1998 a cagione della mancata richiesta di una specifica auto­rizzazione ministeriale per tale pubblicazione, in quanto anche ove si volesse am­mettere l’effettiva necessità ditale autorizzazione, dovrebbe concludersi soltanto e semplicemente per la sussistenza di un illecito amministrativo per violazione alle norme sulla pubblicità dei medicinali per uso umano dettate dal D.Lvo 54 1/92 (ri­spondente ad interessi ed esigenze di natura prettamente pubblicistica in quanto sicuramente afferenti alla tutela del diritto primario alla salute del cittadino) e non già anche per la sussistenza di un illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. non potendo­si sicuramente ammettere la necessaria coincidenza tra i due illeciti.

    Da quanto sopra esposto discende che il reclamo deve essere respinto per ca­renza del requisito del “fumus boni juris”. Il che esime questo Collegio dal dover procedere ad un approfondito esame delle doglianze mosse dalla reclamante in punto al mancato riconoscimento nell’ordinanza reclamata dell’altro requisito del “periculum in mora” adi escludere la cui sussistenza potrebbe essere comun­que sufficiente la considerazione per la quale Chiesi Farmaceutici ha documenta­to (v. doc. 27B) l’avvenuta distribuzione presso i medici di altro materiale infor­mativo già autorizzato dal ministero della sanità nel quale non viene più ripreso l’argomento dell’interferenza tra le molecole “pravastatina” e “warfarin” e cioè l’avvenuta rimozione degli effetti dell’informazione precedentemente fornita agli stessi medici tramite la campagna pubblicitaria giudicata scorretta da B.M.S. (già cessata in epoca antecedente alla proposizione del ricorso introduttivo del procedimento cautelare di cui trattasi) per via che consente attualmente di ipotiz­zare l’esistenza in capo alla stessa B.M.S. di danni di natura esclusivamente pa­trimoniale e, in quanto tali, non dotati del requisito dell’irreparabilità in presenza del quale soltanto possono essere emessi i provvedimenti atipici d’urgenza.

     (Omissis)

     

 

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