TRIBUNALE Dl PARMA - Sezione
I
Ordinanza del 3 settembre 1999
Mossini presidente, Lo Moro relatore
Bristol Myers Squibb (avv.ti Coruzzi, Biasotti Mogliazza) contro Chiesi
Farmaceutici s.p.a. (avv.ti Astolfi e Gatti) e altri
Specialità medicinali - Pubblicità -
Tabella che raffronta alcuni principi attivi in
relazione alle rispettive interazioni farmacologiche -
Pubblicità comparativa diretta e indiretta -
Non sussiste
Specialità medicinali - Pubblicità - Pubblicazione di atti di un convegno scientifico -
Ammissibilità
- Art.
12, punto 9, d.lgs. 541/92 -
Violazione
- Non
sussiste -
Allegazione
della scheda tecnica di un farmaco agli atti del convegno - Violazione norme sulla pubblicità di farmaci -
Non
sussiste
Specialità medicinali - Pubblicità - Violazione delle norme poste dal d.lgs. 541/92 -
Illecito
amministrativo -
Riconoscibilità
automatica di illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. - Non sussiste
Non
è ravvisabile una forma di pubblicità comparativa, neppure
indiretta, nella pubblicazione (e successiva presentazione agli
operatori sanitari) di una tabella che mostri un raffronto tra le
“controindicazioni terapeutiche” di alcuni principi attivi
contenuti in farmaci destinati alla cura di una identica patologia
(nel caso di ipercolesterolemia) perché ciò non configura una
pubblicità denigratoria tra due specifici prodotti concorrenti bensì
solo un raffronto tra i vantaggi (veri o supposti) offerti dall’ uso
di alcuni tipi di molecole rispetto ad altre nella realizzazione di
tutti i farmaci, da chiunque prodotti, aventi come specifica
indicazione la cura di una medesima malattia. Rafforza questa
conclusione l’assenza di riferimento al nome commerciale del farmaco
del concorrente nonché all ‘azienda titolare.
Non
viola la normativa sulla pubblicità dei farmaci per uso umano
contenuta nel d. lgs. 541/92 la pubblicazione nel supplemento di una
rivista scientifica degli atti relativi ad un convegno medico che non
è tra l’altro vietata ai sensi dell ‘art. 12,
punto 9 del d. lgs. 541/92 posto che tale norma si riferisce alle
sole distribuzioni effettuate in sede al congresso o collateralmente
allo stesso e non vieta sicuramente la pubblicazione e la divulgazione
a mezzo stampa degli atti e degli interventi di un qualunque pubblico
congresso. Non muta questa circostanza l’apposizione in calce alla
rivista della scheda tecnica di un prodotto dell’impresa
farmaceutica che distribuisce tale rivista ai medici in quanto detta
scheda si limita a riportare le informazioni già contenute nel
materiale depositato al Ministero della Sanità ai sensi dell ‘art.
8 d. lgs. 541/92 cit. già approvato dallo stesso Ministero.
La
sussistenza di un illecito amministrativo per violazione delle norme
sulla pubblicità di farmaci per uso umano dettate dal d. lgs. 54 1/92
(rispondente ad interessi ed esigenze di natura prettamente
pubblicistica in quanto sicuramente afferenti alla tutela del diritto
primario alla salute del cittadino) non configura parallelamente la
sussistenza di un illecito concorrenziale ex art. 2598 c. c. non
potendosi sicuramente ammettere la necessaria coincidenza tra i due
illeciti.
(Omissis)
Motivi
della decisione
(Omissis)
Con
il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 21.6.1999 l’impresa
farmaceutica Bristol Miers Squibb s.p.a. (di seguito B.M.S.)
lamentava la verificazione in suo danno di un illecito
concorrenziale ex art. 2598 c.c. addebitabile alla resistente Chiesi
Farmaceutici che aveva iniziato presso l’ambiente medico
un’attività di informazione scientifica (asseritamente ancora in
corso al momento del deposito del ricorso) su presupposti ingannevoli
ed in violazione anche delle norme sulla pubblicità dei farmaci
dettate dal d.lvo. 541/92. In particolare la ricorrente
imputava alla Chiesi di avere diffuso ai medici attraverso i propri
informatori due supplementi a riviste scientifiche, rispettivamente
“Medici Oggi” del gennaio-febbraio 1999 e “Momenti di Medicina e
Chirurgia” del febbraio 1999, nelle quali erano contenute false
indicazioni circa un’interazione farmacologica (in realtà
inesistente) tra il principio attivo (denominato pravastatina) sul
quale era basato il proprio farmaco “Selectin” ed il principio
attivo (denominato cerivastatina) sul quale era basato il farmaco
“Stativa” di cui era titolare Chiesi (farmaci concorrenti in
quanto aventi entrambi come indicazione la cura dell’ipercolesterolemia
e, cioè, l’eccesso di colesterolo nel sangue) in pazienti curati
con il farmaco anticoagulante denominato “Warfarin”, interazione
che avrebbe reso necessario l’aggiustamento ed il dosaggio del
proprio medicinale “Selectin”; che tale informazione scientifica
falsa realizzava una forma di pubblicità comparativa ingannevole su
false ed errate indicazioni da considerarsi espressamente vietata
dal D.Lvo 541/92 e concretizzava anche un’ipotesi di concorrenza
sleale siccome volta a convincere i medici, in sede di prescrizione di
idonea terapia dell’ipercolesterolemia, a privilegiare l’uso del
farmaco “Stativa” di Chiesi a scapito del proprio farmaco
“Selectin” se non altro per evitare di dover monitorare l’uso
del medicinale di essa B.M.S.
Sulla
base di dette premesse chiedeva che venisse ordinato ex art. 700
c.p.c. a Chiesi Farmaceutici S.p.a. nonché agli editori Medicom
Italia s.r.l. e Momento Medico Editore di “ritirare” i
supplementi pubblicati con le riviste “Momenti Medicina e
Chirurgia” e “Medici Oggi”, di rettificare le informazioni
asseritamente false contenute in detti supplementi attraverso avvisi
da diffondere secondo le modalità indicate dalla stessa ricorrente
nonché, infine, di trasmettere l’emananda ordinanza al Ministero
della Sanità per i provvedimenti di sua competenza.
I
resistenti si opponevano all’accoglimento delle suddette domande
cautelari contestando l’esistenza oltre che del “fumus boni iuris”
anche dell’altro requisito del “periculum in mora”.
Evidenziavano sotto quest’ultimo profilo che la distribuzione dei
menzionati supplementi era già cessata a far tempo dalla prima
settimana di maggio del 1999 e che Chiesi aveva comunque già avviato
una nuova campagna informativa nella quale non si faceva alcun cenno a
possibili interazioni tra pravastatina e warfarin.
Dopo
il deposito di documenti e memorie e l’assunzione di sommarie informazioni la prima fase del procedimento cautelare in
questione si concludeva quindi con l’ordinanza 12.8.1999 oggetto del
presente reclamo.
Il reclamo
è infondato e va respinto.
Ed
invero per quanto attiene al requisito del “fumus boni iuris”
(neppure esaminato dal Giudice Affidatario che ha motivato il proprio
provvedimento di rigetto del ricorso proposto da B.S.M. esclusivamente
sotto il profilo dell’inesistenza dell’altro requisito del
“periculum in mora” parimenti condizionante l’emissione degli
invocati provvedimenti atipici d’urgenza) si osserva che non è dato
neppure cogliere nell’operazione pubblicitaria incontestatamente
realizzata da Chiesi Farmaceutici tramite la distribuzione
nell’ambiente medico, per tramite dei propri informatori
scientifici, dei due supplementi di riviste di cui trattasi, alcuna
ipotesi di concorrenza sleale.
Occorre
infatti considerare al riguardo che né la B.S.M. né il prodotto
“Selectin” risultano essere in alcun modo menzionati nei due
supplementi in questione nei quali risulta essere soltanto e
semplicemente riportata una tabella contenente l’elenco di cinque
principi attivi appartenenti alla classe delle statine e, cioè,
oltre alle molecole fluvastatina, simvastatina e atorvastatina,
anche le molecole “cerivastatina”, contenuta nel farmaco
“Stativa” di produzione Chiesi e “prevastatina” contenuta
peraltro non solo nel farmaco Selectin di produzione B.M.S. bensì —
per come
incontestatamente evidenziato dai resistenti — in almeno
altri quattro identici farmaci presenti sul mercato) con la
precisazione che l’uso del principio attivo “prevastatina” (al
pari dell’uso dei principi attivi fluvastatina, simvastatina e
atorvastatina) poteva presentare interazione con il farmaco warfarin
(un anticoagulante del sangue adottato per la cura dei cardiopatici)
nel senso che poteva essere richiesto, alternativamente, un
aggiustamento delle dosi ovvero un monitoraggio; interazione
farmacologica non presentatesi invece nel caso dell’uso del
principio attivo cerivastatina. In tale situazione non può
sicuramente ravvisarsi l’esistenza nella fattispecie in esame di
una qualunque forma di pubblicità comparativa diretta non essendovi
alcun esplicito raffronto tra le caratteristiche del prodotto
“Selectin” della B.M.S. e quelle del prodotto “Stativa”
della Chiesi. Né sembra potersi riconoscere alcuna ipotesi di
pubblicità comparativa indiretta od implicita posta in essere
scientemente da Chiesi in danno di B.M.S. in quanto, anche volendosi
prescindere dalla considerazione per la quale nelle suddette tabelle
viene effettuato un raffronto tra le “controindicazioni
terapeutiche” non già soltanto della molecola “prevastatina”
(contenuta nel farmaco Selectin) con la molecola cerivastatina
(contenuta nel farmaco Stativa) bensì tra ben cinque diverse
molecole (da identificarsi, per quanto è dato capire, con tutte
quelle che vengono attualmente utilizzate dalle varie imprese
farmaceutiche come principi attivi per la realizzazione di farmaci
per la cura dell’ipercolesterolemia), rimane pur sempre vero che né
la pravastatina né la “cerivastatina” identificano
notoriamente, nell’ambito degli operatori sanitari, rispettivamente
il prodotto Selectin ed il prodotto “Stativa” essendo entrambe
contestatamente utilizzate anche da altre imprese farmaceutiche per la
realizzazione di identici farmaci.
Ci
sembra pertanto che possa essere ravvisato nella pubblicazione della
suddetta tabella alcuna pubblicità denigratoria tra due specifici
prodotti concorrenti essendovi soltanto un raffronto tra i vantaggi
(veri o supposti) offerti dall’uso di alcuni tipi di molecole
rispetto ad altre nella realizzazione di tutti i farmaci da
chiunque prodotti aventi come specifica indicazione la cura
dell’ipercolesterolemia.
Il reclamante
sostiene però anche che Chiesi Farmaceutici tramite la diffusione
nell’ambiente medico dei due suddetti inserti contenenti entrambi
l’allegazione della scheda tecnica del prodotto Chiesi unitamente
agli atti del 590 Congresso Nazionale di Cardiologia tenutosi a Roma nel
dicembre del 1998 (quanto all’inserto allegato alla rivista
“Medici Oggi” edito da Medicom) nonché l’allegazione di una
serie di diapositive riproducenti i grafici pubblicati (quanto al
supplemento alla rivista “Momenti di Medicina e Chirurgia” edito
da Momento Medico) avrebbe posto in essere oltre che un atto di
concorrenza sleale anche un’attività pubblicitaria basata su
affermazioni ingannevoli da considerarsi vietata ai sensi del D.Lvo 54
1/92 con particolare riferimento alla pubblicazione degli atti
congressuali non autorizzata ai sensi dell’art. 12 del suddetto
decreto legislativo. Senonché l’asserzione relativa alla
“falsità” della notizia circa possibili interferenze tra
“pravastatina” e “werfarin” non appare suffragata da
sufficienti elementi di riscontro posto che, per come si ricava
agevolmente dalle produzioni dei resistenti, detta notizia oltre che
essere stata diffusa nel corso del menzionato Congresso Nazionale di
Cardiologia svoltosi a Roma nel dicembre del 1998, rispondeva in
realtà, sempre nell’anno 1988, ad un diffuso convincimento
nell’ambito della comunità scientifica internazionale,
riflettendo le conclusioni alle quali erano già pervenute autorevoli
riviste scientifiche, tra le quali “The American Journal of
Cardiology” dell’agosto del 1988 ed essendo stata anche riportata
nell’edizione 1988 del “Phisician desk reference” (P.D.R.) edito
dalla Food and Drugs Administration (F.D.A. - autorità
sanitaria americana). A ciò si aggiunga tra il materiale informativo
depositato da Chiesi il 5.6.1998 per la presentazione alla classe
medica del prodotto Stativa prima della sua messa in commercio
(settembre 1999), materiale debitamente approvato dal Ministero
della Sanità ex art. 8 D.Lvo 541/1992, vi era una tabella sulle
possibili interazioni farmacologiche dei principi attivi delle statine
contenente, con specifico riferimento alla pravastatina, le stesse
conclusioni (aggiustamento delle dosi o monitoraggio nel corso di
concomitante trattamento con farmaco a base di warfarin) contenute
nella tabella pubblicata nei supplementi le riviste “Momenti
Medicina e Chirurgia” e “Medici Oggi” (v. doc. 1 delle
produzioni Chiesi). Il che, del resto, non è stato nemmeno
sostanzialmente smentito dalla reclamante che, dopo aver affermato
nel ricorso introduttivo la “falsità” (nei sensi sopraindicati)
delle indicazioni contenute nelle due pubblicazioni incriminate in
termini del tutto perentori, ha poi in qualche modo modificato nel corso del procedimento cautelare
l’assolutezza di detta affermazione in particolare imputando a
Chiesi ed ai due editori resistenti non già di aver diffuso notizie
“ab origine” false bensì di non aver aggiornato il
“mutamento” delle conclusioni scientifiche circa le interazioni
tra pravastatina e “warfarin” intervenuto poco prima ovvero in
concomitanza con la diffusione del materiale informativo censurato
(e, cioè di aver utilizzato per la propria campagna pubblicitaria
del materiale scientifico superato). A sostegno di tali asserzioni
B.M.S. si è limitata peraltro a richiamare il testo aggiornato del
P.D.R. (e, cioè, l’edizione 1999) assumendo che nello stesso
sarebbe negata la presenza di interazioni tra il principio attivo pravastatina
ed il principio attivo Werfarin. Senonché l’edizione 1999 del
P.D.R. (v. doc. 4 delle produzioni B.M.S. e doc. 9 delle produzioni
Chiesi) non esclude categoricamente l’esistenza di detta
interazione ma si limita soltanto e semplicemente ad affermare (v. la
traduzione letterale costituente il doc. 9/A delle produzioni Chiesi)
che “la pravastatina non ha avuto effetti significativi sul
tempo di protrombina quando fu somministrato in uno studio a
soggetto normali anziani che erano stabilizzati con warfarin”. Il
che non sembra affatto smentire quanto già affermato
nell’edizione 1998 dello stesso del P.D.R. in ordine alla necessità
di un aggiustamento di dosi o di un minitoraggio in caso di
somministrazione concomitante di prevastatina e werfarin almeno con
riferimento a soggetti non anziani e, soprattutto, non già
sottoposti a trattamento con dosaggi predeterminati di warfarin e, cioè,
già “stabilizzati” nell’uso di detto farmaco (il tutto senza
poi considerare che la menzionata edizione riporta, senza alcun
riferimento bibliografico, i risultati di uno studio che, in assenza
di elementi indicativi del contrario, ben potrebbe ritenersi del
tutto isolato ed anche limitato ad una cerchia ristretta di persone).
Se
ne ricava che in base agli elementi a disposizione nulla di certo può
affermarsi in ordine alla supposta “falsità”
dell’informazione scientifica data da Chiesi. Ed è poi appena il
caso di evidenziare che l’accertamento in concreto dell’esistenza
dell’eventuale inesistenza di interazioni nell’ipotesi di concomitante
somministrazione di “pravastatina” e “Warfarin” potrebbe
avvenire solo tramite una lunga e complessa indagine tecnica da
affidarsi ad esperti del settore e, cioè, solo tramite una C.T.U.
il cui esperimento non appare certo compatibile con la struttura
stessa del provvedimento d’urgenza.
Ad
abundantiam potrebbe ancora aggiungersi che nel caso di specie non potrebbe
eppure affermarsi con certezza che Chiesi al momento della diffusione
dei due inserti censurati fosse già a conoscenza dell’edizione 1999
del P.D.R. riportante la modifica sopra ricordata dovendosi
considerare, sotto tale specifico profilo:
—
che
dal doc. 5 delle produzioni di detta resistente risulta che la
suddetta edizione si è resa disponibile in Italia solo nel giugno del
1999 e, cioè, dopo la cessazione (maggio 1999) della distribuzione
dei due inserti;
—
che l’allegazione della reclamante attinente
all’avvenuta “anticipazione” sul sito Internet dei dati del P.D.R. poi pubblicati nel
giugno 1999 non appare particolarmente probante essendo del tutto da
dimostrare che Chiesi prima di detta pubblicazione si fosse
effettivamente collegata a detto sito e non potendo certo seriamente
sostenersi che il reperimento delle informazioni scientifiche su rete
informatica costituisca un onere imposto dalla legge o dalla comune
diligenza per chiunque diffonda dette notizie;
—
che
non appare nemmeno particolarmente significativa la circostanza, pure
fatta valere dalla reclamante, attinente all’avvenuta
predisposizione da parte di Chiesi, quando era ancora in corso la
distribuzione dei due inserti censurati, di un nuovo “regolo”
(v. doc. 8 delle produzioni della resistente) non riportante
l’esistenza di interazioni farmacologiche tra pravastatina e
warfarin ben potendo detta predisposizione essere astrattamente
considerata come indicativa non già della volontà di Chiesi di
dismettere la propalazione nell’ambiente medico di una notizia
scientifica della cui falsità era pienamente consapevole bensì
soltanto e semplicemente di un diverso orientamento pubblicitario
mirante a porre in maggior luce altre caratteristiche del proprio
prodotto rispetto a quella (ritenuta soggettivamente di scarso
rilievo) attinente alla sussistenza di detta specifica interazione.
Che del resto l’intenzione di Chiesi non fosse quella di danneggiare
tramite la diffusione di un’informazione scientifica falsa o
tendenziosa o consapevolmente denigratoria il prodotto concorrente di
B.M.S. risulta implicitamente confermato dalla considerazione per la
quale la predisposizione del nuovo regolo da parte di Chiesi non
contenente detta informazione è sicuramente avvenuta quando ancora
non era stata intrapresa ovvero anche soltanto minacciata dalla stessa
B.M.S. la presente iniziativa cautelare. Né appare superfluo
rilevare, sotto tale specifico profilo, che dalle sommarie
informazioni testimoniali assunte e dalla documentazione in atti risulta
che la diffusione dei due supplementi di riviste scientifiche
contenenti la “notizia” di detta interazione è stata comunque
spontaneamente cessata da parte di Chiesi a far tempo dal 7 maggio
1999 e cioè appena un mese dopo il deposito da parte della resistente
del nuovo materiale informativo presso il Ministero della Sanità (v.
doc. 8 sopra citato dal quale risulta che detto deposito è avvenuto
1’8.4.1999).
Non
sembra poi che possa nemmeno fondatamente sostenersi che Chiesi Farmaceutici
e gli altri due editori resistenti tramite la distribuzione
nell’ambiente medico dei due inserti di cui trattasi abbiano posto
in essere alcuna violazione della normativa sulla pubblicità dei
farmaci per uso umano contenuta nel D.Lvo 54 1/92.
Infatti la pubblicazione nel supplemento di una
rivista scientifica degli atti relativi ad un
convegno medico (nel caso quello tenutosi a Roma nel
dicembre del 1998 pubblicato sul
supplemento n. 1 del gennaio-febbraio 1999 della rivista
“Medici Oggi” edita da
Medicom Italia) non può sicuramente considerarsi vietata
ai sensi dell’art. 12 punto 9 del
D.Lvo 54 1/92 posto che detta norma si riferisce
alle sole “distribuzioni” effettuate in
sede al congresso o collateralmente (in est
parallelamente) allo stesso e non vieta sicuramente la pubblicazione e
la divulgazione a mezzo stampa degli atti e degli interventi di un
qualunque pubblico congresso. Né muta i termini della questione la
circostanza per la quale in calce al supplemento della predetta
rivista fosse stata allegata la scheda tecnica del prodotto
“Stativa” di Chiesi in quanto detta scheda si limita a riportare
le informazioni già contenute nel materiale informativo depositato
da Chiesi presso il Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 8
del D.Lvo n. 54 1/92 già approvato dallo stesso Ministero.
Per quanto attiene all’asserzione della difesa della reclamante per
la quale l’illegittimità dell’operazione pubblicitaria posta in
essere da Chiesi deriverebbe non già dalla sola pubblicazione degli
atti del Congresso di Cardiologia di Roma e dalla sola pubblicazione
della scheda tecnica del prodotto “Stativa” bensì
dall’abbinamento delle due pubblicazioni (e, cioè, dalla loro
pubblicazione congiunta nei due inserti censurati) è sufficiente
osservare in contrario:
—
che B.M.S. non ha sicuramente inteso attribuire
valenza generale alla propria affermazione secondo la quale in detto
congresso medico sarebbero state diffuse o propalate informazioni
scientifiche non veritiere ovvero non aggiornate avendo in concreto
lamentato soltanto e semplicemente che negli atti e negli interventi
congressuali sarebbe stata diffusa ed illustrata la tabella delle interazioni
tra statine e werfarin già sopra menzionate (non è dato infatti
cogliere in alcuno degli scritti difensivi della reclamante alcuna
altra specifica censura attinente ad un’eventuale non correttezza — nel senso
della loro non rispondenza allo stato della scienza —
degli atti e degli interventi congressuali attinenti
alle caratteristiche ed alle indicazioni o controindicazioni
terapeutiche della molecola “cerivastatina” e degli altri principi
attivi dei farmaci per la cura del1’ipercolesterolemia);
—
che la tabella delle interazioni tra statine e
werfarin illustrata nel congresso risulta essere contenuta, per come
già sopra evidenziato, nel materiale informativo depositato da
Chiesi al momento della prima immissione in commercio del proprio
farmaco “Stativa” già approvato dal Ministero della Sanità ai
sensi dell’art. 8 del D.lgs n. 54 1/92;
— che in
detta situazione e richiamato anche quanto già sopra esposto in ordine
all’insussistenza nella fattispecie in esame di elementi idonei a
stabilire l’effettiva falsità od incompletezza
dell’informazione scientifica attinente all’interazione tra la
molecola “pravastatina” e la molecola “warfarin” nonché
l’effettiva consapevolezza dei resistenti ditale supposta falsità
od incompletezza, non si vede come possa seriamente che la
pubblicazione sui due inserti censurati della tabella delle
interazioni tra statine e werfarin realizzi una qualunque forma di
pubblicità comparativa ed ingannevole vietata dal D.lvo 54 1/92
posto che le sole norme ditale decreto legislativo concretamente
applicabili alla fattispecie in esame sembrano essere quelle contenute
nell’art. 8 n. 4 secondo cui “gli articoli, le tabelle e le
altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche
devono essere riprodotti integralmente e fedelmente con
l’indicazione esatta della fonte da cui sono tratte. Non sono
consentite citazioni che avulse dal contesto da cui sono tratte,
possono risultare parziali”.
D’altra
parte in relazione alle specifiche doglianze di B.M.S. il thema
decidendum sembra doversi necessariamente circoscrivere alle sole
questioni attinenti, in via principale, all’attribuibilità o meno
del carattere di informazione scientifica completa ed attendibile alla
“notizia” della possibile interferenza della molecola pravastatina
con la molecola warfarin in caso di concomitante somministrazione di
farmaci data dai due inserti censurati tramite la pubblicazione della
tabella già più volte menzionata e, solo in via gradata (e, cioè,
una volta riconosciuta la non rispondenza della notizia della
suddetta interazione allo stato attuale della scienza), alle connesse
implicazioni soggettive (nel senso dell’effettiva riconoscibilità
in capo in capo ai propalatori di detta notizia della consapevolezza
della sua falsità ovvero, quanto meno, di un atteggiamento del
tutto superficiale e prudente concretizzatosi nel diffondere una
notizia scientifica senza accertarne la fondatezza o l’attualità).
E, in detta prospettiva, non si vede nemmeno quale concreta rilevanza
potrebbe essere attribuita alle questioni sollevate dalla resistente
in ordine alla pretesa illegittimità della pubblicazione più o meno
integrale nei due supplementi censurati degli atti e degli
interventi del Congresso Nazionale di Cardiologia svoltosi a Roma
nel dicembre del 1998 a cagione della mancata richiesta di una
specifica autorizzazione ministeriale per tale pubblicazione, in
quanto anche ove si volesse ammettere l’effettiva necessità
ditale autorizzazione, dovrebbe concludersi soltanto e semplicemente
per la sussistenza di un illecito amministrativo per violazione alle
norme sulla pubblicità dei medicinali per uso umano dettate dal D.Lvo
54 1/92 (rispondente ad interessi ed esigenze di natura
prettamente pubblicistica in quanto sicuramente afferenti alla tutela
del diritto primario alla salute del cittadino) e non già anche per
la sussistenza di un illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. non
potendosi sicuramente ammettere la necessaria coincidenza tra i due
illeciti.
Da
quanto sopra esposto discende che il reclamo deve essere respinto per
carenza del requisito del “fumus boni juris”. Il che esime
questo Collegio dal dover procedere ad un approfondito esame delle
doglianze mosse dalla reclamante in punto al mancato riconoscimento
nell’ordinanza reclamata dell’altro requisito del “periculum in
mora” adi escludere la cui sussistenza potrebbe essere comunque
sufficiente la considerazione per la quale Chiesi Farmaceutici ha
documentato (v. doc. 27B) l’avvenuta distribuzione presso i medici
di altro materiale informativo già autorizzato dal ministero della
sanità nel quale non viene più ripreso l’argomento
dell’interferenza tra le molecole “pravastatina” e
“warfarin” e cioè l’avvenuta rimozione degli effetti
dell’informazione precedentemente fornita agli stessi medici tramite
la campagna pubblicitaria giudicata scorretta da B.M.S. (già cessata
in epoca antecedente alla proposizione del ricorso introduttivo del
procedimento cautelare di cui trattasi) per via che consente
attualmente di ipotizzare l’esistenza in capo alla stessa B.M.S.
di danni di natura esclusivamente patrimoniale e, in quanto tali,
non dotati del requisito dell’irreparabilità in presenza del quale
soltanto possono essere emessi i provvedimenti atipici d’urgenza.
(Omissis)