Quando la produzione di galenici
diventa «su scala industriale» e viola le norme sulla privativa
brevettuale
| TRIBUNALE DI BOLOGNA
Ordinanza
del 12 maggio 1999
De Robertis presidente, Ferro
estensore
Polichimica s.r.l. contro Allen
& Hanburys Ltd, Glaxo Group Ltd e Glaxo Wellcom s.p.a.
Brevetti e marchi -
Specialità medicinale - Principio attivo brevettato
- Art. 1, terzo comma lett. b) I. inv. - Esenzione
cd. galenica - Interpretazione -Fattispecie -
Acquisto da parte di farmacisti da un terzo non autorizzato
di rilevanti quantitativi di principio attivo brevettato per
la produzione di galenici - applicabilità
dell’esenzione - Esclusione
|
L’art. 1, terzo comma, lett. b) i.
inv. esclude dalla facoltà del titolare di attuare in esclusiva
l’invenzione oggetto del brevetto la preparazione estemporanea, e
per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, ed i
medicinali così preparati (cd. esenzione galenica); questa norma deve
essere interpretata non già nel senso dell’esclusione tout court
della «commercialità» del comportamento del farmacista, bensì nel
senso che tale comportamento è suscettibile di incidere astrattamente
sul mercato del titolare della privativa e di porsi in concorrenza con
quest’ultimo nell'esercizio di un ‘attività che ha connotati fini
speculativi ancorché in modo marginale e bagatellare stanti le
caratteristiche oggettive e materiali degli atti resi leciti.
Pertanto, su questo presupposto, è illegittimo ed ammette tutela in
via cautelare (sequestro), la predisposizione di mezzi ed apparati
idonei a consentire una produzione standardizzata e su vasta scala di
prodotti galenici pur materialmente preparati e miscelati
all’interno di farmacie e ciò anche se a tale fine il farmacista si
approvvigiona da terzi di sostanze protette da privativa al fine di
superare le difficoltà ed i costi del processo produttivo necessario
a sintetizzarle. (1)
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NOTA
(1) L’ordinanza pubblicata innanzi conclude, in sede di
reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., un procedimento
cautelare avviato dalla titolare del brevetto sul principio
attivo «ranitidina» contro una società che produceva, senza
autorizzazione, questo principio attivo e lo rivendeva (con
modalità giudicate «capillari» dal Tribunale) ai farmacisti
per le preparazioni galeniche magistrali sul presupposto che
tale attività fosse legittima in quanto rientrante nella c.d.
esenzione galenica posto dall’art. I, terzo comma, lett. b).
1. i. («La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di
brevetto non si applica (...) alla fabbricazione
estemporanea, e per unità di medicinali nelle farmacie su
ricetta medica, e ai medicinali così preparati»). Il
Tribunale ha invece accertato che la condotta posta in essere
da questa società viola i diritti di privativa della titolare
del brevetto perché la cd. esenzione galenica
nell’ammettere la preparazione «estemporanea» e «per unità»
di prodotti galenici, che non elide il connotato della
professionalità (ex art. 2082 c.c.) del farmacista come «commerciante»,
assicura peraltro al titolare della privativa che l’area di
incidenza della suddetta franchigia non lederà il suo
interesse economico all’estrazione dal brevetto del massimo
utile conseguibile se non in modo irrisorio o minimo. La linea
di demarcazione tra l’attività lecita rientrante
nell’esenzione galenica e l’attività illecita in quanto
estranea a tale ambito è stata in buona sostanza identificata
dal Tribunale con la «portata» dell’attività e con le
modalità attraverso le quali viene attuata. Così, il
farmacista per operare legittimamente deve, da un canto,
produrre autonomamente i prodotti galenici che somministra
senza potersi limitare a rivendere quel li acquistati da
soggetti non autorizzati dal titolare a fabbricarli ed anche a
miscelare componenti di per sé oggetto di privativa e,
dall’altro canto, deve mantenere una struttura ed una
organizzazione della produzione nonché della domanda
commerciale non idonea ad apportare a chi sfrutta
legittimamente il brevetto un danno significativo.Un
precedente in questo senso, reso peraltro in sede penale, è
della Pretura di Genova, 17 febbraio 1988, in questa rassegna,
1988, 575. Per un approfondimento in materia si
veda Andrea Astolfi e Paola Perugini «Commerciabilità di
una specialità; tutela brevettuale e autorizzazione sanitaria»,
ivi, 1994, 821. |
(Omissis)
Motivi della decisione
-
non appare oggetto di contestazione l’effettività della condotta di
Polichimica, che avrebbe ceduto quantitativi di ranitidina in polvere
a diversi farmacisti, i quali l’avrebbero impiegata nella
preparazione di prodotti galenici magistrali; emerge pertanto
all’evidenza il carattere squisitamente tecnico-giuridico della
presente lite, che verte tutta sull’interpretazione da dare
all’eccezione alla privativa industriale di cui all’art. 1-3,
lett. b), che le parti stesse hanno definito non inefficacemente «eccezione
galenica»; la trattazione della questione di diritto appare
pregiudiziale ad ogni altra, anche prescindendo dall’effettiva
alienazione, da parte della reclamante, di ranitidina a terzi non
esercenti l’attività di farmacista, come paventano ed ipotizzano le
reclamate, per il suo carattere potenzialmente assorbente;
-
l’assenza di precedenti in tema (se si eccettua la pronunzia,
peraltro resa in sede penale, del Pretore di Genova del 17.2.1988,
prodotta ed allegata agli atti) induce il Collegio ad effettuare in
via preliminare una ricognizione testuale e sistematica della norma
implicata, al fine di acclararne la ratio e consentirne
un’esegesi il più possibile aderente alla supposta intenzione del
legislatore (art. 12-1 disp. prel. c.c.);
-
il dato organico da cui bisogna prendere le mosse è la precisa scelta
di campo del legislatore italiano, al pari di quanto opinato dai
principali sistemi giuridici occidentali, a favore di una tutela di
tipo privativo del trovato industriale; in tal modo si è perseguito
l’obiettivo, di carattere generale, di incrementare e favorire il
progresso tecnologico, incentivando la ricerca con la prospettiva di
un periodo di tempo, naturalmente limitato, per lo sfruttamento
intensivo ed esclusivo delle invenzioni, e per conseguire così la
realizzazione degli investimenti effettuati;
- ciò
è tanto più evidente proprio nel settore dell’industria
farmaceutica ove l’entità e la durata degli investimenti è tale da
aver indotto i legislatori ad introdurre una forma di protezione
aggiuntiva ed ulteriore, attraverso la previsione del su accennato
certificato complementare di protezione [Ccp] (cfr. art. 4bis 1.
inv., interpolato dal d. lgsl. n. 349/1991; v. poi il Regolamento CE
92/1768, e su di un piano più generale l’art. 63-2 lett. b) della
Convenzione sul brevetto europeo [CBE]);
- tale
opzione è stata esplicitamente preferita rispetto a quella, pur fatta
propria da altri ordinamenti, e basata su di una diversa analisi
economica del diritto, di instaurare un regime di assoluta libertà
nello sfruttamento dei trovati, a prescindere dallo scopritore, con
conseguente incentivo alla concorrenza fra operatori situati sullo
stesso livello;
-
a fronte di questa valutazione di politica del diritto stanno
naturalmente gli interessi dei consumatori - utenti finali, che
potrebbero essere danneggiati da una eventuale condotto abusiva del
monopolista, di fatto e di diritto, nello sfruttamento
dell’invenzione, tale da imporre in linea generale un costo di
acquisto troppo elevato, limitando così l’accesso al mercato, o
un’omogeneizzazione ed una standardizzazione eccessiva nella
somministrazione, suscettibile di pregiudicare le istanze dei soggetti
«marginali», o «reietti», con attenzione questa volta specifica ai
trovati farmaceutici;
- la
scelta di valore del legislatore è tuttavia precisa, nel senso di
sacrificare tali interessi, pur senza poterli annullare o
pretermettere completamente, specie dove gli stessi siano forniti di
copertura costituzionale, con riferimento proprio alla loro titolarità
individuale (art. 32 Cost); sarà allora la legislazione pubblicistica
a dover realizzare il giusto contemperamento ed a rimediare la
compromissione potenzialmente realizzata dalla normativa brevettuale,
ad es. con l’incentivazione e l’organizzazione della ricerca,
pubblica e privata, indirizzata anche verso settori non «commerciali»,
oppure con la somministrazione gratuita o a prezzi «politici» dei
prodotti finali, qualora questi siano da ritenersi «essenziali per la
soddisfazione di quei bisogni, anch’essi qualificabili come «primari»;
-
questo quadro è stato del resto presupposto dalla Corte
Costituzionale, all’atto di dichiarare l’incostituzionalità, per
disparità di trattamento, del divieto di brevettazione dei farmaci
contenuto nel previgente art. 14 1. inv. (Corte Cost., 20 marzo 1978,
n. 20), anche per l’irrazionalità che ciò comportava nel sistema;
e tutto ciò anche se nell’ordinamento sopravvive la non
brevettabilità dei metodi terapeutici (art. 12-4 1. inv., art. 52 CBE),
con esclusione dalla privativa la cui ratio oscilla fra
l’assenza in astratto del requisito della industrialità e la
creazione di una franchigia per tutte le applicazioni che seguono alla
produzione del trovato farmaceutico, suscettibile, questo e soltanto,
di brevetto;
-
la ricostruzione sistematica appena condotta conduce già alla
soluzione corretta del problema ermeneutico qui implicato: la lettera
e lo spirito dell’art. 11. inv. sono infatti tali da indurre
l’interprete a scegliere comunque il significato della norma, che si
configura come eccezione ad un principio altrimenti seguito con
costanza dall’ordinamento, più restrittivo, e suscettibile di
armonizzarsi con il sistema;
-
la configurazione dell’«autoproduzione» di farmaci come
fattispecie eccezionale, e da mantenere in ambito operativo ristretta
alle ipotesi di certa integrazione dei presupposti normativi che
giustificano l’esenzione, non deve indurre a chiedersi se il sistema
non sia disarmonico, posto che altrove (art. 91. n. 287/1990) l’autoproduzione
di beni o servizi altrimenti oggetto di monopolio in favore di
specifici soggetti è riguardata dai commentatori e dalla prassi
dell’organo di vigilanza, nella misura in cui non si ponga in
contrasto con diverse esigenze di ordine pubblico, come
l’espressione addirittura di un principio generale; infatti in
quell’ordinamento speciale; che si pone come obiettivo il
raggiungimento di un livello di concorrenza almeno «efficiente» (workable
competition), la stessa esclusiva di produzione è vista come
un’eccezione alle finalità che la legge si propone, mentre
l’esenzione incoraggia comportamenti meno opportunistici da parte
dei monopolista, la cui area di operatività «riservata» viene ad
essere contratta; al contrario nel comparto normativo dei brevetti la
privativa è essa stesso un valore, strumentale al conseguimento di
obiettivi di interesse generale, come si è sinteticamente
tratteggiato nelle righe che precedono;
- ritiene
pertanto il Collegio che le esenzioni descritte nell’art. 1-3 1. inv.
si caratterizzino per una incapacità assoluta o molto ridotta delle
attività contemplate di incidere sulla sfera commerciale del titolare
del brevetto; in ciò si rinviene la reductio ad unum, sotto
l’aspetto teleologico, delle ipotesi elencate;
-
non si può tuttavia condividere il radicale giudizio di «non
commercialità» dei comportamenti in questione, contenuto
nell’autorevole parere pro ventate prodotto dalle società
reclamate; e ciò anche prescindendo dal fatto che in materia
brevettuale il concetto di commercialità si estende ben al di là di
quanto presupposto nell’art. 2195 c.c., per comprendere qualunque
prestazione onerosa a terzi di beni o servizi suscettibili di
riproduzione con caratteri costanti, anche se posta in essere come
elemento di un’attività non imprenditoriale, come ad es. le
professioni liberali; il farmacista che somministra prodotti galenici,
infatti, rientra certamente nel concetto di colui che «produce»
beni, a ciò non risultando ostativo il fatto di non poter produrre in
modo standardizzato e generalizzato, a pena di effettuare
un’indebita riduzione interpretativa del ruolo dell’artigiano (I.
n. 443/1985), cui pure si allude nel parere citato;
-
in realtà le attività elencate nell’art. 1-3 1. inv. sono o
inidonee a collocare il soggetto agente in relazione di
concorrenzialità con il titolare del brevetto, come nel caso degli «atti
compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali», ma
anche degli atti posti in essere «in via sperimentale», dove la
finalizzazione commerciale finale dei comportamenti è indifferente,
dovendosi soltanto accertare lo scopo immediato ed oggettivo degli
atti (cfr. Trib. Milano, 12 giugno 1995): oppure la condotta «esentata»
è suscettibile di incidere astrattamente sul mercato del titolare
della privativa, da parte di un soggetto, come il farmacista, che
diviene sì concorrente, nell’esercizio di un’attività che ha
connotati e fini speculativi, ma in modo marginale e bagatellare,
stanti le caratteristiche oggettive e materiali degli atti resi
leciti, conseguentemente da ritenersi ineludibili;
-
così la preparazione «estemporanea» e «per unità» di
prodotti galenici, se non può elidere il connotato della «professionalità»
(ex art. 2082 c.c.) del farmacista come «commerciante»,
dovendosi valutare gli atti di impresa nel loro collegamento
funzionale e complessivo, senza poterli isolare a fini di
qualificazione dell’intera sequenza che li comprende (dovendosi
altrimenti condannare alla valutazione di non «imprenditorialità»
qualunque appaltatore o prestatore di opere, posto che costui assembli
il risultato della propria attività lavorativa con riferimento
specifico ed individuale alla singola persona che lo ha richiesto come
oggetto del contratto), assicura senza ombra di dubbio al
concessionario della privativa che l’area di incidenza della
suddetta franchigia non lederà il proprio interesse, economico,
all’estrazione dal brevetto del massimo utile conseguibile, se non
in modo irrisorio o minimo; in sostanza non è al profitto di chi la
legge «esenta» che bisogna guardare, con giudizio qualitativo, bensì
all’effetto della riduzione del profitto di chi è titolare di
pretesa esclusiva, alla luce di una valutazione di carattere insieme
qualitativo e quantitativo;
-
in tale direzione conduce ancora la ricognizione sistematica
dell’intero ordinamento, ove ad es., nel contiguo settore delle
opere dell’ingegno, la riproduzione di opere protette, certamente
idonea a ledere le aspettative economiche dell’autore, è consentita
a patto di non comportare un danno rilevante, per i mezzi impiegati
(art. 68-1 1. aut.), e comunque vietando «ogni utilizzazione in
concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti
all’autore» (art. 68-3 1. aut., e v. anche l’art. 9-2 della
Convenzione di unione di Berna);
- dire,
come fa la reclamante, che l’eccezione «galenica», così intesa,
non avrebbe significato, né portata pratica, significa dare per
presupposto, in modo del tutto apodittico, che la ratio della
norma sia più ampia di quella che essa ha realmente, come del resto
segnala da tempo la più accreditata dottrina specializzata; non è
pertanto irrazionale che il farmacista debba produrre autonomamente i
prodotti galenici che somministrata, senza potersi limitare a
rivendere quelli acquistati da soggetti non autorizzati dal titolare a
fabbricarli, od anche a miscelare componenti di per sé oggetto di
privativa; né è irrazionale che in tal modo il farmacista medesimo
non possa fare della maggior parte dei farmaci ormai diffusi nella
farmacopea ufficiale l’oggetto della suddetta attività, senza
trasformarsi in un piccolo «industriale», con dotazione di mezzi ed
investimenti palesemente sproporzionati rispetto al volume del proprio
lavoro; la legge consente a tale soggetto di irrompere nella sfera
riservata al titolare di brevetto proprio presupponendo, e
costringendo l’interprete alla relativa e severa verifica,
un’organizzazione della produzione ed una struttura della domanda
commerciale insuscettibile di apportare a chi sfrutta legittimamente
il brevetto un «danno» significativo; ragionando diversamente,
occorrerebbe dire che sono irrazionali anche gli artt. 11. fall. e
2083 c.c., nella misura in cui impediscono al piccolo imprenditore di
organizzarsi per la produzione industriale e seriale in grande stile,
a pena di esporlo al rischio della sottoposizione al fallimento;
-
perciò anche la predisposizione di mezzi ed apparati idonei a
consentire una produzione standardizzata e su vasta scala di prodotti
galenici, pur materialmente preparati e miscelati all’interno di
farmacie, espelle l’attività così pasta in essere dal novero delle
«utilizzazioni libere» del trovato (e cfr. la fattispecie su cui si
pronunziò Pret. Genova, 17 febbraio 1988); egualmente deve dirsi se a
tal fine il farmacista si approvvigiona da terzi di sostanze protette
da privativa, al fine di bypassare le difficoltà ed i costi del
processo produttivo necessario a sintetizzarle;
-
infondata è poi l’eccezione spiegata dalla reclamante fondata sul
principio di «esaurimento», posto che il concetto può essere a buon
diritto impiegato per quei prodotti legittimamente posti in
commercio (art. 1-2 1. inv.), e quindi non deve trovare applicazione a
quei soggetti, non autorizzati dal titolare, come pacificamente
avviene per Polichimica, che abbiano fabbricato prodotti oggetto di
privativa; non può poi essere la finalità ultima dell’atto
imprenditoriale, che sarebbe quella di porre un diverso soggetto, il
farmacista, in grado di esercitare la propria attività, posto che
pregiudiziale a tale affermazione è la delibazione della liceità
dell’utilizzo di quel trovato da parte del destinatario, valutazione
che è già stata operata con esito negativo, per le motivazioni che
precedono;
- la
situazione cautelare prospettata al G.P.C. deve quindi ritenersi
assistita dal fumus boni iuris, ma riscontri positivi anche
quanto al periculum in mora si ritraggono dalla documentazione
allegata al ricorso introduttivo nella prima fase, nonché dagli atti
esecutivi del sequestro disposto inaudita altera parte; si
ricava così un quadro connotato dalla grande capacità concorrenziale
della Polichimica nei confronti del gruppo Glaxo, grazie alle ingenti
quantità di prodotto alienato che si rinvengono nella contabilità
commerciale, al numero dei clienti ed al grado di diffusione
dell’offerta al pubblico, che si è estrinsecata con mezzi e veicoli
ad alta penetrazione, come pubblicità e pubblicazioni su stampa
specializzata, almeno in apparenza di contenuto tecnico e «disinteressato»,
idonee pertanto ad attrarre in misura considerevole l’attenzione
degli utenti (ciò che fra l’altro rende indispensabile, confermando
la legittimità in parte qua del provvedimento reclamato, la
pubblicazione per estratto dell’ordinanza cautelare sulla stampa
specializzata);
(Omissis)