|
||
| Giurisprudenza Amministrativa |
|
|||
È illegittimo il bando di gara di un comune funzionale alla scelta del socio privato di una società (a responsabilità limitata) costituita per la gestione della farmacia comunale nella parte in cui prevede, tra le cause di esclusione dalla partecipazione alla gara, i titolari di farmacia, il loro coniuge, gli affini ed i parenti entro il sesto grado perché tale esclusione non ha alcuna base normativa. La sussistenza di un rapporto di associazione in partecipazione non impedisce la partecipazione ad una gara indetta da un comune per la scelta del socio privato della s.r.l. costituita per la gestione della farmacia comunale in quanto l'incompatibilità di cui all'art. 8 l. 362 1991 potrà, se del caso, costituirsi solo in caso di aggiudicazione della gara in capo all'interessato conseguentemente tenuto ad effettuare la relativa opzione per l'una o per l'altra sede farmaceutica. (Omissis) Rilevato: che in relazione a secondo ricorso notificato al Comune relativamente allo stesso bando di gara non si configurano ragioni per rinviare la trattazione dell'istanza incidentale qui presentata, tenuto conto che le censure ivi dedotte non coincidono neppure parzialmente con quelle di cui al presente ricorso; che il bando in questa sede impugnato pare illegittimo, siccome privo di base normativa, nella parte in cui esclude che possano partecipare aIl'indetta gara i titolari di farmacia, il coniuge, gli affini ed i parenti fino al 6° grado; che detta conclusione non è contraddetta dalla circostanza, allegata dal Comune nella sua memoria difensiva, che la ricorrente sarebbe associata in partecipazione di altra farmacia, poiché la relativa incompatibilità così come stabilita dall'art. 8 della L. n. 362 del 1991 potrà se del caso costituirsi solo in caso di aggiudicazione della gara in questione all'interessata, conseguentemente tenuta ad effettuare la relativa opzione per l'una o l'altra sede farmaceutica; che la rigida preclusione alla mera partecipazione alla gara pare, pertanto, violare il principio di proporzionalità, trattandosi di prescrizione astrattamente idonea a perseguire il risultato voluto, ma oggettivamente non strettamente necessaria e, comunque, palesemente eccedente il soddisfacimento dell'interesse pubblico considerato; Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21, ultimo comma, della legge 6/12/1971, n. 1034 P.Q.M. accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione (Omissis) |
|
||||||