rassegna di diritto farmaceutico

Anno XXX -N.3 maggio-giugno 1999 pag.490

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Giurisprudenza Amministrativa
 


Poteri del giudice amministrativo nelle controversie per il pagamento dei crediti vantati dalle farmacie nei confronti delle ASL

   
 
TAR CALABRIA - Sezione Reggio Calabria
Ordinanza n. 184 del 24 marzo 1999

Ravalli presidente, Caruso estensore
D.A. (avv. Guerrisi) contro Azienda USL 10 Palmi (n.c.)

Assistenza farmaceutica - Credito vantato da farmacia nei confronti dell'ASL - Istanza per ingiunzione di pagamento in via
cautelare - Emissione del provvedimento da parte del TAR - Legittimazione - Sussistenza

Il Tribunale amministrativo regionale, competente in via esclusiva ex art. 33 d.lgs. 80/98 nella materia del servizio farmaceutico, può emettere un'ordinanza di ingiunzione di pagamento, anche in via cautelare, nei confronti di un'Azienda sanitaria locale per prestazioni farmaceutiche erogate, in applicazione dei principi di cui agli artt. 186 bis ss. c.p.c. e sulla base dell'art. 21 l. 1034/1971, inteso come norma che attribuisce al giudice amministrativo un potere cautelare atipico che si modella e si costruisce variamente a seconda della natura e portata della situazione giuridica dedotta, anche attingendo a istituti processualcivilistici, se idonei e compatibili (1).

Nota (1) Per un commento alla presente ordinanza e a TAR Campania, n. 445/1999, pubblicata qui di seguito, si veda la nota di Annalisa Scalia, in questo numero della rassegna, 427.


(Omissis)

Premesso

che in forza dell'art. 33 D.l.vo 31.3.1998 n. 80 sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti ... al servizio farmaceutico» ed «in particolare, quelle: ...f) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale»;
che in dette materie il successivo art. 35 ha stabilito che il giudice amministrativo può disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto;

Rilevato

che il ricorrente richiede il pagamento, anche in via d'urgenza, delle somme dovute dall'A.S.L. n. 10 per prestazioni farmaceutiche erogate nei mesi di settembre 1998 (L. 19.081.606), ottobre 1998 (L. 25.162.209) e novembre 19989 (L.22.602.544), dalla intimata amministrazione fino ad oggi non corrisposte nonostante la regolare presentazione della documentazione contabile ed il decorso del termine fissato per il pagamento;
che ha allegato al proprio ricorso la predetta documentazione contabile;

Ritenuto

che in sede di giurisdizione esclusiva è consentita l'applicazione in via analogica di istituti e principi del processo civile se compatibili con quelli che informano l'ordinamento processuale della giustizia amministrativa;
che, diversamente opinando, il passaggio delle controversie dal giudice ordinario a quello amministrativo determinerebbe una perdita di tutela effettiva delle situazioni giuridiche soggettive, che si porrebbe in sicuro ed insanabile contrasto con i principi
costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;
che la tutela richiesta dagli interessati in via d'urgenza e fino al 30 giugno 1998 efficacemente accordata dal giudice ordinario, solitamente attraverso il procedimento d'ingiunzione, può nella fattispecie essere riconosciuta in applicazione dei principi di cui all'art. 186 bis e seguenti c.p.c., e pur sempre sulla base dell'art. 21 della legge n. 1034/1971, inteso come norma che attribuisce al giudice amministrativo un potere cautelare atipico, che si modella e costruisce variamente a seconda della natura e portata della situazione giuridica dedotta, anche attingendo ad istituti processualcivilistici, se idonei e compatibili;
che pertanto, la domanda cautelare in esame appare accoglibile, essendo provata attraverso la documentazione in atti la sussistenza del credito, peraltro non contestato dall'amministrazione, e, in considerazione del suo ammontare e della natura essenziale e pubblica del servizio svolto dal ricorrente, anche di un'esigenza di celere risposta ad una domanda di giustizia che non può rimanere insoddisfatta solo perché la giurisdizione è passata da un ordine giurisdizionale ad un altro;
che debba provvedersi a liquidare le spese di questa fase del giudizio, in applicazione dei principi rivenienti dal comb. disp. degli artt. 641, ult. co., e 186 bis e seguenti c.p.c., al fine di assicurare equivalenza dei mezzi di tutela;
che occorra trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura regionale della Corte dei conti di Catanzaro, per l'eventuale seguito di competenza ove la stessa ravvisi profili di danno erariale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ­ Sezione Staccata di Reggio Calabria ­ accoglie l'istanza ed ingiunge all'A.S.L. n. 10 di Palmi il pagamento di L. 66.846.359, per la causale sopra specificata, oltre interessi legali alla data di scadenza all'effettivo soddisfo, nonché delle spese e compensi di questa fase del giudizio, che liquida, previa compensazione del 50% degli stessi, in complessive L. 1.300.000.

(Omissis)

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