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TAR
CALABRIA - Sezione Reggio Calabria
Ordinanza n. 184 del 24 marzo 1999
Ravalli presidente, Caruso estensore
D.A. (avv. Guerrisi) contro Azienda USL 10 Palmi
(n.c.)
Assistenza farmaceutica - Credito vantato da
farmacia nei confronti dell'ASL - Istanza per
ingiunzione di pagamento in via
cautelare - Emissione del provvedimento da parte
del TAR - Legittimazione - Sussistenza |
Il Tribunale
amministrativo regionale, competente in via esclusiva ex
art. 33 d.lgs. 80/98 nella materia del servizio
farmaceutico, può emettere un'ordinanza di ingiunzione
di pagamento, anche in via cautelare, nei confronti di
un'Azienda sanitaria locale per prestazioni farmaceutiche
erogate, in applicazione dei principi di cui agli artt.
186 bis ss. c.p.c. e sulla base dell'art. 21 l.
1034/1971, inteso come norma che attribuisce al giudice
amministrativo un potere cautelare atipico che si modella
e si costruisce variamente a seconda della natura e
portata della situazione giuridica dedotta, anche
attingendo a istituti processualcivilistici, se idonei e
compatibili (1).
| Nota (1) |
Per un commento alla presente
ordinanza e a TAR Campania, n. 445/1999,
pubblicata qui di seguito, si veda la nota di
Annalisa Scalia, in questo numero della rassegna,
427. |
(Omissis)
Premesso
che in forza dell'art. 33 D.l.vo 31.3.1998 n. 80 sono
state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo «tutte le controversie in materia di
pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti ... al
servizio farmaceutico» ed «in particolare, quelle:
...f) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni
genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese
quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale»;
che in dette materie il successivo art. 35 ha stabilito
che il giudice amministrativo può disporre, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il
risarcimento del danno ingiusto;
Rilevato
che il ricorrente richiede il pagamento, anche in via
d'urgenza, delle somme dovute dall'A.S.L. n. 10 per
prestazioni farmaceutiche erogate nei mesi di settembre
1998 (L. 19.081.606), ottobre 1998 (L. 25.162.209) e
novembre 19989 (L.22.602.544), dalla intimata
amministrazione fino ad oggi non corrisposte nonostante
la regolare presentazione della documentazione contabile
ed il decorso del termine fissato per il pagamento;
che ha allegato al proprio ricorso la predetta
documentazione contabile;
Ritenuto
che in sede di giurisdizione esclusiva è consentita
l'applicazione in via analogica di istituti e principi
del processo civile se compatibili con quelli che
informano l'ordinamento processuale della giustizia
amministrativa;
che, diversamente opinando, il passaggio delle
controversie dal giudice ordinario a quello
amministrativo determinerebbe una perdita di tutela
effettiva delle situazioni giuridiche soggettive, che si
porrebbe in sicuro ed insanabile contrasto con i principi
costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;
che la tutela richiesta dagli interessati in via
d'urgenza e fino al 30 giugno 1998 efficacemente
accordata dal giudice ordinario, solitamente attraverso
il procedimento d'ingiunzione, può nella fattispecie
essere riconosciuta in applicazione dei principi di cui
all'art. 186 bis e seguenti c.p.c., e pur sempre sulla
base dell'art. 21 della legge n. 1034/1971, inteso come
norma che attribuisce al giudice amministrativo un potere
cautelare atipico, che si modella e costruisce variamente
a seconda della natura e portata della situazione
giuridica dedotta, anche attingendo ad istituti
processualcivilistici, se idonei e compatibili;
che pertanto, la domanda cautelare in esame appare
accoglibile, essendo provata attraverso la documentazione
in atti la sussistenza del credito, peraltro non
contestato dall'amministrazione, e, in considerazione del
suo ammontare e della natura essenziale e pubblica del
servizio svolto dal ricorrente, anche di un'esigenza di
celere risposta ad una domanda di giustizia che non può
rimanere insoddisfatta solo perché la giurisdizione è
passata da un ordine giurisdizionale ad un altro;
che debba provvedersi a liquidare le spese di questa fase
del giudizio, in applicazione dei principi rivenienti dal
comb. disp. degli artt. 641, ult. co., e 186 bis e
seguenti c.p.c., al fine di assicurare equivalenza dei
mezzi di tutela;
che occorra trasmettere gli atti del presente giudizio
alla Procura regionale della Corte dei conti di
Catanzaro, per l'eventuale seguito di competenza ove la
stessa ravvisi profili di danno erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie l'istanza
ed ingiunge all'A.S.L. n. 10 di Palmi il pagamento di L.
66.846.359, per la causale sopra specificata, oltre
interessi legali alla data di scadenza all'effettivo
soddisfo, nonché delle spese e compensi di questa fase
del giudizio, che liquida, previa compensazione del 50%
degli stessi, in complessive L. 1.300.000.
(Omissis)
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