TAR SICILIA —
Sezione
I
Sentenza n. 1196
del l~ giugno 1999
Castiglione
presidente, Iannini estensore
Belli (avv. Bianco)
contro Assessorato regionale per la Sanità della Regione
Sicilia
(avv. Stato), Comune di Palermo (n.c.) e AUSL n. 6 di Palermo (avv.
Benardini)
Pianta
organica — Revisione — Avviso di inizio procedimento — Art.7
I. 241/90 e art. 8 l.r. Sicilia n.10/91 — Provvedimento generale
di pianificazione— Art. 13 1. 241/90 ed art. 14 l.r. Sicilia n.
10/91 - Obbligo — Non sussiste
Pianta
organica — Revisione — Decentramento — Spostamento di sede
farmaceutica in quartiere periferico — Art. 1 1. 475/1968 -
Criterio demografico — Numero di abitanti per ciascuna sede
coinvolta — Rilevanza c.d. popolazione fluttuante — Valutazione
ampiamente discrezionale —Legittimità
Pianta
organica — Revisione — Decentramento — Trasferimento di sede
farmaceutica in quartiere periferico — Art. 5, co. 2, 1.
362/1991 - Assenza di nuovi insediamenti abitativi — Obbiettivo di
riequilibrio nella distribuzione delle sedi farmaceutiche —
Effettive esigenze dell’assistenza — Valutazione ampiamente
discrezionale — Legittimità
Il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie
e riconducibile al novero dei provvedimenti generali di
pianificazione, individuati all’art. 13 Legge n. 241/90 e
all’art. 14 l.r. Sicilia uz. 10/9], per i quali non
sussiste l’obbligo di avviso dell’inizio del procedimento
previsto dagli artt. 7 e 8 delle suddette leggi.
Se l‘Amministrazione ha ritenuto di derogare al
tendenziale criterio quantitativo che assegna a ciascuna sede
farmaceutica 4000 abitanti, consentendo l’apertura di più
farmacie nel centro storico cittadino in ragione del maggiore
afflusso di popolazione non residente proveniente da altre zone
della città per ragioni di lavoro (cd. popolazione fluttuante), ciò
non significa che una contraria disposizione debba necessariamente
essere adottata per i quartieri periferici, consentendo
l’esercizio di sedi farmaceutiche con numero di residenti molto
superiore a quello di legge, in ragione del fatto che l’attività
lavorativa degli abitanti del quartiere si svolge altrove: si
tratta, infatti, di valutazioni ampiamente discrezionali, adottate
con riferimento a situazioni del tutto differenti, che risultano
legittimamente assunte, se fondate su congrua istruttoria dei dati
demografici.
Il
provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, che
prevede il trasferimento di una sede farmaceutica dal centro storico
della città ad un popoloso quartiere periferico, è legittimamente
assunto anche a prescindere da fenomeni più o meno circoscritti di
migrazione della popolazione e realizzazione di nuovi insediamenti
abitativi, purché diretto a riequilibrare il numero
di
esercizi sul territorio rispetto alle effettive esigenze di
assistenza.