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farmaceutico

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Giurisprudenza Amministrativa

 
 
 Il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, che prevede il trasferimento di una sede farmaceutica dal centro storico della città ad un popoloso quartiere periferico, è legittimamente assunto anche a prescindere da fenomeni più o meno circoscritti di migrazione....

TAR SICILIA Sezione I

Sentenza n. 1196 del l~ giugno 1999

 

Castiglione presidente, Iannini estensore

Belli (avv. Bianco) contro Assessorato regionale per la Sanità della Regione

Sicilia (avv. Stato), Comune di Palermo (n.c.) e AUSL n. 6 di Palermo (avv. Benardini)

  

Pianta organica — Revisione — Avviso di inizio procedimento — Art.7 I. 241/90 e art. 8 l.r. Sicilia n.10/91 — Provvedimento generale di pianificazione— Art. 13 1. 241/90 ed art. 14 l.r. Sicilia n. 10/91 - Obbligo — Non sussiste

 Pianta organica — Revisione — Decentramento — Spostamento di sede farmaceutica in quartiere periferico — Art. 1 1. 475/1968 - Criterio demografico — Numero di abitanti per ciascuna sede coinvolta — Rilevanza c.d. popolazione fluttuante — Valutazione ampiamente discrezionale —Legittimità

Pianta organica — Revisione — Decentramento — Trasferimento di sede farmaceutica in quartiere periferico — Art. 5, co. 2, 1. 362/1991 - Assenza di nuovi insediamenti abitativi — Obbiettivo di riequilibrio nella distribuzione delle sedi farmaceutiche — Effettive esigenze dell’assistenza — Valutazione ampiamente discrezionale — Legittimità

 

Il  provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie e riconducibile al novero dei provvedimenti generali di pianificazione, individuati all’art. 13 Legge n. 241/90 e all’art. 14 l.r. Sicilia uz. 10/9], per i quali non sussiste l’obbligo di avviso dell’inizio del procedimento previsto dagli artt. 7 e 8 delle suddette leggi.

 Se l‘Amministrazione ha ritenuto di derogare al tendenziale criterio quantitativo che assegna a ciascuna sede farmaceutica 4000 abitanti, consentendo l’apertura di più farmacie nel centro storico cittadino in ragione del maggiore afflusso di popolazione non residente proveniente da altre zone della città per ragioni di lavoro (cd. popolazione fluttuante), ciò non significa che una contraria disposizione debba necessariamente essere adottata per i quartieri periferici, consentendo l’esercizio di sedi farmaceutiche con numero di residenti molto superiore a quello di legge, in ragione del fatto che l’attività lavorativa degli abitanti del quartiere si svolge altrove: si tratta, infatti, di valutazioni ampiamente discrezionali, adottate con riferimento a situazioni del tutto differenti, che risultano legittimamente assunte, se fondate su congrua istruttoria dei dati demografici.

 Il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, che prevede il trasferimento di una sede farmaceutica dal centro storico della città ad un popoloso quartiere periferico, è legittimamente assunto anche a prescindere da fenomeni più o meno circoscritti di migrazione della popolazione e realizzazione di nuovi insediamenti abitativi, purché diretto a riequilibrare il numero di esercizi sul territorio rispetto alle effettive esigenze di assistenza.

 

 

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