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| TAR LOMBARDIA -
Sezione I Sentenza
n. 49 deI 4 gennaio 1999
Vacirca presidente,
Cogliani estensore
F. (avv.ti Cavallaro e
Duchi) contro Regione Lombardia (avv. Pujatti)
S.S.N. - Convenzione
farmaceutica - Attestazione ricevuta prescrizioni
-Contestazione rimborso ricette - Onere e
modalità - Principi di buona fede contrattuale,
di trasparenza dellazione amministrativa e
di certezza dei rapporti giuridici - Fattispecie
- Violazione - Diritto al rimborso - Sussiste
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E infondata la
pretesa dell Amministrazione che, dopo aver
attestato l avvenuta ricezione delle prescrizioni
da parte del titolare della farmacia ad aver rimborsato
il relativo importo, provveda successivamente a
trattenere in compensazione la stessa prestazione a
seguito del risultato negativo di un controllo meramente
quantitativo delle ricette, il tutto a distanza di un
lunghissimo periodo di tempo a quando ormai è diventata
impossibile ogni controdeduzione da parte del farmacista
sussistendo il diritto di questultimo al rimborso
della ricetta. Infatti, pur nel silenzio della
Convenzione farmaceutica a riguardo, i rapporti tra
Amministrazione concedente, da una parte, e farmacista
concessionario, dallaltra, allorché si discuta
dellesecuzione dei reciproci obblighi e diritti
secondo lo schema privatistico convenzionale, trovano
concreta disciplina nellosservanza del principio
generale della buona fede contrattuale nonché nel
rispetto, in ogni caso, dei superiori criteri di
trasparenza dellazione amministrativa e di certezza
nei rapporti giuridici, che nel caso di specie risultano
concretamente violati.
(Omissis).
Motivi della decisione
(Omissis).
2.Dallesame degli atti appare con evidenza che la
ricorrente consegnò ormai quattro anni fa lelenco
delle 515 prescrizioni con un pacco contenente le stesse.
Al momento della ricezione la USSL non procedette al
controllo neppure quantitativo delle ricette e trasmise
il tutto alla società incaricata dalla Regione previa
apposizione del timbro "per ricevuta salvo
controllo". Tale dicitura "salvo
controllo" in vero non può significare ciò che è
affermato dalla ricorrente ovvero non può riferirsi al
controllo qualitativo sulla prescrivibilità dei farmaci
che attiene evidentemente alla stessa Regione e pertanto
ad una fase successiva. Sulla base ditale considerazione
deve pertanto dedursi con certezza che anche il controllo
sulla corrispondenza numerica delle ricette avveniva non
dinanzi alla rappresentante della farmacia,
immediatamente al momento della consegna, ma in un
momento successivo.
Da ciò lamministrazione farebbe derivare la
mancanza della certezza in ordine alla consegna di tutte
le prescrizioni elencate e nella specie della ricetta
risultata mancante. Lassenza della prescrizione
sarebbe stata accertata a distanza di quattro anni con il
conseguente addebito della somma in contestazione a
carico della farmacia.
Ma se si deve condividere la ricostruzione dei fatti
così come operata dallamministrazione con
lattribuzione del giusto significato al timbro
apposto dalla USSL, non si può addivenire alla
conclusione sopra esposta.
3. Se non deve trovare esame per la soluzione della
presente controversia lapplicabilità delle norme
processualcivilistiche invocate da parte ricorrente,
dovendo ritenersi ormai la questione irrilevante ai fini
della decisione del merito, tuttavia, la devoluzione al
giudice amministrativo di tutte le controversie in
materia di pubblici servizi, e, pertanto, nella specie in
materia di servizio farmaceutico, in sede di
giurisdizione esclusiva, pone allinterprete il
problema dellapplicazione delle norme
privatistiche, in materia contrattuale, alla fattispecie
in esame.
Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione in
materia di rapporti tra amministrazione e farmacie in
merito alla corresponsione dei compensi per
lerogazione del servizio di dispensazione dei
farmaci convenzionati, risulta affermato il principio
secondo cui il rapporto intercorrente tra USL e farmacie,
per lerogazione della detta assistenza sanitaria,
sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi degli
artt. 43 e 48 della L. n. 833 del 23.12.1978, si inquadra
nello schema della concessione di pubblico servizio
(Cass. civ. SS.UU. 9.11.1992 n. 12077).
Ne consegue che pertanto la fattispecie è complessa.
Schematicamente nella concessione di pubblico servizio
con cui il concessionario è autorizzato ad esercitare
lattività di cui il potere pubblico ha assunto la
gestione sono rinvenibili due momenti, da un lato quello
pubblicistico in cui lautorità si determina a
deliberare laffidamento in concessione,
dallaltro quello negoziale con cui il programma
trova attuazione in uno schema privatistico tra
amministrazione e concessionario, ovvero la convenzione.
Tale convenzione si pone quale negozio bilaterale
attraverso cui la parti determinano le varie posizioni
soggettive, ovvero linsieme dei diritti ed obblighi
inerenti al rapporto ed il privato si obbliga a gestire
il servizio secondo le regole che amministrazione
determina.
Il rapporto tra concessionario e concedente risulta
pertanto regolato da un negozio riconducibile allo schema
convenzionale privatistico, seppure con la permanenza di
specifici poteri di controllo da parte
dellamministrazione in difesa e tutela
dellinteresse pubblico posto a fondamento del
servizio
Nella specie alla luce delle norme di cui alla L. n. 833
istitutiva del servizio sanitario nazionale il rapporto
con le farmacie risulta disciplinato dallAccordo
collettivo nazionale recepito nel D.P.R. 21.2.1989 n. 94,
che pur prevedendo le modalità di verifica da parte
delfamministrazione della corrispondenza tra le ricette
consegnate dalla fàrmacia alla USSL non dispone nulla in
merito ai tempi di siffatta verifica ed in ordine alla
comunicazione della irregolarità.
Di contro la nuova normativa contenuta nellaccordo
ora vigente di cui al D.P.R. 8.7.98 n. 371, che dispone
che i controlli debbano essere effettuati "entro un
anno dalla data di consegna da parte della farmacia, per
la decadenza della contestazionon può ritenersi
applicabile alla fattispecie in esame poiché la consegna
delle prescrizioni risale al 1994 in vigenza pertanto
dellaccordo precedente
Si pone allora il problema di contemperare due
contrapposti interessi, da un lato quello della farmacia
concessionaria del servizio al rimborso per la
dispensazione del farmaco di cui alla prescrizione andata
asseritamente dispersa, dallaltro linteresse
pubblico al controllo sia sulleffettiva
corrispondenza della spesa pubblica alla dispensazione
reale del farmaco che alla verifica dellidoneità
della regolarità della prescrizione stessa.
In assenza di specifiche disposizioni non può pertanto
che farsi ricorso ai principi generali
dellordinamento.
4. Sovvengono allora dapprima le norme che regolano i
rapporti tra privati in materia contrattuale. Ed il
richiamo a siffatte norme non appare ultroneo se si
evidenzia quanto sopra detto in merito alla sussistenza
di un rapporto negoziale tra concedente e concessionario
relativamente a diritti ed obblighi della convenzione.
Eccepisce lamministrazione di non poter rimborsare
alla farmacia la somma corrispondente al farmaco
asseritamente dispensato come convenzionato, mancando in
primo luogo la prova della effettiva erogazione dello
stesso.
Orbene deve rilevarsi come la pubblica amministrazione
qualora si avvalga di convenzioni formulate sul modello
privatistico è tenuta, al pari del contraente privato,
allosservanza del principio generale della buona
fede. Pertanto, nella fattispecie in esame, poiché
lamministrazione eccepisce la mancata prova
delladempimento relativamente allerogazione
del servizio ovvero alla dispensazione del farmaco
convenzionato a sostegno del rifiuto della corresponsione
della somma corrispettiva, al giudice spetta
unindagine sulla contrarietà o meno alla buona
fede di siffatto rifiuto.
Ciò posto, anche se il controllo sulle prescrizioni
doveva avvenire in relazione allaspetto contabile
nonché alla regolarità delle stesse ad opera della Soc.
incaricata e dalla Regione, lamministrazione non
poteva soprassedere di ben quattro anni
nelleffettuazione del mero controllo della
corrispondenza numerica delle ricette consegnate con
quanto indicato nellelenco allatto della
dazione alla USSL.
Seppure nella non immediatezza della consegna, il visto
"per ricevuta salvo controllo"non poteva che
significare che la USSL incaricata a ricevere il plico
delle ricette doveva sollecitamente provvedere a contare
le prescrizioni consegna te, non potendo altrimenti avere
alcun significato il timbro di ricevuta apposto dalla
USSL. Essendo la USSL specificamente incaricata a
ricevere il plico dal titolare della farmacia per
consegnano alla Regione o alla società da questa
incaricata non si può ritenere che il responsabile del
servizio sia esente da qualsivoglia responsabilità nella
verifica della corrispondenza numerica, pur esulando dai
suoi compiti la verifica sotto il profilo della
regolarità, sussistendo altrimenti un rischio
irragionevole sul titolare della farmacia
delleventuale smarrimento delle prescrizioni, pur
essendo le stesse passate sotto la disponibilità di
altri, che nella specie sono incardinati in una struttura
pubblica.
La sussistenza della buona fede nel rifiuto di
corresponsione della somma per il farmaco convenzionato
dispensato può ritenersi esistente laddove il
comportamento non sia contrastante con i generali
principi di correttezza e lealtà, ovvero risulti
ragionevole e logico in senso oggettivo.
Appare evidente come il rimandare anche il controllo
quantitativo sulle prescrizioni consegnate ad un tempo
successivo di ben quattro anni non può ritenersi
corrispondente a quei canoni di buona fede sopra
evidenziati, in primo luogo poiché elimina ogni
possibilità per la controparte, cioè il concessionario,
di opporre alcunché alla verifica o di controllare la
documentazione a sua disposizione e la stessa veridicità
di quanto opposto.
4. Del resto la ricostruzione sin qui sostenuta non si
scontra avverso i generali principi di diritto
amministrativo posti a tutela dellinteresse
pubblico.
In vero, se a fronte del diritto del concessionario a
vedersi rimborsare le somme corrispondenti al farmaco
distribuito come convenzionato si pone linteresse
pubblico alla giustificazione della spesa e pertanto alla
corrispondenza della stessa ad una prescrizione regolare
per il servizio sanitario, deve rilevarsi come i generali
principi che regolano lazione amministrativa
richiedono, ormai per disposizione legislativa, che la
stessa sia esercitata in termini di trasparenza nella
tutela dei superiori interessi di buon andamento e della
certezza dei rapporti giuridici.
Tali principi che sono posti a cardine
dellattività procedimentale della pubblica
amministrazione non possono non trovare applicazione
anche nella fattispecie in esame. Infatti seppure i
rapporti tra pubblica amministrazione concedente e
concessionario devono ritenersi sostanzialmente
svolgentisi su un piano privatistico, linsieme dei
compiti particolari che vengono svolti dalle strutture
pubbliche di controllo e di verifica sono pur sempre
espressione di attività amministrativa e pertanto non
svincolati dalle regole della stessa.
Ne consegue, che appaiono, nel caso in oggetto, violati i
generali canoni di trasparenza dellazione
amministrativa laddove lamministrazione e per essa
la USSL attesta con un timbro lavvenuta ricezione
delle prescrizioni da parte del titolare della farmacia e
proceda ad erogare la prestazione corrispondente e poi
dopo un lunghissimo periodo, quando ormai è divenuta
impossibile ogni controdeduzione da parte del
concessionario, provveda a ritrattenere in compensazione
la stessa prestazione a seguito del risultato negativo
del controllo meramente quantitativo delle ricette.
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