rassegna di diritto farmaceutico

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Giurisprudenza Amministrativa
 


Con la revisione del la pianta organica le sedi farmaceutiche soprannumerarie ed ancora vacanti devono sempre essere soppresse

   
 
TAR SARDEGNA

Sentenza n. 1050 del 5 ottobre 1998

Sassu presidente. Atzeni estensore M. ed altri (avv.ti Astolfi, Lombardo e Mattana) contro Regione Autonoma della Sardegna ed Assessorato regionale all ’ Igiene e Sanità (avv. Palmas e Contu) e altro

Pianta organica - - Revisione - art. I I. 475/68 - Mancato rispetto parametri demografici - Sede farmaceutica soprannumeraria e vacante - Art. 380 T.U.LL.SS. - Soppressione - Necessità

Pianta organica - Revisione - Sede farmaceutica soprannumeraria e vacante - Art. 380 T.U.LL.SS. - Soppressione - Necessità - Contraria valutazione discrezionale - Aspettative dei concorrenti aspiranti alla sede - Esigenze dell’assistenza farmaceutica - Non sussiste

Nel procedere a//a revisione della pianta organica delle farmacie, obbligatoria con cadenza biennale ai sensi dell’ art. 2 della legge 475/1968, l’Amministrazione deve senz’altro provvedere alla soppressione delle sedi prive di titolari, che risultino soprannumerarie in base al rapporto con la popolazione residente, essendo pertanto illegittimo il provvedimento di revisione che ha omesso il provvedimento in tal senso.

L’ari. 380 del T. U.LL.SS. non lascia all’ Amministrazione alcun residuo spazio discrezionale, tale da rendere possibile e legittima la mancata soppressione delle sedi soprannumerarie vacanti, poiché la norma consente l’eccezionale mantenimento della sede farmaceutica in pianta organica, solo nel caso in cui essa risulti assegnata ad un titolare ed a tutela del diritto di quest’ultimo, non essendo quindi d’ostacolo alla necessaria soppressione della sede vacante in soprannumero né lo svolgimento del concorso, né l’esigenza di meglio strutturare l’assistenza farmaceutica sul territorio, dovendo quest’ultima essere perseguita ridisegnando le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche nel rispetto dei parametri vigenti al momento dell’adozione del relativo provvedimento (1).

Motivi della decisione

Lamentano principalmente i ricorrenti che l’Assessore Regionale all’Igiene e Sanità nel disporre la revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Cagliari non avrebbe correttamente calcolato il rapporto fra le sedi previste e la popolazione nell’ambito del Comune di Cagliari; l’Assessore avrebbe quindi omesso di ridurre il numero delle sedi farmaceutiche del capoluogo in proporzione alla sua popolazione.

I ricorsi in esame sono fondati, nei termini di cui appresso.

La popolazione della città di Cagliari secondo i dati ISTAT considerati al fine della predisposizione del provvedimento impugnato risulta pari a 178.063 abitanti, notevolmente ridotta dopo la precedente rilevazione a seguito del distacco della frazione di Monserrato. Tale cifra è quella riportata nel corpo del provvedimento.

Il proponente il secondo ricorso osserva che il dato è stato accertato in violazione dell’art. 1, comma primo, del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, il quale impone di rivedere la pianta organica sulla base della popolazione residente nell’anno precedente quello in cui si provvede alla revisione; ed invero dalle premesse del provvedimento impugnato risulta che l’Amministrazione ha accertato la popolazione residente nei diversi comuni della Provincia al 31/12/1993.

La questione imporrebbe di disporre incombenti istruttori per accertare se la popolazione della città di Cagliari è cambiata in misura significativa nel periodo di tempo in considerazione, in tal modo accertando l’interesse all’accoglimento della doglianza.

Ritiene il Collegio di poter prescindere dal suo esame, evitando di ritardare la definizione della controversia, in quanto i ricorsi, come già anticipato, sono fondati sotto il profilo, adeguatamente satisfattivo, esposto in narrativa al punto 1).

Ed invero ai sensi dell’art. 1 della legge 22 aprile 1968, n. 475, come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, la popolazione residente nel comune considerato (nella specie, come riferito, 178.063 abitanti) deve essere diviso per 4.000 per ottenere il rapporto ottimale fra farmacie ed abitanti; si ricava in tal modo la cifra di 44,5 15.

Il resto deve essere preso in considerazione essendo superiore al 50%.

Il rapporto ottimale fra popolazione e Sedi farmaceutiche del quale tenere conto nella presente fattispecie conduce quindi all’individuazione di quarantacinque sedi.

11 provvedimento impugnato indica cinquantatrè sedi esistenti e quarantacinque previste nel territorio di Cagliari (compresa la frazione di Pirri).

In punto di diritto, la controversia si sostanzia nella definizione del margine di discrezionalità del quale dispone l’Amministrazione nell’applicazione dell’art. 380, secondo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il quale prevede il graduale assorbimento delle farmacie che risultino in soprannumero nella pianta organica con l’accrescimento della popolazione o per effetto della chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.

L’Amministrazione ha ritenuto di poter agire in base a sue valutazioni discrezionali; avendo quindi ravvisato delle motivazioni di interesse pubblico alla copertura delle sedi in soprannumero, le ha mantenute nella pianta organica.

Osserva il Collegio come l’Amministrazione non abbia fornito la giustificazione del proprio operato.

Inoltre, il provvedimento impugnato indica solo due sedi in soprannumero, mentre in realtà devono essere considerate tali tutte le sedi previste in eccesso rispetto a quelle del rapporto ottimale con la popolazione (conseguentemente, otto sedi).

Comunque, il ragionamento dell’Amministrazione non è condivisibile.

L’art. 380, secondo comma, sopra richiamato impone l’assorbimento delle farmacie in soprannumero mediante riassorbimento o soppressione.

Nella fattispecie non può darsi luogo a riassorbimento delle farmacie di cui si tratta secondo il disposto della prima parte dell’articolo in commento, mancando l’accrescimento della popolazione che lo legittimerebbe.

Nè può essere sostenuto che le farmacie in questione debbano essere mantenute in soprannumero fino al momento, futuro ed incerto se non del tutto improbabile, nel quale la popolazione avrà raggiunto una dimensione tale da assorbirle.

Tale interpretazione svuoterebbe infatti di qualsiasi significato tutto il sistema delle piante organiche, dimensionate in base al numero dei residenti; la disposizione ha quindi un evidente significato transitorio, legato alla prima attuazione del testo unico nel quale è inserita, e specificatamente del primo comma dello stesso articolo 380.

La seconda parte della norma in discussione, laddove subordina il riassorbimento alla chiusura delle farmacie risultate in soprannumero, consente, "a contrariis", di riscontrare l’unico impedimento all’eliminazione delle farmacie soprannumerarie, costituito dal fatto che queste siano attualmente coperte quando viene riscontrata la soprannumerarietà.

Può quindi essere conclusivamente affermato che l’Amministrazione, nel

procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie, obbligatoria, con cadenza biennale, ai sensi dell’art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, deve provvedere alla soppressione delle sedi che risultino soprannumerarie in base al rapporto con la popolazione residente.

L’unica circostanza che impone di non sopprimere la farmacia in soprannumero è data dalla sua attuale assegnazione ad un esercente.

Applicando le suesposte argomentazioni al caso di specie deve rilevarsi conìe sia pacifico che delle otto farmacie in effettiva situazione di soprannunìerarietà cinque (le sedi 33, 36, 39, 42 e 49) non sono attualmente coperte.

Da ciò consegue che l’Amministrazione ben poteva ripristinare il rapporto ottimale riducendo le sedi farmaceutiche a quarantotto.

Il provvedimento impugnato si appalesa quindi illegittimo, e deve essere annullato.

Alla soluzione non è di ostacolo il fatto che penda il procedimento per l’assegnazione della sede in soprannumero, e quindi l’affidamento ingenerato al riguardo nei concorrenti, in quanto questi si trovano nella stessa situazione giuridica di chi partecipi a concorso a pubblico impiego, la cui aspettativa legittimamente recede di fronte all’eventuale esigenza dell’Amministrazione di sopprimere il posto originariamente messo a concorso.

Quanto all’esigenza di meglio strutturare l’assistenza nel territorio, questa dovrà essere perseguita ridisegnando le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, nel rispetto dei parametri numerici vigenti al momento dell’adozione del relativo provvedimento.

I ricorsi in epigrafe devono in conclusione essere accolti, annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui individua, in soprannumero, le sedi ancora scoperte in eccedenza rispetto al numero di quarantacinque.

(Omissis).

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