rassegna di diritto farmaceutico

Anno XXX -N.3 maggio-giugno 1999 pag.507

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Giurisprudenza Amministrativa
 

 

Il dispensario si estingue automaticamente se una farmacia è in esercizio nella sua sede
 

TAR MARCHE

Sentenza n. 1147 del 16 ottobre 1998 (*)

Venturini presidente, Mauzi estensore

Comune di Grottazzolina (avv. Romanucci) contro Regione Marche (avv.ti Cocu e Gentile) e altri

Dispensario - Presupposto per l'apertura - Art. 6 l. 362/91 - Farmacia non aperta - Trasferimento nella sede e nei locali del dispensario della farmacia principale - Automatica estinzione del dispensario - Sussiste - Trasferimento del dispensario - Impossibilità - Avvio di una nuova procedura per l'apertura - Necessità

Poiché il presupposto per l'apertura di un dispensario farmaceutico ai sensi dell'art. 6 l. 362/91 è l'esistenza in pianta organica di una farmacia pubblica o privata non aperta e, quindi, non in esercizio, il trasferimento nella sede del dispensario, e nei suoi locali, della farmacia principale comporta una automatica estinzione del dispensario. Pertanto, l'attivazione di altro eventuale dispensario dovrà essere oggetto di un autonomo procedimento istitutivo preordinato a verificare la sussistenza delle carenze del servizio e delle condizioni richieste dalla legge per la sua eventuale attivazione.

(Omissis)

Motivi della decisione

1) Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, ai sensi dell'art. 52 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, richiamato dall'art. 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, onde pervenire alla loro decisione con unica sentenza.

2) Il primo ricorso (n. 178/1997) è improcedibile per cessata materia del contendere, in quanto l'atto regionale con il medesimo impugnato è stato caducato con la successiva deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 1273 del 19.5.1997, oggetto di impugnativa con il secondo ricorso all'esame del Collegio.

Per cui, per effetto della disposta revoca della precedente delibera che aveva formalizzato la chiusura del dispensario farmaceutico ubicato in località Papa Giovanni del Comune di Grottazzolina, di fatto è venuta a risultare giuridicamente ripristinata la istituzione del preesistente esercizio secondario di somministrazione di medicinali, la cui localizzazione territoriale è rimessa all'Autorità sanitaria locale ex art. 25 della L. R. Marche 31 marzo 1982, n. 7.

Ne consegue il venir meno dell'interesse del ricorrente Comune di Grottazzolina a sindacare gli atti regionali che avevano disposto la soppressione del suddetto dispensario, atteso il riferito ripristino della sua istituzione da parte della stessa autorità regionale, in senso conforme alla istanza degli organi comunali che ha determinato sul piano processuale la improcedibilità della iniziativa giudiziaria che occupa per cessata materia del contendere.

3) Passando all'esame del secondo ricorso (n. 866/1997 R.G.), va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità opposta dal resistente Comune di Grottazzolina in relazione alla asserita carenza di interesse del ricorrente farmacista titolare a sindacare l'atto regionale che acclara il ripristino del dispensario farmaceutico, attesa la possibilità per il medesimo di acquisirne la gestione in caso di sua diversa localizzazione.

(Omissis)

3/A) Passando all'esame del merito, fondato va valutato il dedotto profilo di censura preordinato a denunciare la violazione dell'art. 6 della L. 6 novembre 1991, n. 362, che fa divieto di procedere all'apertura di nuovi dispensari farmaceutici nei comuni dotati di farmacia privata o pubblica regolarmente aperta.

A seguito delle modifiche apportare all'art. 1 della L. 8 marzo 1968, n. 221, dal richiamato art. 6 della L. n. 362 del 1991, presupposto per l'apertura di un dispensario farmaceutico è l'esistenza in pianta organica di una farmacia pubblica o privata non aperta e quindi non in esercizio (TAR Calabria, 15 marzo 1995, n. 480).

In precedenza, la istituzione nei comuni classificati rurali, con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti, di esercizi farmaceutici secondari, quali vengono considerati i dispensari, poteva avvenire anche nel caso di semplice mancanza di farmacie nelle frazioni, mentre, in vigenza della attuale normativa, la apertura di una farmacia prevista nella pianta organica comunale preclude la istituzione di dispensari nello stesso territorio comunale, dovendo il servizio di somministrazione dei farmaci essere assicurato dal solo esercizio principale.

Ciò posto, è evidente che l'entrata in vigore della nuova accennata disciplina legislativa non ha determinato la soppressione degli eventuali dispensari farmaceutici esistenti nei comuni rurali, ancorché dotati di esercizio farmaceutico principale funzionante, i quali continuano a svolgere il relativo servizio, attesa la mancanza di disposizioni normative preordinate a stabilire la cessazione della loro attività.

Per cui, nel rispetto del principio di irretroattività della legge affermato nell'art. 11 delle preleggi, bisogna convenire che il richiamato innovativo presupposto per la istituzione dei dispensari farmaceutici viene ad operare soltanto per il futuro.

Tuttavia, qualora vengano meno i presupposti di fatto e di diritto che avevano giustificato in precedenza la istituzione di dispensari per garantire la regolare somministrazione di prodotti medicinali in zone del territorio comunale decentrate rispetto alla sede dell'esercizio farmaceutico principale previsto nella pianta organica, ritiene il Collegio che, indipendentemente da un provvedimento amministrativo che acclari la cessazione dell'attività del punto vendita periferico, esso venga a subire una automatica estinzione, soprattutto allorquando nella stessa frazione sede dell'esercizio secondario e nei suoi stessi locali di vendita venga trasferito la farmacia principale, come si è verificato appunto nel caso che occupa.

Per cui, è evidente che in tale ipotesi, l'Autorità che ha consentito il trasferimento della farmacia nella stessa località sede di dispensario ha inteso indirettamente procedere alla soppressione di quest'ultimo, la cui istituzione, va ricordato, era all'origine finalizzata a porre rimedio alla esigenze dei residenti nella popolosa frazione Papa Giovanni XXIII.

Ne consegne che, con la concentrazione dell'esercizio farmaceutico principale del comune nei locali del dispensario della frazione, le necessità della popolazione della località periferica risultano soddisfatte dalla nuova farmacia, determinando il venir meno del vecchio armadio farmaceutico il quale, proprio perché estinto, non può essere trasferito in diversa zona del territorio comunale a discrezione dell'Autorità sanitaria locale, in quanto l'attivazione di altro eventuale dispensario deve essere oggetto di autonomo procedimento istitutivo, preordinato a verificare la sussistenza delle carenze del servizio e delle condizioni richieste dalle legge per la sua eventuale attivazione.

Ciò posto, quand'anche si volesse qualificare la impugnata delibera regionale come atto autorizzatorio alla istituzione di un nuovo dispensario nel centro storico del Comune, una tale determinazione sarebbe comunque da ritenere in contrasto con il sopravvenuto quadro normativo di riferimento di cui all'art. 1 della L. n. 221 del 1968, come modificato dall'art. 6 della L. n. 362 del 1991, il quale, come si è avuto modo di precisare, fa divieto di istituire dispensari nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, qualora risulti funzionante la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica dello stesso comune.

In relazione a quanto precisato, fondata va quindi ritenuta la censura di violazione di legge dedotta dal ricorrente e preordinata, appunto, a denunciare la violazione da parte della Regione Marche del suddetto divieto normativo alla istituzione di dispensari nel Comune di Grottazzolina, attesa la piena operatività della gestione dell'esercizio farmaceutico comunale e tenuto altresì conto della intervenuta automatica soppressione del preesistente dispensario istituito nella frazione Papa Giovanni XXIII, a seguito della concentrazione nei suoi locali della farmacia prevista nella pianta organica del Comune di cui risulta titolare il ricorrente dott. Valori Patrizio.

Pertanto, in vigenza dell'attuale quadro normativo di riferimento, le esigenze della popolazione residente nel centro storico del Comune di Grottazzolina ad usufruire di un più efficiente servizio di somministrazione dei medicinali, se ritenute non garantite dalla attuale localizzazione della farmacia, potranno essere soddisfatte soltanto attraverso la revisione della pianta organica e la istituzione, se del caso, di una nuova sede farmaceutica, anche in deroga al criterio della popolazione, privilegiando eventualmente il criterio della distanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 2 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

La riconosciuta fondatezza della esaminata censura di violazione di legge importa di per sé l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della impugnata delibera regionale e consente al Collegio di dichiarare assorbito ogni ulteriore residuo profilo di censura dedotto con il medesimo.

4) Fondato risulta anche il terzo ricorso (n. 1511/1997), poiché l'impugnato provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L n. 11 di Fermo n. 1087 del 23.10.1997, di avvio del procedimento di individuazione del nuovo gestore del dispensario farmaceutico, muove dall'erroneo presupposto della persistente efficacia del relativo atto istitutivo che, invece, come si è avuto modo di verificare in sede di delibazione del secondo ricorso, risulta venuto meno per le ragioni ivi accennate a seguito del trasferimento della farmacia nella frazione.

Da ciò la evidente fondatezza della dedotta censura di violazione del quadro normativo di riferimento che preclude la istituzione di nuovi dispensari nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, qualora risulti aperta e funzionante la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica.

L'impugnativa merita quindi accoglimento, restando assorbito ogni ulteriore profilo di censura dedotto con il ricorso.

(Omissis)

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