rassegna di diritto farmaceutico

Anno XXX -N.3 maggio-giugno 1999 pag.500

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Giurisprudenza Amministrativa
 


Al farmacista collaboratore che ha svolto all'interno dell'USL funzioni di responsabile del servizio farmaceutico spettano le differenze retributive soltanto a decorrere dalla formale istituzione in pianta organica della posizione funzionale superiore di farmacista coadiutore

   
 
TAR LOMBARDIA - Sezione I

Sentenza n. 139 del 18 gennaio 1999

Vacirca presidente, Di Benedetto estensore

G. (avv. Dondè) contro USSL n. 74 (avv. Mangia)

Professioni sanitarie - Farmacista USL - Farmacista collaboratore - Esercizio funzioni responsabile servizio farmaceutico - Mancanza in pianta organica della posizione funzionale superiore - Differenze retributive - Spettano soltanto a decorrere dalla formale istituzione di detta posizione superiore

Dal momento che le mansioni superiori svolte nel pubblico impiego danno diritto alla retribuibilità subordinatamente al duplice presupposto della sussistenza di un posto in organico vacante e del conferimento formale dell'incarico, al farmacista collaboratore in servizio presso l'Usl che ha svolto per oltre 60 giorni nell'anno solare le funzioni di responsabile del servizio farmaceutico vanno corrisposte le differenze retributive tra quanto percepito come farmacista collaboratore e la posizione funzionale immediatamente superiore di farmacista coadiutore soltanto a decorrere dalla formale istituzione di detto posto in organico (1).

Nota(1) Nel senso, invece, della mancanza di necessità di un conferimento formale dell'incarico, si v. TAR Veneto, sentenza n. 195/1992, pubblicata in questa rassegna, 1993, 101

(Omissis)

Motivi della decisione

1. Il ricorrente, assunto dall'USL intimata in data 20 gennaio 1986 con la qualifica di farmacista collaboratore, chiede le differenze retributive spettategli avendo svolto le funzioni di responsabile del servizio farmaceutico della predetta U.S.L..

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio ha chiesto la reiezione del ricorso.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 1998.

2. Va preliminarmente osservato che, in deroga al principio generale dell'irrilevanza ai fini giuridici ed economici delle mansioni superiori svolte nel pubblico impiego, la giurisprudenza amministrativa ne ha ammesso la retribuibilità nel particolare settore sanitario subordinatamente al presupposto della sussistenza di un posto in organico vacante e del conferimento formale di detto incarico su posto vacante attraverso un atto deliberativo dell'Organo competente (ex multis., Cons. Stato., Ad. Plen. n. 2 del 16 maggio 1991; Corte Cost. n. 57 del 1989 e Corte Cost. n. 296 del 1990), ove le stesse si protraggano per un periodo eccedente i sessanta giorni nell'anno solare, ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. n. 761 del 1979. Naturalmente ove l'interessato abbia i requisiti formali per la copertura di detto posto richiesti dalla normativa vigente in materia di pubblici concorsi.

3. Nel caso concreto all'interessato sono state attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio farmaceutico con deliberazione n. 54 del 13 febbraio 1986. Tuttavia a dette mansioni, sicuramente corrispondenti ai compiti propri della posizione più elevata nell'organico dell'Ente in quel momento, non corrispondeva alcun posto in pianta organica di livello apicale, che del resto l'interessato non avrebbe potuto formalmente ricoprire per mancanza dei requisiti richiesti.

Va, infatti, osservato che soltanto con la deliberazione n. 249 del 10/9/1992 è stato istituito ex novo un posto di farmacista coadiutore (livello intermedio) e che non sussisteva in pianta organica alcun posto di farmacista dirigente. L'interessato, poi, a seguito di concorso ha formalmente ricoperto detto posto di farmacista coadiutore a decorrere dal 1 maggio 1993, a seguito di nomina avvenuta con deliberazione n. 195 del 15 aprile 1993.

All'interessato, pertanto, atteso l'incarico di responsabile di servizio farmaceutico, conferito con la citata deliberazione n. 54 del 1986 vanno corrisposte le differenze retributive tra quanto percepito (farmacista collaboratore) e la posizione funzionale immediatamente superiore di farmacista coadiutore soltanto a decorrere dalla formale istituzione di detto posto e fino alla effettiva copertura in ruolo dello stesso, detratti sessanta giorni per anno solare, ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. n. 761 del 1979. Pertanto le differenze retributive spettano dal 10 settembre 1992 al 1° maggio 1993, cui vanno detratti complessivamente centoventi giorni (sessanta per il 1992 e sessanta per il 1993).

4. Su tali somme spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria calcolata separatamente sull'importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione. Per effetto dell'articolo 22, comma trentaseiesimo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a decorrere dal 1 gennaio 1995, su dette somme spettano i soli interessi legali (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 15 giugno 1998), fino al saldo effettivo.

(Omissis)

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