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| Giurisprudenza Amministrativa |
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È legittimo il nulla osta rilasciato dal Comune ai sensi dell'art. 35 legge 253/50 funzionale all'esecuzione dello sfratto per finita locazione di una farmacia quando, come nel caso, è il frutto di una adeguata verifica della amministrazione in ordine al permanere del livello di assistenza farmaceutica erogato alla popolazione pur con il venir meno della farmacia oggetto di sfratto. L'imposizione del vincolo di interesse storico-artistico sull'immobile e sul negozio ove si svolge l'attività di farmacia non impedisce l'esecuzione per il rilascio degli stessi sulla base di un titolo per finita locazione perché il vincolo posto dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ai sensi della legge 1089/39 comporta solo il divieto di svolgere nell'immobile attività in contrasto con l'interesse storico-artistico e non anche la necessità di persistenza dell'attività da parte del conduttore (farmacista).(1) (Omissis) Motivi della decisione 2. Con il secondo motivo l'appellante ricorda che oggetto del provvedimento sindacale è una farmacia inserita in una pianta organica approvata dalla competente Unità Sanitaria Locale a garanzia del corretto svolgimento del servizio farmaceutico e che l'U.S.L. ha dato parere negativo allo sfratto della farmacia dai locali in questione in considerazione del superiore interesse pubblico di non apportare modificazioni all'assetto del servizio farmaceutico nel centro storico. Tali circostanze, che il giudice di primo grado ha ritenuto non idonee a giustificare un diniego di nulla-osta, costituirebbero, invece, per la specificità dei contenuti tecnici sui quali esse erano basate, valutazioni tecniche non suscettibili di essere superate dalle generiche osservazioni contenute nel provvedimento impugnato In realtà, nell'ottica dell'U.S.L., il rilascio dell'autorizzazione non poteva prescindere dal rispetto della pianta organica farmaceutica che altrimenti ne avrebbe sofferto per il venir meno di una delle 8 farmacie previste per il centro storico. Ad avviso dell'appellante, la sentenza non avrebbe valutato l'incidenza che sulla vicenda aveva la pianta organica delle farmacie, la cui rigidità può essere superata solo con una espressa modifica, che nel caso in esame non vi è stata, con l'ulteriore conseguenza che una tale modifica non poteva aver luogo in modo implicito con il provvedimento di nulla osta allo sfratto. Non si comprende, infatti, come si possa rispettare la pianta organica farmaceutica asserendo che, nonostante lo sfratto di una delle farmacie previste, l'interesse pubblico può essere ugualmente soddisfatto per la presenza delle rimanenti altre sette farmacie, quando è evidente che il numero totale (otto) delle farmacie inserite nella pianta era il risultato di istruttoria che aveva valutato il numero ottimale di farmacie nel centro storico: 2.1. Le considerazioni dell'appellante non possono essere condivise. L'ordinanza n. 81804 del 19 luglio 1994, richiamandosi alla apposita verifica condotta dal corpo di Polizia Municipale di Bologna in data 9 aprile 1993, ha ritenuto che, nella specie, l'esecuzione dello sfratto nei confronti della farmacia «Due Torri» non era tale da compromettere il preminente interesse pubblico all'assistenza farmaceutica della popolazione, giacché tale assistenza risultava assicurata dalla presenza in zona di almeno altre sette farmacie a distanze oscillanti tra i 168 e i 500 metri circa. È sulla base di tale valutazione, rigorosamente rispettosa della ratio dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, che l'amministrazione comunale ha motivatamente disatteso il parere fornito dal Servizio Farmaceutico dell'USL n. 29, genericamente fondato sull'affermazione che la mancanza dell'esercizio condotto dal dott. Falanelli avrebbe comportato un peggioramento del servizio farmaceutico per i residenti nella zona. Del tutto correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha disatteso la censura dedotta, osservando da un lato la piena legittimità della motivazione posta a base del nulla osta e dall'altro lato l'irrilevanza delle considerazioni svolte nel parere dell'U.S.L., che richiama circostanze non pertinenti, quali l'elevato fatturato della farmacia del ricorrente, e nulla dice sul rapporto farmacie/popolazione né sulla distanza fra le farmacie esistenti, che costituiscono gli unici parametri rilevanti per stabilire se l'esecuzione dello sfratto nei confronti della farmacia «Due Torri» avrebbe potuto compromettere l'interesse della popolazione all'assistenza farmaceutica. Le conclusioni del Tribunale, che peraltro sono pienamente conformi all'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, in tema di nulla osta ex art. 35 della legge n. 253 del 1950, sono totalmente condivisibili e vanno quindi confermate, avendo l'Amministrazione fatto corretto uso del potere eccezionale conferitole dalla legge. Quanto all'incidenza della vicenda sulla pianta organica delle farmacie della città, che ad avviso dell'appellante potrebbe essere modificata solo attraverso lo speciale procedimento amministrativo previsto dalla vigente normativa, è facile replicare che lo sfratto non preclude al titolare della farmacia la sua riapertura in locali diversi situati nella stessa zona. 3) Il terzo motivo di appello ripropone la questione del vincolo sugli arredi e sui locali imposto dalla Sovrintendenza ed esistente al momento dell'impugnato provvedimento. Posto che il proprietario degli arredi vincolati è l'appellante mentre la proprietà dei locali è della controinteressata e posto che, sempre in omaggio alla pianta organica farmaceutica, l'unico farmacista titolare, che può esercire l'esercizio in loco, è solo il proprietario degli arredi, si sarebbe dovuto opportunamente motivare come si sarebbe potuto salvaguardare l'interesse pubblico con l'allontanamento del conduttore in considerazione sia del determinante apporto che la presenza della farmacia dava alla popolazione residente (come si deduce dal notevole fatturato) sia della circostanza, evidenziata dal parere dell'U.S.L., che in realtà «il vero oggetto del contendere è stato per volontà delle parti trasferito alla fissazione del canone e non riguarda se non consequenzialmente il trasferimento per sfratto della farmacia». Anche questo motivo è infondato. Come esattamente osservato dai giudici di primo grado, sulla scorta di un costante orientamento della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, l'imposizione del vincolo d'interesse storico-artistico sull'immobile e sul negozio ove si svolge l'attività dei conduttore non impedisce l'esecuzione per rilascio del medesimo, sulla base di un titolo di finita locazione, comportando il vincolo semplicemente un divieto di svolgere nell'immobile attività in contrasto con l'interesse storico-artistico, non anche la necessità di persistenza dell'attività da parte del conduttore. Con riguardo a caso identico, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la controversia promossa dal locatore di un immobile adibito a farmacia per far accertare la cessazione della locazione, a seguito della scadenza contrattuale, nonché condannare il locatario al rilascio, non è condizionata dall'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 35 della L. 23 maggio 1950 n. 253 per lo sfratto da farmacie né dall'eventuale sopravvenienza, con provvedimento del Ministero per i beni culturali, di vincolo storico di destinazione del bene a farmacia, il quale non tocca l'efficacia della precedente disdetta e si esaurisce in limitazioni alle facoltà di utilizzo del proprietario senza interferenza sul rapporto privatistico di locazione (Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 1992 n. 1832; Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 1990 n. 819). Come esattamente rileva la difesa dell'appellata, tale irrilevanza è stata opportunamente evidenziata nella motivazione del provvedimento sindacale impugnato, dove si dà espressamente atto dell'avvenuta imposizione del vincolo storico-artistico sui locali e gli arredi della farmacia Due Torri da parte dei Ministero per Beni Culturali e Ambientali, e nondimeno si conclude correttamente che «... gli effetti del predetto decreto, al rispetto delle cui determinazioni sono tenuti sia i proprietari degli arredi sia i proprietari dei locali nei quali i primi sono collocati, in alcuna misura interferiscono con l'esercizio delle potestà di cui il presente atto è espressione». Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto. (Omissis) |
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