| Giurisprudenza Amministrativa
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Il farmacista può collocare liberamente il proprio esercizio nellambito della propria sede farmaceutica
E illegittimo il provvedimento con cui il Comune rigetta listanza volta ad ottenere lin- tegrazione dellautorizzazione a suo tempo rilasciata con 1indicazione di un ulteriore numero civico corrispondente al secondo ingresso della farmacia, dal momento che la legge non pone limiti al numero delle aperture verso lesterno degli esercizi farmaceutici e che il concetto di sede farmaceutica non può essere confuso, facendo riferimento a nozioni civilistiche, con i locali in cui viene esercitata lattività. Il titolare di un esercizio farmaceutico, nel rispetto delle distanze minime previste, può collocare liberamente il proprio esercizio nellambito della zona di pertinenza (1). (Omissis). Motivi della decisione La società ricorrente è titolare della sede farmaceutica n. 78 della vigente pianta organica del comune di Genova ubicata nei locali di Piazza Portoria nn. 4/5 r. Poiché i suddetti locali hanno un altro ingresso situato in via XII Ottobre n. 5/3, la società de qua ha avanzato istanza allintimata amministrazione al fine di ottenere che loriginaria autorizzazione venisse integrata con lindicazione che lesercizio farmaceutico in questione è ubicato in Piazza Portoria nn. 4/5 r ed in Via XII Ottobre n. 5/r. Avendo il resistente comune rigettato listanza, la ricorrente ha proposto il presente gravame prospettando con il primo motivo di doglianza la violazione ed errata applicazione della L. 241 del 1990 in quanto lintimata amministrazione non le avrebbe comunicato lavvio del procedimento precludendo lesercizio della facoltà di cui allart. 8 della citata legge 241. La censura in esame non è suscettibile di accoglimento. Al riguardo il Tribunale osserva che lormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende conformarsi, ha costantemente escluso lobbligo in capo allamministrazione di comunicare al soggetto interessato lavvio del procedimento in quei procedimenti, come quello in esame, attivati ad iniziativa del soggetto stesso (CS. sez. I, 904/1994; Tar Campania, Sez. Il, n. 324/1995; Tar Lazio, Sez. Il, n. 1167/1995; Sez. Latina n. 515/1996; Tar Liguria, Sez. I, n. 37/1993; Tar Puglia, Bari, Sez. I, n. 479/1996). Con il secondo ed articolato motivo di doglianza la società istante censura loperato dellintimato comune il quale ha illegittimamente adottato il gravato provvedimento basandosi sullerrato presupposto che ogni farmacia risulta essere contraddistinta da un preciso ed unico numero civico quale sede farmaceutica e che lautorizzazione di apertura dellesercizio stesso è strettamente collegata ad esso. Assume, al riguardo, la società interessata che lamministrazione avrebbe, non correttamente, identificato il concetto di sede farmaceutica con i locali in cui viene esercitata lattività. A sostegno di tale interpretazione fa presente che i provvedimenti autorizzatori allapertura di farmacie considerano come sede dei singoli esercizi la zona di pertinenza degli stessi, la quale risulta individuata, mediante apposita delimitazione dei confini, attraverso lelencazione delle strade ubicate in ciascuna. Sulla base di tali premesse, aggiunge, inoltre, che non esistendo alcuna disposizione normativa che limiti in qualche modo il numero di aperture che un esercizio farmaceutico possa avere verso lesterno, esistevano tutti i presupposti di legge per laccoglimento della proposta istanza tenuto conto, altresì, del costante indirizzo giurisprudenziale, meticolosamente indicato, secondo cui il titolare di un esercizio farmaceutico, nel rispetto delle distanze minime previste, può liberamente collocare il proprio esercizio nellambito della zona di pertinenza. La censura è suscettibile di favorevole esame. Il Tribunale rileva, concordando in toto con la prospettazione ricorsuale, che lintimato comune ha erroneamente individuato, facendo ricorso a nozioni civilistiche, la sede farmaceutica con i locali in cui è espletata la suddetta attività. Tale interpretazione non risulta conforme alla normativa specifica di settore in base alla quale per sede farmaceutica deve intendersi la zona relativamente alla quale è stato rilasciato il prescritto provvedimento autorizzatorio. |
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