rassegna di diritto farmaceutico

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Giurisprudenza Amministrativa

 

 

Il farmacista può collocare liberamente il proprio esercizio nell’ambito della propria sede farmaceutica

TAR LIGURIA - Sezione Il

Sentenza n. 176 del 19 maggio 1997

Balba presidente, Sapone estensore

Farmacia dell’Ospedale di Pammatone (avv. Casanova) contro Comune di Genova (avv. De Nitto) e altro

Sede Farmaceutica - Farmacia - Apertura di un secondo ingresso al pubblico - Richiesta al Comune di integrazione dell’autorizzazione con l’indicazione della nuova ubicazione -- Diniego - È illegittimo - Ratio

Sede farmaceutica - Trasferimento dell’esercizio - Facoltà del titolare - Limiti

E’ illegittimo il provvedimento con cui il Comune rigetta l’istanza volta ad ottenere l’in- tegrazione dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con 1’indicazione di un ulteriore numero civico corrispondente al secondo ingresso della farmacia, dal momento che la legge non pone limiti al numero delle aperture verso l’esterno degli esercizi farmaceutici e che il concetto di sede farmaceutica non può essere confuso, facendo riferimento a nozioni civilistiche, con i locali in cui viene esercitata l’attività.

Il titolare di un esercizio farmaceutico, nel rispetto delle distanze minime previste, può collocare liberamente il proprio esercizio nell’ambito della zona di pertinenza (1).

(Omissis).

Motivi della decisione

La società ricorrente è titolare della sede farmaceutica n. 78 della vigente pianta organica del comune di Genova ubicata nei locali di Piazza Portoria nn. 4/5 r.

Poiché i suddetti locali hanno un altro ingresso situato in via XII Ottobre n. 5/3, la società de qua ha avanzato istanza all’intimata amministrazione al fine di ottenere che l’originaria autorizzazione venisse integrata con l’indicazione che l’esercizio farmaceutico in questione è ubicato in Piazza Portoria nn. 4/5 r ed in Via XII Ottobre n. 5/r.

Avendo il resistente comune rigettato l’istanza, la ricorrente ha proposto il presente gravame prospettando con il primo motivo di doglianza la violazione ed errata applicazione della L. 241 del 1990 in quanto l’intimata amministrazione non le avrebbe comunicato l’avvio del procedimento precludendo l’esercizio della facoltà di cui all’art. 8 della citata legge 241.

La censura in esame non è suscettibile di accoglimento.

Al riguardo il Tribunale osserva che l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende conformarsi, ha costantemente escluso l’obbligo in capo all’amministrazione di comunicare al soggetto interessato l’avvio del procedimento in quei procedimenti, come quello in esame, attivati ad iniziativa del soggetto stesso (CS. sez. I, 904/1994; Tar Campania, Sez. Il, n. 324/1995; Tar Lazio, Sez. Il, n. 1167/1995; Sez. Latina n. 515/1996; Tar Liguria, Sez. I, n. 37/1993; Tar Puglia, Bari, Sez. I, n. 479/1996).

Con il secondo ed articolato motivo di doglianza la società istante censura l’operato dell’intimato comune il quale ha illegittimamente adottato il gravato provvedimento basandosi sull’errato presupposto che ogni farmacia risulta essere contraddistinta da un preciso ed unico numero civico quale sede farmaceutica e che l’autorizzazione di apertura dell’esercizio stesso è strettamente collegata ad esso.

Assume, al riguardo, la società interessata che l’amministrazione avrebbe, non correttamente, identificato il concetto di sede farmaceutica con i locali in cui viene esercitata l’attività.

A sostegno di tale interpretazione fa presente che i provvedimenti autorizzatori all’apertura di farmacie considerano come sede dei singoli esercizi la zona di pertinenza degli stessi, la quale risulta individuata, mediante apposita delimitazione dei confini, attraverso l’elencazione delle strade ubicate in ciascuna.

Sulla base di tali premesse, aggiunge, inoltre, che non esistendo alcuna disposizione normativa che limiti in qualche modo il numero di aperture che un esercizio farmaceutico possa avere verso l’esterno, esistevano tutti i presupposti di legge per l’accoglimento della proposta istanza tenuto conto, altresì, del costante indirizzo giurisprudenziale, meticolosamente indicato, secondo cui il titolare di un esercizio farmaceutico, nel rispetto delle distanze minime previste, può liberamente collocare il proprio esercizio nell’ambito della zona di pertinenza.

La censura è suscettibile di favorevole esame.

Il Tribunale rileva, concordando in toto con la prospettazione ricorsuale, che l’intimato comune ha erroneamente individuato, facendo ricorso a nozioni civilistiche, la sede farmaceutica con i locali in cui è espletata la suddetta attività.

Tale interpretazione non risulta conforme alla normativa specifica di settore in base alla quale per sede farmaceutica deve intendersi la zona relativamente alla quale è stato rilasciato il prescritto provvedimento autorizzatorio.

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