|
||
| Giurisprudenza Amministrativa |
|
||||
L'entrata in vigore della L.r. della Lombardia n. 28 del 15/09/1993, che ha costituito in Milano la ASSL n. 36, con personalità ed organi distinti dalla soppressa USSL n. 75/1, affidando ad essa l'esercizio della vigilanza farmaceutica con attività di ispezione e controllo sulle farmacie, non ha sottratto alle singole ASSL territoriali la competenza nell'irrogazione delle sanzioni alle farmacie (1).
(Omissis) Motivi della decisione Il ricorso qui all'esame, diretto avverso il provvedimento specificato e recante la sanzione della chiusura temporanea (per cinque giorni) della farmacia di cui il ricorrente è titolare in Milano, è fondato. Devesi infatti condividere l'assorbente censura (che è contenuta nel 1° motivo di gravame e che, a parere del Collegio, non può dirsi generica) con la quale si assume che l'impugnato provvedimento sarebbe inficiato dal vizio di incompetenza dell'Amministrazione emanante. Ed invero: a) come emerge dagli atti di causa (cfr. il documento n. 8 depositato dal ricorrente e rappresentato dalla nota-fax 8.4.1998 della A.S.L. Città di Milano), la farmacia del ricorrente trovavasi ricadente nel territorio di U.S.S.L. diversa dalla emanante U.S.S.L. n. 36 e più precisamente in quello della U.S.S.L. n. 39; b) a norma dell'art. 3 lett. f L.R. 25.5.1983 n. 46 e dell'art. 1 L.R. 5.12.1983 n. 90 (nel testo modificato dalla L.R. 4.6.84 n. 27) l'irrogazione di sanzioni in materia di farmacie faceva capo agli Organi di gestione degli enti responsabili dei servizi sanitari di zona, e cioè inizialmente agli ex E.R.S.Z. e poi alle singole U.S.S.L. a questi subentrate. Ad infirmare la soluzione cui si è qui giunti non vale opporre come pur fa la difesa della resistente Amministrazione che in passato l'esercizio della «vigilanza farmaceutica» in Milano era stato delegato dal legislatore regionale ad una sola U.S.S.L. di Milano, ossia alla ex U.S.S.L. n. 75/1. Al riguardo, va infatti osservato quanto segue: anzitutto, va rilevato che, a seguito della entrata in vigore della L.R. 15.9.1993 n. 28, l'ex U.S.S.L. n. 75/1 è stata sopressa e indi, in conformità di quanto disposto dal D.L. n. 502/1992, è stata costituita l'Azienda U.S.S.L. n. 36 avente diversa personalità e distinti Organi, sicché non possono ritenersi automaticamente trasferite al secondo dei detti enti le funzioni che erano state affidate al primo di essi; - in secondo luogo, non può non notarsi che l'irrogazione di sanzioni è in ogni caso qualcosa di ben diverso dall'esercizio della vigilanza farmaceutica, la quale ultima si estrinseca in un'attività ispettiva e di controllo sulle farmacie. Per quanto sopra evidenziato, pertanto, l'impugnato provvedimento irrogativo di sanzione a carico del ricorrente farmacista è da ritenere inficiato dal vizio denunciato con l'esaminata censura e va, perciò, annullato, in accoglimento di tale censura e del ricorso in epigrafe (rimanendo assorbite le doglianze non vagliate). (Omissis) |
|
||||||