| TAR LAZIO - Sezione
III
Sentenza
n. 724 del 13 gennaio 1999
Cossu
presidente, Savo Amodio estensore
Laboratori
Guidotti (avv.ti Barile, Grassi e Presutti) contro
C.I.P.E. (Avv.ra Stato)
Prezzi
delle specialità medicinali - Prezzo medio
europeo - Determinazione -Delibera
C.I.P.E. n. 10/98 - Criteri - Assimilazione
di prodotti generici alle specialità medicinali - Art.
81.537/93- Legittimità - Sussiste
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È
legittimo il provvedimento del CIPE che nel determinare il
prezzo medio europeo di un farmaco si avvalga anche del prezzo
dei farmaci generici tra quelli «similari» richiesti
dall’art. 8, comma 72, 1. 53 7/93 (norma che sottopone a
regime di sorveglianza dei farmaci imponendo che esso non superi
la media dei prezzi risultanti «per prodotti similari ed
inerenti al medesimo principio» nell’ambito della Comunità
Europea) data la effettiva similarità tra tali generi di
farmaci che discende in particolare:
-
dal procedimento di registrazione dei prodotti generici che
si caratterizza per rapidità e può essere adottato ogni volta
che due farmaci configurino equivalenti farmaceutici o
alternative farmaceutiche e se la loro biodisponibilità dopo
somministrazione alla stessa dose è simile al punto che il loro
effetto sia essenzialmente lo stesso;
-
dal disposto dell ‘art. 1 d.lgs. 178/91 che nel porre la
definizione di specialità medicinali (art. 1) ha indicato
quelli esclusi da tale categoria (quelli preparati nelle
farmacie, anche ospedaliere) e non ha incluso tra questi i
generici che sono a tutti gli effetti specialità medicinali.
(Omissis)
Motivi
della decisione
Con
l’unico, articolato motivo di doglianza la Soc. Guidotti
deduce l’illegittimità del metodo seguito dal C.I.P.E. per
la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità
medicinali.
Prima
di esaminare le singole obiezioni mosse al provvedimento
impugnato, occorre delineare il paradigma normativo nel quale
quest’ultimo si va a collocare.
Viene
in evidenza, in primo luogo, l’art. 8, comma 9, della legge
24/12/93 n. 537, il quale, a far tempo dal l’1° gennaio 1994,
procede all’abolizione del prontuario terapeutico, disponendo
l’erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale,
delle specialità medicinali e dei prodotti galenici
regolarmente autorizzati.
Il
successivo comma colloca questi ultimi in una delle seguenti tre
classi:
a) farmaci
essenziali e per le malattie croniche, posti a totale carico del
Servizio sanitario nazionale;
b)
farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante
interesse terapeutico, posti a carico del S.S.N. solo per il 50%;
c) altri
farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere
precedenti, a totale carico dell’assistito.
Completa
il quadro il dodicesimo comma, che sottopone a regime di
sorveglianza il prezzo dei farmaci, secondo le modalità
indicate dal C.I.P.E., imponendo che esso non superi la media
dei prezzi risultanti «per prodotti similari ed inerenti al
medesimo principio» nell’ambito della Comunità europea.
Con
il successivo d.l. 20/9/95 n. 390, convertito dalla legge
20/11/95 n. 490, il sistema subisce un ulteriore modificazione:
l’art. 1, in particolare, procede alla liberalizzazione del
prezzo dei farmaci a totale carico dell’assistito, mentre
l’art. 3, demandando al C.I.P.E. la fissazione dei criteri per
la definizione del prezzo medio europeo, attribuisce al Ministro
della Sanità il potere di limitare la rimborsabilità dei
farmaci il cui prezzo risulti superiore a quello determinato in
base ai criteri indicati dal C.I.P.E.
L’allineamento
al prezzo medio europeo viene, pertanto, a porsi come condizione
essenziale perché il farmaco possa essere posto, in tutto o in
parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.
Il
quadro normativo si completa con la disposizione contenuta
nell’art. 36, primo comma, della citata legge n. 447/97, la
quale chiarisce la competenza del Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica a stabilire «anche quali e quanti
Paesi della Comunità prendere a riferimento per il confronto,
con applicazione dei tassi di conversione fra le valute».
In
applicazione ditali disposizioni di legge, viene emanata la
deliberazione impugnata, della quale la Soc. Guidotti contesta
specificamente il paragrafo 2, comma 4, che recita: «Per
ciascun principio attivo vengono presi in considerazione i primi
3 prodotti farmaceutici più venduti per fatturato (inclusi i
prodotti generici) nei singoli Paesi, considerando tutte le
forme farmaceutiche». Il «punctum dolens», secondo la
ricorrente, è costituito proprio dall’assimilazione dei
prodotti generici alle specialità medicinali, al fine di
fissare il prezzo proprio di queste ultime.
Così
facendo, il Comitato avrebbe totalmente ignorato la differenza
esistente fra le due categorie ed, in particolare, i caratteri
distintivi delle specialità medicinali, a cominciare dall’innovatività
delle stesse rispetto alla farmacopea ufficiale, frutto di
un’attività di ricerca e di una laboriosa procedura di
immissione in commercio, che culmina con il riconoscimento di
una tutela brevettuale, la cui durata complessiva in Europa,
come riferisce la stessa ricorrente, è ventennale,
ulteriormente estendibile per un quinquennio, mentre in Italia
verrebbe erosa dai tempi particolarmente lunghi per ottenere
l’immissione in commercio.
I
prodotti generici, per converso, mancherebbero di capacità
innovativa, essendo basati su un principio attivo oramai non
protetto più da brevetto. Essi troverebbero, quindi, la loro
ragione commerciale proprio nel prezzo inferiore, che, appunto,
li rende competitivi, tant’è che l’art. 36, comma 9, della
citata legge n. 449/97 prevederebbe per essi una determinazione
automatica del prezzo, mediante l’abbattimento pari almeno al
20% di quello della specialità medicinale di riferimento.
La
legislazione di settore li avrebbe presi in considerazione, per
la prima volta, nel 1995, con la legge n. 549, la quale,
all’art. 3, comma 130, disciplinerebbe la procedura di
immissione in commercio degli stessi, precisando le
caratteristiche di identificazione dei prodotti. La
registrazione del generico risulterebbe molto rapida, dovendo
l’azienda che lo produce dare solo la prova della
bioequivalenza.
Da
tali considerazioni la ricorrente deduce l’illogicità
dell’assimilazione disposta, che, inoltre, si porrebbe in
contrasto con quanto previsto dall’art. 8, comma 12, della
citata legge n. 537/93 per la determinazione del prezzo europeo,
che impone di prendere in considerazione i soli prodotti «similari».
Inoltre,
la tesi dell’Amministrazione condurrebbe a conseguenze
aberranti, atteso che, nel caso in cui, in tutti i Paesi oggetto
di calcolo, per uno stesso principio attivo i primi tre prodotti
farmaceutici più venduti fossero generici, il prezzo per le
specialità medicinale finirebbe per diventare il prezzo medio
dei farmaci generici, venendo, così, a dipendere dal prezzo di
un prodotto diverso, facendo, conseguentemente venire meno gli
effetti della stessa tutela brevettuale assicurata sul
territorio nazionale.
Il
comportamento del C.I.P.E. risulterebbe altresì
contraddittorio, in quanto, da un lato, equiparerebbe le due
nozioni, dall’altro, imporrebbe comunque una riduzione del
prezzo del prodotto generico di almeno il 20% rispetto alla
specialità medicinale.
Un
ulteriore, ma non meno rilevante, vizio, sub specie di sviamento
di potere, si riscontrerebbe nella vicenda in esame: il C.I.P.E.
avrebbe agito, infatti, con l’evidente scopo di contenere la
spesa farmaceutica, finalità che esula totalmente
dall’interesse pubblico che la normativa di settore intende
perseguire, consistente nella fissazione del giusto prezzo dei
farmaci, tenendo conto, quindi, anche delle esigenze di
redditività delle imprese, a fronte dei cospicui investimenti
nella ricerca che costituiscono la condizione necessaria per
immettere sul mercato farmaci innovativi.
In
via subordinata, la ricorrente eccepisce l’illegittimità
costituzionale della normativa di settore, per contrasto con gli
artt. 3 e 41 della Costituzione, per indebita invasione della
libertà di iniziativa economica e per sviamento dalla causa
tipica, consistente, appunto, nella mancata individuazione di un
criterio giusto ed obiettivo.
Il
C.I.P.E., nella propria memoria difensiva, contesta la
ricostruzione normativa di controparte, adducendo a sostegno
della propria tesi un precedente giurisprudenziale che si
attaglierebbe perfettamente al caso di specie.
Per
fornire la corretta soluzione del caso in esame, occorre darsi
carico di due distinti problemi:
a)
in primo luogo, se, in applicazione dell’art. 8 della citata
legge n. 537/93, sia legittimo configurare i farmaci
generici tra quelli «similari», ai fini della determinazione
del prezzo medio europeo dei farmaci;
b)
quale valore attribuire al riferimento ad un mercato oramai
sovranazionale. La deliberazione impugnata va, innanzi tutto,
collocata nella giusta prospettiva: a seguito dell’entrata in
vigore del citato d.l.n. 390/95, convertito dalla legge
n. 490/95, residua alla mano pubblica l’esclusivo
compito di individuare la soglia di rimborsabilità, totale o
parziale, dei farmaci da parte del S.S.N., coniugando, così,
l’esigenza, di rango costituzionale, di assicurare la
necessaria assistenza farmaceutica con il contenimento (non
indiscriminato ma razionale) della spesa corrispondente.
Scopo
del legislatore è di permettere alla P.a. di individuare sul
mercato il giusto prezzo al quale reperire un determinato
prodotto farmaceutico da assicurare, a titolo parzialmente o
totalmente gratuito, ai soggetti, cittadini e non, che abbiano
diritto a tale tipo di assistenza. Esula dall’ambito
pubblicistico, quindi, la fissazione del prezzo dei farmaci,
lasciata alla libera determinazione delle imprese, in ragione
della remuneratività dei fattori produttivi impiegati.
Quanto
detto trova un preciso addentellato nell’art. 8 della citata
legge n. 537/93, il quale detta all’autorità
procedente le due linee guida, costituite dall’identità del
principio attivo e dalla natura similare dei prodotti presi in
comparazione. Trattasi di aspetti attinenti strettamente
all’efficacia terapeutica e all’oggettiva raffrontabilità
dei prodotti presi in considerazione. Su questo secondo
carattere le opinioni divergono, atteso che, a giudizio della
Guidotti, specialità medicinali e prodotti generici
rappresenterebbero due entità distinte, al punto da costituire
due mercati diversi.
Tale
conclusione non può essere condivisa.
In
primo luogo, il costo di produzione dei farmaci e il
procedimento, più o meno complesso, necessario per
l’immissione in commercio sarebbero elementi dei quali tenere
conto in sede di fissazione del prezzo di vendita dei farmaci.
Nella specie, per converso, viene commissionata al C.I.P.E.
un’operazione del tutto diversa, consistente
nell’individuazione sul mercato del corrispettivo medio al
quale reperire medicinali che abbiano una determinata capacità
terapeutica e che siano tra loro raffrontabili, caratteristiche
che dipendono dalla natura dei prodotti, non anche dal
procedimento, più o meno oneroso, seguito per ottenerli. Del
resto, proprio in merito alla raffrontabilità è la stessa
ricorrente a fornire un classico esempio, allorché, alla pag.
14 dell’impugnativa, indica il caso di due compresse
utilizzate per la stessa patologia, a simboleggiare una
sostanziale fungibilità fra le stesse.
L’attività
commissionata al C.I.P.E., in altre parole, rientra in una
logica di mercato, dalla quale com’è giusto che sia, esula
qualsiasi considerazione inerente agli oneri sostenuti
dall’imprenditore per offrire un certo bene.
Potrebbe
obiettarsi che, trattandosi di un settore così peculiare, nel
quale la presenza della mano pubblica è forte e pregnante, non
sarebbe legittimo affidarsi ai soli meccanismi della
concorrenza, non tenendo in alcun conto le differenze fra
specialità e generici che pur sussistono e che sono
simboleggiate dalla loro diversa denominazione.
Un’assimilazione del tipo siffatto finirebbe con il violare il
principio di buon andamento e di imparzialità, sancito
dall’art. 97 della Costituzione.
Tali
argomentazioni sarebbero condivisibili se l’ordinamento non
prevedesse uno specifico riconoscimento per l’attività di
sperimentazione e di ricerca delle case farmaceutiche,
consistente nella tutela brevettuale del prodotto innovativo,
che comporta una commercializzazione di quest’ultimo, in
esclusiva, per un consistente numero di anni (a questo
proposito, si confronti quanto affermato dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato nella propria relazione,
depositata in giudizio dalla stessa ricorrente, nella quale si
critica l’eccessiva lunghezza del periodo di tutela
complementare).
La
Soc. Guidotti si lamenta che tale periodo finisca con l’essere
ingiustamente contratto dalla P.a., a causa dei tempi necessari
per ottenere l’immissione in commercio del farmaco. E agevole
osservare che non è questa la sede per avanzare doglianze di
tal genere e, soprattutto, che eventuali correttivi
all’inerzia o ai ritardi della struttura amministrativa non
possono surrettiziamente condizionare l’individuazione del «giusto»
prezzo che, come si è detto in precedenza, si desume
direttamente ed esclusivamente dal mercato.
Tale
forma di tutela comporta, in particolare, che, su base
nazionale, finché dura tale regime, non vi sono prodotti
generici corrispondenti (dell’ulteriore implicazione,
derivante dall’allargamento dell’indagine all’intera
Comunità, il Collegio si successivamente). Una volta esaurita
l’efficacia del brevetto non si frappone alcun ostacolo alla
produzione, da parte di altre imprese, di un farmaco che, pur
con diversa denominazione, risulti sostanzialmente equivalente a
quello al quale si ispira. In altre parole, scaduto il periodo
di esclusiva, si riespande il libero mercato, dando luogo ad un
regime di concorrenza, del quale legittimamente la stessa P.a.
può tenere conto.
Per
completezza di esposizione, deve osservarsi che tutti i tratti
distintivi evidenziati nel ricorso attengono alla rispettiva,
diversa genesi dei due prodotti:
a) così
è per quella che viene indicata come la «natura» innovativa
della specialità medicinale, a fronte di quella,
sostanzialmente imitativa, propria del farmaco generico;
b)
analogo discorso può farsi per la «procedura amministrativa di
registrazione», che deve necessariamente essere diversa, atteso
che con la specialità medicinale si immette sul mercato un
prodotto nuovo e, quindi, non sperimentato;
c)
correlato a tale carattere innovativo è il diverso «prezzo»
di produzione;
d)
quanto ai «fattori di competitività», essi ricalcano la
logica di mercato, atteso che la concorrenza dei prodotti
generici nei confronti delle specialità, una volta esaurita la
tutela brevettuale (e la precisazione non è di poco momento),
non può che basarsi sull’offerta di un prezzo competitivo.
A
parere del Collegio, la migliore dimostrazione che specialità
medicinali e farmaci generici costituiscono entità similari,
nel senso indicato dal più volte citato art. 8 della legge n. 537/93,
viene fornita dalla stessa ricorrente attraverso
l’illustrazione del relativo procedimento di registrazione del
prodotto generico. Quest’ultimo si caratterizza per la
particolare rapidità, atteso che all’impresa farmaceutica non
è richiesta alcuna dimostrazione scientifica in merito
all’innovazione e all’efficacia terapeutica del farmaco, ma,
esclusivamente, la prova di bioequivalenza. Secondo la «Disciplina
relativa ai medicinali nella Comunità Europea», citata dalla
stessa ricorrente, tale carattere ricorre «ogni volta che due
farmaci configurino equivalenti farmaceutici o alternative
farmaceutiche e se la loro biodisponibilità (cioè la quantità
di principio attivo e la velocità alla quale lo stesso è
assorbito e diventa disponibile nel sito di azione) dopo
somministrazione alla stessa dose è simile al punto che il loro
effetto, sia per quanto riguarda l’efficacia che la sicurezza,
e essenzialmente lo stesso».
Anche
il dato normativo porta a ritenere infondata la tesi di parte
ricorrente. Viene in evidenza il decreto legislativo 29/5/91 n.
178, con il quale si è proceduto al recepimento
nell’ordinamento interno di tre direttive comunitarie, tra le
quali la n. 65/65/CEE, in materia di specialità medicinali.
L’Art. 1, in particolare, ha proceduto alla definizione delle
«specialità medicinali», individuando tassativamente i
prodotti esclusi da tale categoria, vale a dire quelli preparati
nelle farmacie, comprese quelle ospedaliere.
La
tesi sostenuta dalla Guidotti è che la mancata, espressa
indicazione dei medicinali generici sarebbe da attribuire alla
circostanza che questi ultimi sarebbero stati introdotti
nell’ordinamento solo ad opera di una disposizione successiva
(art. 3 comma 130 della legge n. 549 deI 1995).
Deve
osservarsi, in primo luogo, che la direttiva comunitaria innanzi
citata, all’art. 4, ha fatto riferimento ad ogni tipo di
specialità, comprese quelle che «contengano unicamente
componenti noti, già associati in proporzioni comparabili in
medicinali sufficientemente sperimentati e già impiegati». Va
da sé che l’interpretazione da dare alla norma interna non può
che essere influenzata dal testo della norma comunitaria
rispetto alla quale si pone in posizione servente. L’opposta
soluzione, inoltre, trova un ulteriore ostacolo nella lettera
della legge e, sul piano logico, nella circostanza che il
decreto legislativo del 1991 ha inteso tenere fuori i soli
medicinali preparati in farmacia, che, per giunta, non siano
destinati ad una distribuzione su larga scala, ma all’interno
di un determinato ospedale, a determinati malati ovvero ai
clienti di una singola farmacia. Da quanto detto discende che il
problema da risolvere non è tanto di stabilire se il
sopravvenuto art. 3 comma 130, della legge n. 549/95 abbia
creato la categoria dei farmaci generici, quanto, piuttosto, di
contemperare la previsione di quest’ultima norma con quella
contenuta nel d.l.vo n. 178/91 e stabilire se detti prodotti
vadano compresi tra le specialità medicinali, di cui al terzo
comma dell’art. i ovvero nelle categorie residuali,
tassativamente indicate dalle lettere a), b) e c) del comma
successivo. Tenuto conto sia del dato letterale che della ratio
legis, innanzi evidenziata, non vi è dubbio che la soluzione
corretta sia la prima.
Deve,
peraltro, osservarsi che, se nella fase di ricerca del prezzo di
riferimento, si fa luogo alla contestata assimilazione, in
quella successiva, il legislatore marca una differenza fra i due
prodotti, atteso che proprio l’art. 3, comma 130, della legge
28/12/95 n. 549 ammette a rimborso il farmaco generico a
condizione che il suo prezzo sia inferiore di almeno il 20% a
quello della corrispondente specialità medicinale «a base
dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di
somministrazione».
Da
tale regime di favore per la specialità, la ricorrente deduce,
in primo luogo, la contraddizione in cui è incorso il
legislatore, il quale, in tal modo, avrebbe implicitamente
ammesso la sussistenza di una differenziazione tra i due
prodotti; inoltre, così facendo, metterebbe a confronto la
specialità medicinale, che già subisce la riduzione di prezzo
indotta dall’inclusione dei generici nel calcolo per la media
europea, con i farmaci generici italiani che, a loro volta,
scontano una riduzione del prezzo del 20%.
Entrambe
le obiezioni non appaiono convincenti.
Innanzi
tutto, la norma va considerata per quello che rappresenta: una
disposizione di favore per le specialità medicinali, una volta
scaduto il regime di tutela brevettuale, atteso che la
rimborsabilità del corrispondente farmaco generico è ammessa
solo a condizione che quest’ultimo venga offerto ad un prezzo
consistentemente più basso. Pertanto, una volta indicate le
regole alle quali attenersi per l’individuazione del prezzo
medio di riferimento, alle quali è estraneo il disposto
dell’art. 3 in questione, nulla ostava a che il legislatore,
nell’ambito dell’ampia sfera di discrezionalità di cui
gode, prevedesse una preferenza per i prodotti frutto di uno
sforzo di ricerca.
Individuare,
poi, un percentuale così netta, al di là della quale riemerge
la logica di mercato, sta proprio a significare la volontà di
non esasperare la concorrenza, sollecitando le imprese a ribassi
anche insignificanti pur di ottenere l’ammissione a rimborso
del loro prodotto. Del resto, l’art. 3, comma 1 30, per essere
applicato, presuppone che si sia in grado di offrire un prodotto
equivalente ad un prezzo consistentemente più basso, garantendo
comunque la remuneratività dei fattori produttivi; pertanto, la
soluzione adottata, vista in un’ottica speculare a quella
della ricorrente, ben può costituire uno stimolo alle imprese
marginali, operanti su un unico mercato, a migliorare la propria
produttività, allineandola a quella delle concorrenti più
agguerrite.
Da
quanto detto in precedenza, emerge anche l’inconsistenza delle
censure di incostituzionalità rivolte al più volte citato
art. 36 della legge n. 449/97, atteso che nessuna violazione
tanto del canone di ragionevolezza (sancito dall’art. 3 della
Carta) quanto del diritto di iniziativa economica si riscontra
nella specie.
A
maggior ragione non si rinviene alcun eccesso di potere per
sviamento, in quanto l’intenzione dell’autorità
amministrativa, quale risulta dal provvedimento impugnato, è
stata solo quella di individuare il prezzo medio europeo,
rimanendo in disparte ogni aspetto dirigistico del settore.
Parimenti,
non si riscontra alcuna illegittimità nella circostanza che,
nelle premesse della deliberazione assunta dal C.I.P.E., non
compaia un riferimento ai farmaci generici, atteso che il
Comitato si è limitato a richiamare - ove mai ce ne fosse stato
bisogno - l’art. 8 della legge n. 537/93, l’art. 3
del dl. n. 390/95 e l’art. 36 della legge n. 449/97 i
quali dettavano i principi ai quali attenersi in sede di
determinazione del prezzo medio di riferimento.
(Omissis)
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