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| Giurisprudenza Amministrativa |
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È inammissibile per carenza di un interesse il ricorso proposto dal farmacista contro il provvedimento di revisione della pianta organica che modifica i confini della sede farmaceutica, in quanto tale modifica non appare idonea a ledere gli interessi dei farmacisti confinanti, finché non è corredata dal reale trasferimento della relativa farmacia, essendo i potenziali clienti liberi di scegliere la farmacia dove approvvigionarsi (1). (Omissis) Motivi della decisione 1) L'appello vede il riprodursi dello scontro fra due farmacisti (con appendice di una terza professionista) a proposito della modifica dei perimetri delle rispettive zone di influenza in Comune di La Spezia, in occasione della revisione della pianta organica relativa a quel Comune per il biennio 1986/87 pronunciata dalla Regione Liguria con delibera 1 luglio 1988, n. 3357. La causa in primo grado è stata innescata dal trasferimento del locale di dispensazione di una delle farmacie, quella n. 27 «S. Barbara» della dottoressa Alba Rosa Bandini, conseguito, per effetto del provvedimento comunale 5 maggio 1992, n. 747, nel settore La Pianta/Bragarina della propria zona (Fossamastra-La Pianta). A sua volta tale settore era stato in precedenza attribuito alla Bandini in sede di riperimetrazione ai danni della zona dell'altra, la farmacia Berretta, n. 25 del dottor Giovanni Lantermo, che in precedenza aveva diritto all'intero territorio de «La Pianta». Il Lantermo aveva immediatamente impugnato la revisione, ma il T.A.R. Liguria, con sentenza 135 del 1991, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di attuale interesse. 2) L'appellante Bandini, insieme con la collega Anna Maria Bergero, a sua volta beneficiata con un sia pur lieve incremento della propria zona (farmacia Bergero, n. 23 in zona Canaletto), eccepiscono in primo luogo la preclusione dal preteso giudicato risalente alla cennata sentenza del T.A.R. n. 135/91. Si tratta di preclusione inesistente nei confronti della Bandini, posto che nei riguardi della stessa l'azione del Lantermo ha superato lo sbarramento dell'interesse proprio con l'avvenuto trasferimento. Viceversa è fondato l'appello in quanto proposto dalla Bergero, dato che nei suoi rispetti vale se non il giudicato del 1991 che formalmente non è avvenuto nei suoi confronti almeno il principio stabilito dal T.A.R. in quella pronuncia, qui confermabile, secondo cui le modifiche di perimetro finché non corredate dal reale trasferimento (la sede originaria della farmacia Bergero non è stata spostata) non pregiudicano i farmacisti confinanti, perché i potenziali clienti sono liberi di scegliere la farmacia dove approvvigionarsi, senza portare alcuna «etichetta» circoscrizionale da dover onorare ai fini degli acquisti di prodotti farmaceutici. Per tale ragione il T.A.R. non poteva assorbire il motivo del gravame di primo grado rivolto contro la Bergero e poi annullare con portata inclusiva l'intera modifica di pianta, trascurando l'eccezione che la medesima intimata aveva su tale motivo formulato in tema di intempestività dell'interesse. (Omissis) |
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