rassegna di diritto farmaceutico

Anno XXX -N.3 maggio-giugno 1999 pag.502

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Giurisprudenza Amministrativa
 


Non è compito del farmacista controllare che sulla ricetta sia indicato il tipo di invalidità che dà diritto all'esenzione

   
 
TAR LOMBARDIA - Sezione I

Sentenza n. 851 del 18 marzo 1999

Leo presidente, Cogliani estensore

Dr. Nobili Carlo & c. s.n.c. e altri (avv.ti Cavallaro, Duchi e De Martini) contro Regione Lombardia (Avv.ra regionale)

Assistenza farmaceutica - Dispensazione farmaci esenti da ticket - Indicazione sulla ricetta dell'appartenenza a categorie esenti ma non del tipo di invalidità - Circolare regionale 17 febbraio 1994 - Destinatario - È il medico - Rimborsi regionali - Spettano al farmacista

La circolare regionale 17 febbraio 1994, che ha previsto l'obbligo per i medici di attestare in ricetta non più solo l'appartenenza del soggetto alla categoria degli esenti dal ticket (tramite l'indicazione in ricetta della lettera «A» o «R»), ma anche il tipo di invalidità (con l'indicazione del numero corrispondente al codice alfabetico del tipo di invalidità), è diretta unicamente al medico prescrittore, il quale risulta tenuto alla completa indicazione dei codici del paziente, nell'ambito del controllo del diritto all'esenzione dal ticket; pertanto, a fronte della verifica della inclusione del farmaco nel prontuario e della sussistenza dell'attestazione del medico prescrittore del diritto dell'assistito all'esenzione, al farmacista non è consentito rifiutare l'erogazione del medicinale nel caso di non completa indicazione della categoria di appartenenza di invalidità e, quindi, gli sono dovuti i rimborsi da parte della Regione per la dispensazione di tali farmaci.

(Omissis)

Motivi della decisione

(Omissis)

Ai fini di una migliore comprensione della normativa indicata la Regione con circolare n. 79 del 1991, oltre a comunicare ai soggetti interessati le notizie utili per l'espletamento dei loro compiti, prescriveva agli stessi un determinato comportamento. In particolare dettava ai medici di barrare le caselle «R» o «A» e di indicare il numero del documento di esenzione e prescriveva l'impossibilità per i cittadini di ricevere le medicine da parte delle farmacie in caso di incompleta compilazione della ricetta. A tale proposito si pongono due ordini di problemi in relazione all'efficacia vincolante della circolare, ovvero dei suoi effetti sui cittadini e nei confronti delle farmacie.

Pur essendo pacifica la natura della circolare quale strumento di conoscenza, attraverso di essa la Regione ha inteso prescrivere un determinato comportamento ai soggetti coinvolti nella dispensazione dei farmaci, attraverso la posizione di istruzioni di indirizzo. Nella specie deve individuarsi, pertanto, quel tipo di circolare che viene indicata in dottrina come normativa. Se deve escludersi l'efficacia vincolante della stessa nei confronti dei cittadini, esterni all'organizzazione amministrativa, tuttavia deve riflettersi sulle conseguenze sul comportamento delle farmacie, concessionarie del pubblico servizio di erogazione dei farmaci.

A tale proposito deve rilevarsi che la configurazione delle farmacie quali soggetti privati, che tuttavia sono adibite ad un pubblico servizio, ripropone l'annosa questione della configurazione del concessionario quale soggetto privato del tutto indipendente dalla struttura amministrativa, secondo l'insegnamento della Cassazione (v. al riguardo SS.UU., 8.5.1995 n. 4989) o dell'assimilazione dello stesso ad un organo dell'amministrazione.

Nell'ambito che ci interessa l'affidamento del servizio di erogazione dei farmaci in concessione appare in vero quale una scelta di gestione ed organizzativa, che mantiene la funzionalizzazione dell'attività al perseguimento del fine pubblico sottostante, giustificando la permanenza dei controlli e delle verifiche da parte dell'Amministrazione pubblica.

La convenzione che regola i rapporti tra le farmacie ed amministrazione, pur seguendo lo schema negoziale, impone al privato di gestire il servizio secondo le regole che l'amministrazione determina.

Deve, pertanto concludersi per la tendenziale vincolatività della riferita circolare anche alle farmacie concessionarie. Da ciò deve farsi discendere che le farmacie, al momento dell'erogazione, sono tenute, oltre che ad individuare la comprensione del farmaco nel prontuario, a verificare la compilazione della ricetta con l'indicazione della lettera «R» o «A» ed il numero del documento dell'assistito, da parte del medico, nel senso di dover controllare che il medico prescrittore abbia proceduto all'attestazione dell'appartenenza del soggetto nell'ambito della categoria degli esenti, non potendo procedere altrimenti alla dispensazione del medicinale.

2. Tuttavia passando all'esame della fattispecie in oggetto va rilevato che la nuova disciplina contenuta nella legge n. 537 del 1993 modificava le modalità di erogazione dei farmaci ed il sistema di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria e la successiva direttiva ministeriale demandava alle regioni ed alle province autonome le modalità di dotazione degli assistiti dei documenti di identificazione dell'invalidità, al fine di consentire ai medici prescrittori di individuare la classe di appartenenza per l'esenzione dalla quota fissa. Successivamente, solo nel febbraio 1994, la Regione prescriveva con circolare ai medici la necessità di segnare sulla ricetta oltre alla indicazione della lettera «A» o «R» anche la lettera corrispondente al tipo di invalidità («I», «G», «S», «C»).

Orbene, a voler concordare con la parte resistente, sulla base delle svolte considerazioni, sulla vincolatività delle disposizioni contenute nella detta circolare, quali comportamenti prescritti dall'amministrazione nello svolgimento del servizio pubblico, appare che la disposizione sia unicamente diretta ad una migliore attuazione della riforma per facilitare il successivo controllo regionale e comunque al medico prescrittore, il quale risulta tenuto alla completa indicazione dei codici del paziente, nell'ambito della verifica del diritto all'esenzione dal ticket.

Infatti, il medico opera nel momento dell'accertamento dell'appartenenza dei pazienti alla categoria «R» quale pubblico ufficiale, mentre il successivo controllo di regolarità e corrispondenza al vero spetta alla Regione.

Nella stessa circolare è infatti specificato che in ogni caso il controllo della spettano dell'esenzione compete al medico, che deve attestare «il diritto all'esenzione» e verificare l'annotazione dell'invalidità sul documento dell'assistito.

Pertanto, secondo quanto sin qui osservato, a fronte della comprensione del farmaco nel prontuario e della verifica da parte delle farmacie dell'attestazione del medico prescrittore del diritto dell'assistito all'esenzione (tramite la detta indicazione della lettera «A» o «R») la farmacia non poteva rifiutare l'erogazione del medicinale, essendo stata rispettata la prescrizione di legge ed avvenuta la verifica in prima istanza da parte del medico stesso.

La rilevanza della non completa indicazione della categoria di appartenenza di invalidità può assumere rilievo solo ai fini di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del medico, come prescritto dall'accordo regionale per la medicina generale sottoscritto il 26.9.96, art. 13.

L'unica conseguenza, infatti, della non indicazione sulle ricette delle subcategorie di appartenenza è la difficoltà nel successivo controllo informatizzato da parte della regione.

(Omissis)

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