La revisione della pianta
organica delle farmacie può interessare anche
una sola sede farmaceutica
| TAR CAMPANIA - Sezione
V Sentenza n. 958
deI 19 marzo 1998
De Leo presidente,
Guerriero estensore
Crescimbene (avv.
Ricciardelli) contro Regione Campania
(Avv.ra regionale) e altri
Decentramento - Procedimenti
previsti dal primo e dal secondo comma
dellari. 5 I. 362/91 - Diversità
di presupposti - Domanda di trasferimento
da parte del titolare - Rileva solo ai
fini del decentramento di cui al comma
secondo
Sede farmaceutica -
Pianta organica - Revisione
- Modificazione delle
circoscrizioni farmaceutiche - Finalità
- Spostamento di farmacia - Possibilità
Pianta organica - Revisione
- Valutazione discrezionale
della Regione -
Parere di
altri organi -
Sono
obbligatori ma non vincolanti
Pianta organica - Revisione
- Ari. 5, comma primo, I.
362/91 --Interesse pubblico - Necessità
di assicurare adeguata assistenza
farmaceutica agli abitanti - Sufficienza
Decentramento - Istanza
di trasferimento dei locali nella zona di
nuovo insediamento abitativo - Silenzio-assenso
dellamministrazione ai sensi del
d.P.R. 407/94 -
Esclusione
in mancanza della previa delibera
regionale di definizione dei confini
della nuova sede farmaceutica
|
La legge 362/9]
prevede all art. 5 due distinte ipotesi di
decentramento delle farmacie: in base al primo
comma, la Regione provvede, in relazione ad
intervenuti mutamenti nella distribuzione della
popolazione, alla nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche
attraverso la revisione della pianta organica,
mentre, in base al secondo comma, la stessa
autorità, tenuto conto delle esigenze di
assistenza farmaceutica determinate dalla
concentrazione della popolazione in una data zona
in conseguenza del sorgere di un nuovo
insediamento abitativo, provvede al trasferimento
di una determinata farmacia su domanda del suo
titolare. Pertanto, nessun rilievo possono
assumere le richieste di trasferimento prodotte
dal farmacista interessato nel caso di
rideterminazione dufficio della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche
nellambito della revisione della pianta
organica di cui al comma primo (1).
La
modificazione dei confini territoriali delle sedi
farmaceutiche, all atto della revisione
della pianta organica, ben può essere
giustificata dalla finalità di consentire lo
spostamento di una farmacia in una determinata
località della sede come ridisegnata all
atto della revisione (2).
In sede di
revisione della pianta organica delle farmacie,
la valutazione della sussistenza o meno delle
condizioni e dei presupposti previsti dalla legge
per detta revisione rientra nel- lampio
potere discrezionale della Regione, essendo i
pareri che precedono la delibera della Regione
obbligatori ma non vincolanti.
Ai fini della
revisione della pianta organica è sufficiente la
sussistenza del1 interesse pubblico a tale
revisione, connesso allesigenza di
assicurare unadeguata assistenza
farmaceutica ai cittadini, in dipendenza di
rilevanti mutamenti nella popolazione.
Solo a seguito
della delibera regionale di ridelimitazione dei
confini delle sedi farmaceutiche è possibile la
formazione del silenzio-assenso ai sensi del
d.P.R. 407/1994 sullistanza di
trasferimento proposta dal farmacista, dovendosi
prima di allora escludere ogni legittimazione ad
ubicare lesercizio farmaceutico nella nuova
zona, non essendo logicamente e giuridicamente
ammissibile situare un esercizio in una zona
prima della definizione dei suoi confini.
(Omissis)
Motivi della
decisione
1. Prima di
passare allesame delle singole e molteplici
censure dedotte in ricorso, il Collegio
ritiene utile, al fine di agevolare e meglio
comprendere detta disamina, rilevare
preliminarmente che la legge 8 novembre 1991, n.
362, allart. 5, prevede due precisi
e distinti procedimenti di decentramento delle
farmacie, in dipendenza di intervenuti mutamenti
nella distribuzione della popolazione ovvero di
un suo semplice spostamento.
Con il primo
procedimento, lautorità competente
(Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano) provvede in relazione a detti mutamenti
della popolazione alla nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche
attraverso la revisione della pianta organica
delle farmacie, variando anche, se necessario, il
numero delle sedi (art. 5, comma 1°,
cit.).
Con il secondo
procedimento, invece, la stessa autorità, tenuto
conto delle esigenze dellassistenza
farmaceutica determinata dalla concentrazione
della popolazione in una data zona in conseguenza
del sorgere di un nuovo insediamento abitativo,
provvede al trasferimento di una determinata
farmacia su domanda del suo titolare, fermo
rimanendo il numero delle farmacie in rapporto
alla popolazione (art. 5, comma 2, cit.).
Da quanto sopra
risulta evidente che solo la nuova determinazione
della circoscrizione delle sedi farmaceutiche per
effetto degli intervenuti mutamenti nella
distribuzione della popolazione dà luogo alla
revisione della pianta organica delle farmacie,
laddove il trasferimento della farmacia in una
zona di nuovo insediamento abitativo costituisce
procedimento a sé stante, non soggetto alle
modalità ed ai tempi di una revisione della
pianta organica; trasferimento che oltre tutto è
attuabile su domanda del titolare della farmacia.
Ora, non vè
dubbio che, nella specie, lAmministrazione
abbia inteso attuare la prima specie di
decentramento previsto dal primo comma dell
art. 5 della legge n. 362/91, giusta
quanto emerge dal contenuto degli atti impugnati,
stante lintervenuto mutamento della
popolazione.
Né a contrario
avviso può indurre il fatto che in sostanza la
revisione abbia interessato una sola sede
farmaceutica.
Difatti, è da
ritenere che la modificazione dei confini
territoriali delle sedi farmaceutiche
allatto della revisione della pianta
organica ben può essere giustificata dalla
finalità di consentire lo spostamento di una
farmacia in una determinata località della sede
come ridisegnata in sede di revisione (in tali
termini, cfr. C.S., IV,18.4.1995, n. 251).
Sicché,
trattandosi nel caso di specie di decentramento
in sede di revisione della pianta organica,
nessun rilievo poteva assumere la disponibilità
al trasferimento manifestata dalla ricorrente.
Difatti, come si è accennato, tale volontà
avrebbe avuto rilevanza giuridica solo
nellipotesi di trasferimento di cui al
secondo comma dellart. 5 più volte
citato e non anche nel caso di rideterminazione
"dufficio" della circoscrizione
delle sedi in ambito di revisione.
Pertanto, volendo
sgombrare il campo da inutili ripetizioni
nellesame delle singole censure dedotte,
occorre evidenziare sin dora che, sulla
base delle predette considerazioni, risultano
irrilevanti tutte le censure della ricorrente
contenti la pretesa in ordine al mancato esame da
parte dellAmministrazione delle istanze
prodotte dai farmacisti interessati, e in primo
luogo dalla ricorrente medesima, in cui si è
espressa la loro disponibilità al trasferimento
della farmacia in altra zona.
2. Tutto ciò
premesso, nel passare allesame dei singoli
motivi, si rileva che con la prima censura, di
cui al punto I) del ricorso, viene dedotto che la
delibera di G.R. n. 8574/94 e quella di
chiarimenti n. 1584/95, con cui è stata
approvata la revisione della pianta organica
delle farmacie del Comune di Castellammare di
Stabia, e la delibera di G.R. n. 5430/96, con
cui la Regione, sulla base della delibera di C.C.
n. 43 dell 11.3.1996, ha determinato i
confini delle sedi farmaceutiche, non possono
ritenersi esecutive perché non sottoposte al
controllo della C.C.A.A.R.C., quali atti di
contenuto generale.
La censura non ha
pregio.
Come ha
esattamente rilevato la difesa della Regione, del
Comune e del controinteressato, lorgano di
controllo ha ritenuto la non assoggettabilità di
dette delibere al suo controllo giacché esse non
possono considerarsi atti generali di
pianificazione territoriali, bensì espressione
dellesercizio di amministrazione attiva,
con ambito operativo circostanziato e limitato.
Peraltro, poiché
la censura andrebbe riferita alla decisione della
C.C.A.R.C., il ricorso doveva essere diretto
anche contro tale atto, con conseguente notifica
allAvvocatura dello Stato.
3. Con il secondo
ed articolato motivo la ricorrente pone tutta una
serie di di minuziose censure che occorre
esaminare in modo distinto e particolareggiato,
ancorché alcune di esse si appalesino "ictu
oculi" del tutto irrilevanti.
Con la prima di
esse si deduce che la disposta rinnovazione della
pianta organica ed il contestuale trasferimento
della sede farmaceutica avrebbe dovuto essere, in
aderenza ai principi di partecipazione di cui
alla legge n. 24 1/90, sottoposto
allattenzione dei farmacisti operanti nel
territorio comunale e del competente ordine
professionale, di cui per giunta si sarebbe
dovuto acquisire il preventivo parere anche alla
luce della circolare regionale n. 11137 del
18.2.1993.
La censura, sotto
il duplice aspetto prospettato, è destituita di
fondamento.
Difatti, per
quanto concerne il primo profilo, essa risulta
infondata in fatto, perché, come si deduce dalla
stessa ammissione della ricorrente, i farmacisti
interessati, ed in particolare questultima,
erano ben informati della revisione da eseguire,
che è stata conosciuta peraltro come
sostiene la difesa della Regione e del Comune
(non contraddetta dallinteressata)
attraverso la diramazione della cennata circolare
regionale; tantè vero che la ricorrente,
come essa stessa dichiara in ricorso, aveva
manifestato con istanza in data 5.12.1990 la
propria disponibilità alleventuale
trasferimento della propria farmacia; volontà
che è stata ribadita nella riunione del
17.6.1991 svoltasi alluopo presso
lUfficio di Gabinetto del Sindaco e
successivamente con altra istanza del 29.12.1995.
Né può ritenersi
ammissibile il rilievo circa il mancato avviso
agli altri interessati e allordine
professionale, giacché la pretesa mancata
partecipazione può essere fatta valere solo dal
soggetto interessato (art. 8 legge n. 241/1990).
Quanto
allaltro aspetto della censura, si deve
rilevare che lart. 5, comma I. della legge
n. 362/91, a norma del quale come si è
già detto si è provveduto alla nuova
determinazione della circoscrizione delle sedi
farmaceutiche, se prevede che in sede di
revisione della pianta organica delle farmacie
occorre sentire il Comune e lunità
sanitaria locale competente per territorio, non
stabilisce, tuttavia, a differenza del
procedimento di cui al secondo comma,
lacquisizione del parere dellordine
provinciale dei farmacisti, né laudizione
di tutti i titolari delle farmacie esercenti nel
Comune.
Ne consegue la
manifesta infondatezza anche di tale profilo
della dedotta censura.
La ricorrente
osserva, daltro canto, che la proposta di
revisione della P.Q. adottata dal Comune non
contiene menzione alcuna delle farmacie da
trasferire, né tanto meno delle disponibilità
in tal senso manifestate dai farmacisti
interessati, mentre tali elementi appaiono
introdotti surrettiziamente, senza alcun
approfondimento istruttorio e senza alcuna
plausibile motivazione, nella delibera n. 1372/93
dellUsl.
Si può
prescindere dai primi punti della censura,
giacché il primo è palesemente inconsistente ed
il secondo risulta infondato per le ragioni sopra
evidenziate (cfr. n. 1).
Circa il preteso
difetto di motivazione e di istruttoria, è
appena il caso di notare che sin dal primo atto
deliberativo adottato dal Comune si è dato ben
conto delle farmacie da trasferire in relazione
al mutamento nella distribuzione della
popolazione.
Peraltro, oltre
che manifestamente infondata, la censura,
basandosi su semplici e generiche affermazioni,
si appalesa anche inammissibile, dato che non si
spiega su quali precisi punti il Comune avrebbe
omesso listruttoria e quindi la motivazione
della deliberazione.
Né,
contrariamente allassunto della ricorrente,
risulta rilevante il fatto che nella
deliberazione dellUsl non sarebbe stato
spiegato in maniera specifica come la nuova
determinazione dei confini proposti fosse
funzionale alle più efficienti gestioni del
servizio farmaceutico locale.
Difatti, al
riguardo è da ritenere sufficiente il motivato
parere, obbligatorio ma non vincolante, del
suddetto organo in ordine allaspetto
generale della revisione della P.Q., dal momento
che la valutazione della sussistenza delle
condizioni e presupposti previsti dalla legge e
dellopportunità del decentramento in
parola rientra in definitiva nellampio
potere discrezionale della Regione.
La ricorrente
sostiene, altresì, che la Regione non avrebbe
seguito il procedimentoprefissato con la
deliberazione n. 4/3 dell 11.1.1995, non
avrebbe espletato un supplemento di istruttoria
dopo la rinuncia del dott. Esposito, titolare
della farmacia n. 1, e non darebbe conto circa la
istituzione o meno della nuova sede n.17; sede,
questultima, che non potrebbe ritenersi
definita.
La censura è
inammissibile sotto tutti e tre i profili
prospettati.
Difatti, per
quanto concerne il primo aspetto, essa è da
considerare posta in maniera del tutto generica,
dal momento che non si evince chiaramente in
quali precisi punti la Regione avrebbe violato le
norme autolimitative da essa prefissate con la
deliberazione suddetta.
Invece, gli altri
punti della censura sono palesemente fuorvianti e
come tali non ammissibili.
4. Con il terzo
motivo si deduce che la Regione, avendo
dichiarato, nel D.P.R.G. n. 5754 del 7.6.1995
e successivo D.P.R.G. n. 13224/96, di essersi
riferita ai dati relativi alla popolazione
pubblicati nella G.U. n. 146 del 24.6.1993,
sarebbe contraddetta dal fatto di aver accolto la
ristrutturazione territoriale come prospettata
dal Comune, la cui delibera n. 43 dell
11.3.1996 prende, a sua volta, in considerazione
i dati del censimento nazionale dellanno
1991; e ciò in violazione dellart. 1,
comma I, del D.P.R. 21.8.1971, n. 1275, il quale
prevede che occorre tener conto dei dati relativi
alla popolazione residente in ciascun Comune
nell anno precedente a quello in cui si
procede alla revisione, pubblicati
dallIstituto Centrale di Statistica.
Anche tale censura
è destituita di fondamento.
A prescindere
dalla pretesa, peraltro non comprovata,
contraddizione esistente nella delibera
regionale, che comunque sarebbe irrilevante ai
fini dellesatta applicazione della legge
richiamata, la dedotta censura circa la
violazione ditale normativa non può trovare
accoglimento, dal momento che come rileva
a chiare lettere la difesa del controinteressato
(pag. 15 della memoria), che non viene affatto
smentito dalla ricorrente i dati relativi
alla popolazione si riferiscono allanno
1991, laddove la revisione riguarda lanno
1992, giusto quanto si evince anche dalla
delibera comunale n. 43/1996; ciò in conformità
a quanto stabilito dalla legge invocata dalla
ricorrente.
5. Con il quarto
motivo si sostiene che con riferimento alle
delibere comunali n. 139/93 e n. 43/96, il primo
atto si fonda su una relazione istruttoria
dellUfficio Tecnico del 16.8.1993, ribadita
nel gennaio 1996, con cui si mette a confronto il
censimento della popolazione del 1981 e quello
dellanno 1991, mentre si sarebbero dovuti
confrontare i dati rilevati al momento della
vecchia pianta organica con quelli relativi al
momento della verifica, cioè al mese di agosto
del1993.
La censura non ha
pregio.
Difatti, sembra
pretestuoso e quindi non degno di rilievo il
raffronto di dati prospettato dalla ricorrente,
essendo sufficiente, ai fini della revisione
della pianta organica, la sussistenza
dellinteresse pubblico a tale revisione
connessa allesigenza di assicurare una
adeguata assistenza farmaceutica ai cittadini, in
dipendenza di rilevanti mutamenti nella
popolazione; esigenze che nella specie sono state
sufficientemente valutate
dallAmministrazione.
6. Inammissibile
si appalesa il quinto ed articolato motivo di
gravame, sta nella parte in cui pone questioni
che si sostanziano in cavilli del tutto
fuorvianti (quale quella relativa
allindicazione del numero delle sedi con il
nome del titolare), da cui perciò il Collegio
ritiene di poter prescindere, sia soprattutto
nella parte in cui in sostanza è diretto a
censurare una scelta ampiamente discrezionale
effettuata dallAmministrazione (quale
quella con cui si afferma che le farmacie del
centro storico non avrebbero ricevuto alcun
beneficio).
Peraltro, a
sostegno di quanto affermato dalla ricorrente,
non viene fornito alcun elemento di prova.
Per quanto
concerne, invece, la questione concernente le
risposte date dallAmministrazione alle due
diffide della ricorrente, censurate da questa
sotto il profilo dello sviamento della causa
tipica, va ribadito ciò che si è rilevato al
precedente punto 1). Perciò, non potendo
assumere alcun rilievo le istanze della suddetta
ai fini della revisione della pianta organica, ne
discende che è da ritenersi assolutamente
irrilevante, ai fini della valutazione della
legittimità del procedimento di revisione, il
riscontro dato dallEnte alle richieste
della ricorrente, ammesso che esso presenti
effettivamente il vizio denunciato.
7. Con i motivi di
cui ai punti VI, VII, VIII e IX del ricorso, si
ripropongono le stesse censure già sollevate con
il ricorso n. 10459/95, prodotto dalla
ricorrente avverso il preteso silenzio assenso al
trasferimento del dott. Bosso nella nuova sede;
ricorso che è stato dichiarato improcedibile con
sentenza n. 654/96 di questa Sezione.
E appena il
caso di ricordare che con tale decisione si è
affermato che solo con gli atti di delimitazione
dei confini il dott. Bosso può ritenersi
legittimato ad ubicare il proprio esercizio
farmaceutico nella nuova zona, dovendosi
escludere qualunque formazione di silenzio
assenso sullistanza da lui formulata
perché non è logicamente e giuridicamente
ammissibile situare un esercizio in una zona
prima della definizione dei suoi confini, e
quindi da ritenersi inesistente al momento in cui
è stato effettuato il trasferimento.
Ora, questo
Collegio non può che confermare lo stesso
principio, precisando tra laltro che solo a
seguito della delibera regionale n. 5430 del
12.7.1996 di delimitazione dei confini delle sedi
farmaceutiche, è ipotizzabile il predetto
silenzio assenso dellAmministrazione
sullistanza del farmacista suddetto.
Pertanto, il
trasferimento relativo al periodo precedente non
può che ritenersi avvenuto in via di fatto, con
esclusione di ogni eventuale provvedimento
autorizzatorio per silentium.
E da
ritenere comunque che la valutazione della
legittimità del trasferimento di fatto relativo
a detto periodo non puo rientrare nella
cognizione di questo Tri bunale, atteso comunque
che lordinamento giuridico, in simili casi,
appresta in favore dei soggetti interessati altre
forme di tutela.
Sicché, in
mancanza di qualsiasi provvedimento
amministrativo, ancorché implicito, la
ricolTente non poteva impugnare innanzi a questo
giudice il semplice trasferimento di fatto della
farmacia del controinteressato (in tal senso,
cfr. questa Sezione n. 1447/97).
Peraltro, giusto
quanto rilevato dalla ricorrente nella memoria
difensiva del 9.10.1997, non è superfluo notare
che con delibera di Giunta Regionale n. 9112 del
22.1 1.1996 il dott. Bosso è stato autorizzato a
trasferirsi nella nuova sede.
(Omissis)
|