TAR LAZIO - Sezione I
bisOrdinanza
n. 294/99 del 19 ottobre 1999
Tosti presidente, Mele,
relatore
Medestea Internazionale
(avv.ti Astolfi e Paoletti) contro Ministero
della Sanità (Avvocatura dello Stato)
Aveva fatto scalpore tra i
farmacisti (e tra i consumatori) il provvedimento di
inizio settembre scorso, ampiamente ripreso dalla stampa,
con il quale il Ministero della sanità aveva ordinato il
ritiro dal mercato di Cellulase e Cellulase Urto,
prodotti leader nel campo degli anticellulite e
commercializzati ormai da molti anni da Medestea
Internazionale sul mercato italiano e sui principali
mercati esteri (Stati Uniti, Germania, Francia, Regno
Unito). Con poche righe repentinamente trasmesse via
telefax il 10 settembre, infatti, il Ministero aveva
comunicato all'azienda produttrice di ritenere tali
prodotti da assoggettare alla disciplina dei medicinali e
come tali da sottrarre alla disciplina di libera vendita.
Immediato il ricorso alla
magistratura della Medestea Internazionale, che impugnava
tale provvedimento innanzi al TAR del Lazio e denunciava
la superficialità con la quale il Ministero aveva
adottato un provvedimento così grave rispetto ad un
prodotto pacificamente commercializzato in tutto il mondo
senza alcun problema di salute pubblica; la violazione
del proprio diritto ad intervenire nel procedimento ed a
contraddire illustrando le proprie ragioni a difesa della
innocuità del prodotto, secondo quanto prevede la legge
n. 241/1990 sulla trasparenza dell'azione amministrativa;
il travisamento delle norme di legge e di diritto
comunitario nel quale era caduta l'Amministrazione
ministeriale.
Il Tar del Lazio, sezione
prima bis, con l'ordinanza che di seguito pubblichiamo,
ha immediatamente accolto la richiesta di Medestea di
sospendere gli effetti del provvedimento ministeriale
impugnato, "ritenuto che sussistono le ragioni
richieste dalla legge per l'accoglimento della
sospensiva, fino a quando non verrà esperita una
completa istruttoria, con la partecipazione della parte
ricorrente, in ordine alla certezza che i prodotti
indicati siano ascrivibili alla categoria dei farmaci
(tale istruttoria va comunque eseguita al più presto
possibile)".
I prodotti Cellulase e
Cellulase Urto, dunque, possono tornare sugli scaffali
delle farmacie. Al Ministero della sanità l'onere ed il
compito di motivare e spiegare meglio i propri
provvedimenti (con l'indispensabile partecipazione dei
controinteressati!), e di fornire così piena certezza e
saldo fondamento alle decisioni assunte. (Q. L.)
Motivi
della decisione
per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del
provvedimento Min. Sanità dip. al med & Farmacc. n. 800/DG/8951A17
del 9.9.99 comunicato con telefax 10/9/99 laddove comunica che i
prodotti della società ricorrente Cellulare e Cellulase Urto sono
da assoggettare alla disciplina dei medicinali ed invita pertanto,
quest’ultima a (<prevedere al loro ritiro dal mercato ove
presenti; di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguenziale;
Visti
gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello
Stato;
Udito
il relatore, Cons. E. Mele e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti
l’Avv. Paoletti, l’avv., Selletti e l’avv. dello Stato De Bellis;
Ritenuto
che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento
della sospensiva fino a quando non verrà esperita una completa
istruttoria, con la partecipazione della parte ricorrente, in ordine
alla certezza che i prodotti indicati siano ascrivibili alla
categoria dei farmaci (tale istruttoria va comunque eseguita al più
presto possibile;
Ritenuto
che, nel frattempo, occorre sospendere gli effetti del provvedimento
impugnato;
(Omissis)