rassegna
di diritto
farmaceutico

diretta da Antonio Astofi

 Anno XXX -N.4-5  1999  pag.712

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Giurisprudenza Amministrativa

 
 
Immediatamente sospeso dal Tar del Lazio il provvedimento del Ministero della sanità contro il Cellulase Medestea

 

TAR LAZIO - Sezione I bis

Ordinanza n. 294/99 del 19 ottobre 1999

Tosti presidente, Mele, relatore

Medestea Internazionale (avv.ti Astolfi e Paoletti) contro Ministero della Sanità (Avvocatura dello Stato)

Aveva fatto scalpore tra i farmacisti (e tra i consumatori) il provvedimento di inizio settembre scorso, ampiamente ripreso dalla stampa, con il quale il Ministero della sanità aveva ordinato il ritiro dal mercato di Cellulase e Cellulase Urto, prodotti leader nel campo degli anticellulite e commercializzati ormai da molti anni da Medestea Internazionale sul mercato italiano e sui principali mercati esteri (Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito). Con poche righe repentinamente trasmesse via telefax il 10 settembre, infatti, il Ministero aveva comunicato all'azienda produttrice di ritenere tali prodotti da assoggettare alla disciplina dei medicinali e come tali da sottrarre alla disciplina di libera vendita.

Immediato il ricorso alla magistratura della Medestea Internazionale, che impugnava tale provvedimento innanzi al TAR del Lazio e denunciava la superficialità con la quale il Ministero aveva adottato un provvedimento così grave rispetto ad un prodotto pacificamente commercializzato in tutto il mondo senza alcun problema di salute pubblica; la violazione del proprio diritto ad intervenire nel procedimento ed a contraddire illustrando le proprie ragioni a difesa della innocuità del prodotto, secondo quanto prevede la legge n. 241/1990 sulla trasparenza dell'azione amministrativa; il travisamento delle norme di legge e di diritto comunitario nel quale era caduta l'Amministrazione ministeriale.

Il Tar del Lazio, sezione prima bis, con l'ordinanza che di seguito pubblichiamo, ha immediatamente accolto la richiesta di Medestea di sospendere gli effetti del provvedimento ministeriale impugnato, "ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva, fino a quando non verrà esperita una completa istruttoria, con la partecipazione della parte ricorrente, in ordine alla certezza che i prodotti indicati siano ascrivibili alla categoria dei farmaci (tale istruttoria va comunque eseguita al più presto possibile)".

I prodotti Cellulase e Cellulase Urto, dunque, possono tornare sugli scaffali delle farmacie. Al Ministero della sanità l'onere ed il compito di motivare e spiegare meglio i propri provvedimenti (con l'indispensabile partecipazione dei controinteressati!), e di fornire così piena certezza e saldo fondamento alle decisioni assunte. (Q. L.) 

Motivi della decisione

 per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento Min. Sanità dip. al med & Farmacc. n. 800/DG/8951A17 del 9.9.99 comunicato con telefax 10/9/99 laddove comunica che i prodotti della società ricorrente Cel­lulare e Cellulase Urto sono da assoggettare alla disciplina dei medicinali ed in­vita pertanto, quest’ultima a (<prevedere al loro ritiro dal mercato ove presenti; di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguenziale;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impu­gnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il relatore, Cons. E. Mele e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti l’Avv. Paoletti, l’avv., Selletti e l’avv. dello Stato De Bellis;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva fino a quando non verrà esperita una completa istruttoria, con la partecipazione della parte ricorrente, in ordine alla certezza che i prodotti in­dicati siano ascrivibili alla categoria dei farmaci (tale istruttoria va comunque eseguita al più presto possibile;

Ritenuto che, nel frattempo, occorre sospendere gli effetti del provvedimen­to impugnato; 

(Omissis)

 

 

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