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| Giurisprudenza Penale |
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Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica ai sensi dell'art. 348 c.p. la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici. Tali attività rientrano infatti nell'esercizio di un'attività sanitaria che presuppone per il legittimo espletamento il possesso di un valido e idoneo titolo non ostando a questa interpretazione la circostanza che, ai tempi in cui il fatto fu commesso, non esistesse una apposita disciplina sull'attività di omeopatia (il titolo di medico vantato dal ricorrente, conseguito in un Paese dell'Unione Europea, non risultava riconosciuto nel nostro ordinamento) (1). (Omissis) Motivi della decisione Il ricorso è malfondato su una surrettizia confusione del concetto di professione con quello di esercizio regolamentato della stessa condizionato al conseguimento di titoli predeterminati, alla successiva e speciale abilitazione dello Stato e alla conseguente iscrizione in appositi albi o elenchi. Secondo la definizione formale implicita nelle fonti e, per quanto qui ne concerne, dagli artt. 2229, 2230 e 2231 c.c., professione è l'attività di natura intellettuale stabilmente organizzata e prestata a chiunque chieda di usufruirne. Essa presuppone dunque il possesso di speciali cognizioni e di esperienze maturate nella pratica e nell'esercizio. Tale possesso, quando costituisca il presupposto di attività volte alla tutela di interessi della collettività, generali e meritevoli di particolare tutela, è disciplinata da norme speciali nel loro complesso determinanti le cognizioni minimali che l'aspirante professionista deve avere conseguito studiando e operando o sotto il controllo dello Stato o sotto il controllo di Stati, le cui Università rilascino titoli riconosciuti in Italia e richiedenti da ultimo l'abilitazione all'esercizio professionale, vale a dire il riconoscimento formale della conseguita capacità del soggetto ad esercitare l'attività prescelta. Ed è ovvio che il controllo dello Stato previsto dall'ordinamento per la tutela degl'interessi generali della collettività e non previsto per quelli che generali non siano, quale ad esempio l'attività privata d'insegnamento è tanto più ampio, intenso e penetrante quanto più elevata è la posta in gioco. Per tali evidenti ragioni lo Stato tutela il bene supremo della vita e della salute regolamentando nei sensi sopra genericamente indicati non soltanto l'attività della professione medica, il cui accesso dal D.P.R. 5/4/1950 n. 221 è consentito soltanto ad esami di abilitazione superati e previa iscrizione negli appositi albi a coloro che abbiano completato presso Istituti universitari riconosciuti il corso minimale di studio, predeterminato per legge, conseguendo la laurea in medicina e chirurgia; ma anche quella delle professioni sanitarie ausiliarie, quali quelle disciplinate fondamentalmente dal R.D. 27/7/1934, n. 1265, di odontotecnico, di levatrice, di ottico, di meccanico ortopedico, di infermiere. L'interesse tutelato in soggetta materia è infatti al contempo privato e pubblico. È privato in quanto correlato a diritti inalienabili dell'individuo quali quelli alla salute, all'incolumità e al benessere personale. È pubblico in ragione dei riflessi che dalla salute dell'individuo derivano direttamente sulla stabilità e sull'efficienza dell'organizzazione sociale e, indirettamente ma non meno incisivamente, sulle spese vale a dire sulle finanze dello Stato e sul livello dell'imposizione fiscale necessarie per mantenerne la stabilità e l'efficienza produttiva della collettività nazionale. Tale interesse è così elevato che lo Stato ne assicura la tutela non soltanto attraverso I'istituito Servizio Sanitario Nazionale e le numerose leggi di sua attuazione, ma anche attraverso le varie forme di assistenza all'infanzia, alle puerpere, alle lavoratrici madri, ai lavoratori di minore età, ai lavoratori impiegati in attività particolarmente disagiate o pericolose, quali i minatori e i cavatori e attraverso gli istituti pubblici di prevenzione degli infortuni, di previdenza, di riabilitazione. la minuta regolamentazione delle attività sanitarie e parasanitarie nonché di quelle assistenziali e previdenziali connesse esclude secondo la logica dell'ordinamento la possibilità stessa di esercitare attività del genere al di fuori o al di là dei limiti e delle condizioni imposte dalla legge, come sopra. Di tali principi, come inequivocamente desumibili dalla legislazione in vigore, i giudici di merito han fatto corretta e coerente applicazione nel caso di specie, rilevando, senza sollevare in punto contestazione alcuna del ricorrente, che questi si qualificava medico omeopata nel timbro correntemente usato per spedire le proprie prescrizioni, «compilava ricette in cui si definiva sanitaria l'attività prestata come prescrizione di farmaci omeopatici» e, quel che più conta, «effettuava diagnosi delle malattie dei suoi pazienti». E poiché «attività sanitaria» è quella comunque esplicata in vista della cura dei malanni del prossimo, della sua sopravvivenza e, se possibile, della sua guarigione, non par dubbio che tanto dal punto di vista soggettivo l'autoqualifica di medico e la qualifica dall'imputato data all'attività svolta quanto dal punto di vista oggettivo l'effettuazione di diagnosi e il rilascio di prescrizioni e di ricette sanitarie si deve ritenere l'attività accertatamente dispiegata dal Cattaneo. Su altro versante va rilevato che i rimedi omeopatici prescritti, se non sono riconosciuti dallo Stato, certamente non ne sono nemmeno vietati, ma rimessi alla libera scelta dell'interessato d'accordo col suo medico curante, le cui ricette, redatte secondo scienza e coscienza, possono sotto la sua responsabilità essere legittimamente spedite dalle farmacie, dirette in Italia da un concessionario dello Stato abilitato all'esercizio dell'attività di farmacista, di guisa che anche sotto quest'ultimo aspetto coerentemente e correttamente il giudice d'appello ha ritenuto che in «assenza di legislazione» disciplinante «tali attività, queste devono essere considerate in relazione alle modalità di svolgimento e al loro stesso scopo e pertanto, pur utilizzando principi diversi (di quelli n.d.r.) della medicina ufficiale, devono essere applicate (recte, esplicate) con le norme che disciplinano l'attività sanitaria». L'esercizio di tale attività in mancanza di titolo adeguato inadeguato essendo, come si dirà più avanti, quello vantato dall'imputato comporta dunque la commissione del reato ascrittogli. La condotta costitutiva dell'abusivo esercizio consiste infatti nel compimento di uno o più atti riservati in modo esclusivo all'attività professionale (cfr. Cass. VI, 16/3/1984 n. 2286, rv. 163144), nel caso di specie l'attività diagnostica e quella prescrittiva dei rimedi suggeriti e delle modalità di loro assunzione. Quanto infine alla validità in Italia del titolo vantato dal ricorrente, va evidenziata in primo luogo la genericità del relativo motivo. A fronte del rilievo, contenuto in motivazione della sentenza impugnata, circa la mancanza di prova in ordine alla valenza nella stessa Inghilterra del diploma in suo possesso e all'abilitazione al rilascio dell'istituto, che lo rilasciò, il ricorrente infatti si è limitato a riproporre in questa sede senza alcuna specificazione al riguardo le medesime doglianze motivatamente respinte in appello. Solo per completezza si rileva ulteriormente in questa sede che secondo la legislazione vigente, fondamentalmente costituita dalla legge 22/5/1978 n. 217, anche al cittadino di Stato membro della Comunità Europea è riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale, alla duplice rispettiva condizione che egli sia in possesso del diploma o del certificato o di altro titolo previsto all'art. 1 della suddetta legge e che consegua in Italia il riconoscimento del titolo di medico o di medico specialista mediante autorizzazione rilasciata dal Ministro della Sanità, su istanza dell'interessato e a seguito di apposita istruttoria (cfr. Cass. VI, 17/2/1989 n. 2671, rv. 180570). Il ricorso deve dunque esser rigettato. |
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