rassegna di diritto farmaceutico

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Giurisprudenza Penale
 


Limiti alla configurabilità dell’esercizio abusivo della professione medica e farmaceutica a carico di dietisti ed erboristi

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione VI

Sentenza n. 1557 dell’8 gennaio 1997

Traiano presidente, Agrò estensore

Deotto Salimei e altri ricorrenti

Medicinali omeopatici - Classificazione - Medicinali - D. lgs 185/1995 - Prescrizione medica e vendita in farmacia - Necessità - Ratio

Illecito penale - Prodotti erboristici - Dietista ed erborista - Modalità di informazione sul regime alimentare e sulle proprietà salutistiche di tali prodotti - Art. 348 c.p. - Esercizio abusivo della professione medica - Non sussiste

Illecito penale - Prodotti erboristici - Modalità di presentazione - Semplice divulgazione di conoscenze o di tradizionali credenze - Art.348 c.p. - Esercizio abusivo della professione farmaceutica - Non sussiste

  

Soltanto a partire dall’entrata in vigore del d.lgs 185/1995 (e non all’epoca dei fatti accertati del 1991) i prodotti omeopatici sono stati classificati come medicinali ed assoggettati al relativo regime giuridico che ne riserva la prescrizione ai medici e la dispensazione ai farmacisti, per ragioni di uniformità e di sicurezza nell’ambito della Comunità Europea.

Rientra nelle competenze del dietista consigliare i regimi alimentari atti a favorire il mantenimento delle migliori condizioni psico-fisiche anche in relazione alle patologie da cui l’interessato è affetto, e rientra nella competenza dell’erborista illustrare le proprietà salutifere delle piante, cosicché la relativa attività non configura, in questi limiti (non vagliati dall’impugnata sentenza), l’esercizio abusivo della professione medica sanzionato dall’art. 348 del codice penale.

La semplice divulgazione di conoscenze o di tradizionali credenze circa il carattere benefico delle sostanze poste in vendita da un erborista non realizza, di per sé, il concetto di specialità farmaceutica in senso formale (con la conseguente violazione dell’art.348

c.p. per esercizio abusivo della professione farmaceutica), anche quando ciò sia accompagnato da spiegazioni sul modo di impiego alimentare del prodotto in relazione a sintomatologie di generale dominio; purchè le informazioni fornite, sia pure sotto l’aspetto della terminologia adoperata siano prive del benchè minimo requisito di rigore scientifico o di pretesa scientifica per collocarsi invece sul piano del buon senso comune (*)

( Omissis).

Motivi della decisione

Va innanzitutto osservato che i ricorrenti non contestano la circostanza accertata in sede di merito di aver rispettivamente prescritto e posto in vendita prodotti omeopatici e tanto sarebbe risolutivo ai fini dell’affermazione della loro responsabilità ove questi preparati dovessero, per intrinseca natura, classificarsi tra i medicinali.

Al problema. che la pronunzia impugnata trascura, va tuttavia data risposta negativa, considerando come soltanto a partire dal 1995, col decreto legislativo n. 185 del 17 marzo, sia stata stabilita l’assimilazione alle specialità medicinali dei medicinali omeopatici (art.1), ma ciò limitatamente al profilo del regime giuridico. restando infatti ben fermo e ribadito che simili composti non fanno parte della farmacopea tanto che condizione per il loro commercio è quella che non siano apposte sulla confezione né in altro modo vengano vantate indicazioni terapeutiche (ed anzi deve essere riportata in grande evidenza la dicitura "medicinale omeopatico" seguita dalla frase "perciò senza indicazioni terapeutiche approvate": artt. 3 e 4 d.lgs. cit.).

Ne deriva che solo successivamente all’epoca dei fatti (avvenuti fino al gennaio del

1991) la prescrizione dei prodotti omeopatici è stata riservata in via esclusiva ai medici e la vendita ai farmacisti e ciò non per aver riconosciuto delle loro proprietà curative, ma per ragioni di uniformità e di sicurezza dei mercati, discrezionalmente valutate da un dettato legislativo che attua una direttiva CEE.

2. Tanto posto. il ricorso della Deotto Salinei deve essere accolto.

La sentenza impugnata, lungi dal confutare i motivi di appello con cui adducendosi specifiche contestazioni, lamentava un impiego distorto delle testimonianze da parte del Pretore di Udine, si limita ad affermare, salvo un accenno

concreto di cui si dirà, che, anche solo dallo scorrere le assunte deposizioni, risulta l’instaurazione ad opera della ricorrente di un rapporto professionista tra "medico" ed ammalato.

In tal modo la decisione in esame è del tutto priva di una reale motivazione, risultando impossibile controllare se vi sia stato il richiesto vaglio critico delle fonti di prova ed in quali comportamenti si sia ravvisato esercizio di fatto della professione. Comportamenti la cui corretta valutazione avrebbe in ogni caso dovuto tener conto che rientra nella competenza del dietista, e tale è la Deotto, consigliare i regimi alimentari atti a favorire il mantenimento delle migliori condizioni psicofisiche, anche in relazione alle patologie da cui l’interessato è affetto, mentre l’erborista, e tale è ancora la Deotto, può illustrare le proprietà salutifere delle delle piante.

Infine, a chiunque è concesso suggerire innocui sistemi di cura popolare, quali l’applicazione di impacchi caldi di sale per alleviare generici disturbi epatici (rimedio attestato già da Plinio, Natur - Hist., libro XXXI, 107), unica condotta che la sentenza impugnata rammenta per ravvisarvi, ma impropriamente, la violazione dell’art. 349 c.p.

4. Del pari fondato è il ricorso del De Prophetis.

Prescindendo dalle specialità omeopatiche di cui già s’è detto, la sentenza impugnata, nel richiamarsi alla perizia svolta, ha positivamente valutato le proprietà terapeutiche di alcuni prodotti trovati nell’esercizio del ricorrente, assumibili peraltro anche come alimenti o come aromatici. Ritenendo tuttavia che le virtù terapeutiche attribuite a sostanze di impiego promiscuo non siano sufficienti alla loro classificazione come medicinali ha fatto impiego della nozione formale di farmaci, così comprendendo in essi quelli il cui commercio sia veicolato da informazioni che ne illustrano le proprietà curative. E poiché nei locali di vendita sono state rinvenute delle avvertenze del genere, sotto forma di depliants o di foglietti collocati in prossimità della merce, ha concluso per la responsabilità del ricorrente.

Alla correttezza di simile conclusione difetta tuttavia un accertamento essenziale in ordine al contenuto delle avvertenze rinvenute, mancanza che ridonda in vizio di motivazione.

Va infatti precisato, in applicazione del generale canone ermeneutico di offensività delle condotte, che la semplice divulgazione di conoscenze o di tradizionali credenze circa il carattere benefico delle sostanze poste in vendita non realizza di per sé il concetto di specialità farmaceutica in senso formale, anche quando ciò sia accompagnato da spiegazioni sul modo di impiego alimentare del prodotto, in relazione a sintomatologie di generale dominio. Tanto sempreché le informazioni fornite, sia pure sotto l’aspetto della terminologia adoperata, siano prive del benché minimo requisito di rigore scientifico o di rigore scientifico, per collocarsi invece sul piano del buonsenso comune.

(Omissis).

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