rassegna di diritto farmaceutico

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Giurisprudenza Varia
 


Legittimità di provvedimenti disciplinari anche per fatti penalmente non punibili

   
COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Decisione n. 256 dell’il marzo 1998

De Lise presidente, Mastrocola relatore

Bartolotti ricorrente

Professioni sanitarie - Farmacista - Procedimento disciplinare -- Partecipazione del Presidente dell’Ordine all’ispezione da cui ha avuto origine il procedimento disciplinare - Delibera disciplinare - Assunzione in assenza del Presidente dell’ordine - Legittimità

Professioni sanitarie - Farmacista - Procedimento disciplinare -- Fatti oggetto di contestazione risultanti da apposito verbale del servizio ispettivo - Delibera disciplinare - Illegittimità per difetto di motivazione - Esclusione - Ratio

Professioni sanitarie - Farmacista - Detenzione medicinali scaduti - Fatto non costituente illecito penale - Provvedimento disciplinare - Illegittimità per insussistenza dell’addebito - Esclusione - Ratio

Professioni sanitarie - Farmacista - Affidamento della gestione del dispensano ad un collega - Detenzione di medicinali scaduti - Delibera disciplinare - Illegittimità per mancanza di responsabilità - Esclusione - Ratio

Non sussiste incompatibilità e, quindi, la delibera disciplinare è legittima, nell’ipotesi in cui il Presidente dell’Ordine partecipi all’ispezione dell’USL da cui ha origine il procedimento disciplinare ma non presenzi al giudizio finale del collegio.

Non è illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento disciplinare emanato in seguito a fatti accertati dal servizio ispettivo della USL e contenuti in apposito verbale, nel quale vengono dettagliatamente indicati ed individuati i medicinali scaduti detenuti dalla farmacia, se appare chiaro che i fatti oggetto di contestazione sono quelli risultanti dal verbale e che la sanzione viene inflitta per aver detenuto nella farmacia prodotti non più vendibili.

Non è illegittima, per insussistenza dell ‘addebito, la delibera disciplinare emanata per detenzione di medicinali scaduti ancorché tale fatto non costituisca più illecito penale per essere stato depenalizzato, dal momento che il provvedimento disciplinare, a differenza di quello penale, mira a punire fatti e comportamenti anche non specificamente previsti da singole norme, ma genericamente compresi in ipotesi di carattere generale, cioè fatti e comportamenti che, sotto un qualunque aspetto, violano i doveri d’ufficio o professionali.

Non è illegittima per mancanza di responsabilità la delibera disciplinare emanata per detenzione di medicinali scaduti nei confronti del farmacista titolare che abbia affidato ad un collega la gestione del dispensario, dal momento che tale affidamento costituisce comportamento negligente nonché violazione del codice deontologico, non potendo il titolare delegare ad altri le proprie responsabilità e, in ogni caso, dovendo esercitare un ‘attenta vigilanza al fine di evitare di porre in essere condotte contrarie alle regole che disciplinano 1 ‘esercizio della professione.

(Omissis).

Motivi della decisione

Con il primo motivo di gravame la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per incompatibilità del Presidente dell’Ordine.

Questo motivo di gravame è infondato.

Come rilevato dall’Ordine nelle controdeduzioni è ben vero che il Presidente ha partecipato all’ispezione da cui ha avuto origine il procedimento disciplinare; in seguito, però, il Presidente medesimo si è limitato ad effettuare l’audizione del sanitario mentre non ha presenziato al giudizio emesso nei suoi confronti.

Risulta, infatti, dal verbale della seduta del 18 novembre 1996 che il dott. Fabrizio Pianelli era assente.

Non si è, quindi, realizzata E ipotesi di incompatibilità.

Parimenti infondati sono il secondo ed il terzo motivo di gravame relativi al difetto di motivazione.

I fatti oggetto di contestazione sono quelli accertati dal servizio ispettivo del la USL in apposito verbale, che, in quanto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, fa fede fino a querela di falso.

I medicinali scaduti detenuti nella farmacia sono dettagliatamente indicati ed individuati, per cui appare chiaro che la sanzione è stata inflitta per aver detenuto nella farmacia prodotti non più vendibili.

La motivazione è riferita proprio a questa circostanza accertata, avverso la quale la ricorrente non produce prove per inficiarne la realtà.

Con il quarto e sesto motivo di gravame la ricorrente afferma l’irrilevanza del comportamento sotto il profilo disciplinare, in quanto la detenzione di medicinali scaduti non costituisce illecito penale, bensì può essere oggetto di considerazione ai fini delle autorizzazioni amministrative all’esercizio farmaceutico.

Anche per questi aspetti il gravame è infondato.

E’ pacifico, infatti, che con il provvedimento disciplinare, a differenza di quello penale, si puniscono fatti e comportamenti non specificamente previsti da singole norme, ma genericamente compresi in ipotesi di carattere generale, cioè fatti e comportamenti che, sotto un qualunque aspetto, violano i propri doveri d’ufficio o professionali.

Di conseguenza, fatti non apprezzati in sede penale ben possono essere ritenuti oggetto di giudizio disciplinare

Nel caso di specie la condotta quanto me no negligente del sanitario ha violato le norme del codice deontologico.

Infine è infondato il motivo addotto a sua discolpa dalla ricorrente, per aver affidato ad altro collega la gestione tecnico professionale del dispensano.

Infatti la titolare di una farmacia non può delegare ad altri le proprie responsabilità ed in ogni caso deve esercitare un’attenta vigilanza al fine di evitare condotte contrarie alle regole che disciplinano l’esercizio della professione.

(Omissis).

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