| COMMISSIONE
CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI
SANITARIE Decisione n. 256
dellil marzo 1998
De Lise
presidente, Mastrocola relatore
Bartolotti
ricorrente
Professioni
sanitarie - Farmacista - Procedimento
disciplinare -- Partecipazione del
Presidente dellOrdine
allispezione da cui ha avuto
origine il procedimento disciplinare -
Delibera disciplinare - Assunzione in
assenza del Presidente dellordine -
Legittimità
Professioni
sanitarie - Farmacista - Procedimento
disciplinare -- Fatti oggetto di
contestazione risultanti da apposito
verbale del servizio ispettivo - Delibera
disciplinare - Illegittimità per difetto
di motivazione - Esclusione - Ratio
Professioni
sanitarie - Farmacista - Detenzione
medicinali scaduti - Fatto non
costituente illecito penale -
Provvedimento disciplinare -
Illegittimità per insussistenza
delladdebito - Esclusione - Ratio
Professioni
sanitarie - Farmacista - Affidamento
della gestione del dispensano ad un
collega - Detenzione di medicinali
scaduti - Delibera disciplinare -
Illegittimità per mancanza di
responsabilità - Esclusione - Ratio
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Non sussiste
incompatibilità e, quindi, la delibera
disciplinare è legittima, nellipotesi in
cui il Presidente dellOrdine partecipi
allispezione dellUSL da cui ha
origine il procedimento disciplinare ma
non presenzi al giudizio finale del
collegio.
Non è
illegittimo per difetto di motivazione il
provvedimento disciplinare emanato in seguito a
fatti accertati dal servizio ispettivo della USL
e contenuti in apposito verbale, nel quale
vengono dettagliatamente indicati ed individuati
i medicinali scaduti detenuti dalla farmacia, se
appare chiaro che i fatti oggetto di
contestazione sono quelli risultanti dal verbale
e che la sanzione viene inflitta per aver
detenuto nella farmacia prodotti non più
vendibili.
Non è
illegittima, per insussistenza dell
addebito, la delibera disciplinare emanata
per detenzione di medicinali scaduti ancorché
tale fatto non costituisca più illecito penale
per essere stato depenalizzato, dal momento che
il provvedimento disciplinare, a differenza di
quello penale, mira a punire fatti e
comportamenti anche non specificamente previsti
da singole norme, ma genericamente compresi in
ipotesi di carattere generale, cioè fatti e
comportamenti che, sotto un qualunque aspetto,
violano i doveri dufficio o professionali.
Non è
illegittima per mancanza di responsabilità la
delibera disciplinare emanata per detenzione di
medicinali scaduti nei confronti del farmacista
titolare che abbia affidato ad un collega la
gestione del dispensario, dal momento che tale
affidamento costituisce comportamento negligente
nonché violazione del codice deontologico, non
potendo il titolare delegare ad altri le proprie
responsabilità e, in ogni caso, dovendo
esercitare un attenta vigilanza al fine di
evitare di porre in essere condotte contrarie
alle regole che disciplinano 1 esercizio
della professione.
(Omissis).
Motivi della
decisione
Con il primo
motivo di gravame la ricorrente deduce
lillegittimità del provvedimento impugnato
per incompatibilità del Presidente
dellOrdine.
Questo motivo di
gravame è infondato.
Come rilevato
dallOrdine nelle controdeduzioni è ben
vero che il Presidente ha partecipato
allispezione da cui ha avuto origine il
procedimento disciplinare; in seguito, però, il
Presidente medesimo si è limitato ad effettuare
laudizione del sanitario mentre non ha
presenziato al giudizio emesso nei suoi
confronti.
Risulta, infatti,
dal verbale della seduta del 18 novembre 1996 che
il dott. Fabrizio Pianelli era assente.
Non si è, quindi,
realizzata E ipotesi di incompatibilità.
Parimenti
infondati sono il secondo ed il terzo motivo di
gravame relativi al difetto di motivazione.
I fatti oggetto di
contestazione sono quelli accertati dal servizio
ispettivo del la USL in apposito verbale, che, in
quanto redatto da pubblici ufficiali
nellesercizio delle loro funzioni, fa fede
fino a querela di falso.
I medicinali
scaduti detenuti nella farmacia sono
dettagliatamente indicati ed individuati, per cui
appare chiaro che la sanzione è stata
inflitta per aver detenuto nella farmacia
prodotti non più vendibili.
La motivazione è
riferita proprio a questa circostanza
accertata, avverso la quale la ricorrente non
produce prove per inficiarne la realtà.
Con il quarto e
sesto motivo di gravame la ricorrente afferma
lirrilevanza del comportamento sotto il
profilo disciplinare, in quanto la detenzione di
medicinali scaduti non costituisce illecito
penale, bensì può essere oggetto di
considerazione ai fini delle autorizzazioni
amministrative allesercizio farmaceutico.
Anche per questi
aspetti il gravame è infondato.
E pacifico,
infatti, che con il provvedimento disciplinare, a
differenza di quello penale, si puniscono fatti e
comportamenti non specificamente previsti da
singole norme, ma genericamente compresi in
ipotesi di carattere generale, cioè fatti e
comportamenti che, sotto un qualunque aspetto,
violano i propri doveri dufficio o
professionali.
Di conseguenza,
fatti non apprezzati in sede penale ben possono
essere ritenuti oggetto di giudizio disciplinare
Nel caso di specie
la condotta quanto me no negligente del sanitario
ha violato le norme del codice deontologico.
Infine è
infondato il motivo addotto a sua discolpa dalla
ricorrente, per aver affidato ad altro collega la
gestione tecnico professionale del dispensano.
Infatti la
titolare di una farmacia non può delegare ad
altri le proprie responsabilità ed in ogni caso
deve esercitare unattenta vigilanza al fine
di evitare condotte contrarie alle regole che
disciplinano lesercizio della professione.
(Omissis).
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