| Nota (*)
In occasione dell’emanazione delle suddette linee guida
attese oramai da tempo riteniamo opportuno pubblicare il testo
vigente del d.lgs. 538/92 in tema di distribuzione
all’ingrosso di specialità medicinali che, a distanza di
ormai sette anni dalla sua entrata in vigore, ha subito alcune
modifiche. V. in questo numero della rassegna, 880.
Sul tema si veda anche: la nota del Ministero della Sanità
del 25 ottobre 1993 e la circolare del 6 maggio 1994, in
questa rassegna, rispettivamente 1993, 1034 e 1994,
746. |
| Decreto del Ministro della
Sanità del 6 luglio 1999 (pubblicato sulla G. U. n. 190 del
14 agosto 1999) |
Visto
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, emanato in
attuazione della direttiva 92/25/CEE relativa alla distribuzione
all’ingrosso dei medicinali per uso umano;
Visto
in particolare l’art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 538, che prevede che con decreto del Ministro della
sanità, in accordo con gli orientamenti della commissione delle
Comunità europee, sono stabilite le linee direttrici in materia di
buona pratica di distribuzione dei medicinali;
Viste
le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei
medicinali 94/C63/03, emanate dalla commissione delle Comunità
europee;
Vista
la linea-guida CPMP/QWP (Commitee for proprietary medicipal product/Quality
working party)/609/96, relativa alla dichiarazione da riportare in
etichetta sulle condizioni di conservazione legate agli studi di
stabilità dei prodotti medicinali;
Visto
il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco in data 13 gennaio
1999;
Visto
il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 10 marzo
1999.
Art.1
1.
In accordo con gli orientamenti della Commissione delle Comunità
europee, sono approvate le linee direttrici in materia di buona
pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano riportate
nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art.2
1.
11 presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
1
Linee
direttrici, in materia di buona pratica di distribuzione dei
medicinali per uso umano
1.
Personale.
1.1. In
ogni punto di distribuzione dei medicinali deve essere designata una
persona qualificata e responsabile, ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni,
avente autorità e responsabilità estese anche al trasporto fino al
punto di distribuzione immediatamente successivo, per assicurare che
sia costituito e mantenuto un sistema di qualità.
1.2.
Il personale impiegato nei magazzini di medicinali deve possedere
capacità ed esperienza adeguate a garantire che, prodotti o i
materiali siano immagazzinati e maneggiati appropriatamente.
1
.3. Il personale deve essere addestrato in relazione ai compiti
assegnati e va tenuta documentazione delle sedute di addestramento.
2.
Documentazione.
2.
1. Tutti i documenti devono essere disponibili su richiesta delle
autorità competenti.
2.2.
Le ordinazioni vanno indirizzate unicamente a persone autorizzate a
fornire i medicinali, a persone titolari di un’autorizzazione di
fabbricazione o di importazione, a titolari di una autorizzazione alla
immissione in commercio o ai concessionari di cui all’art. ‘7, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante
attuazione della direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali
per uso umano, in conformità con le vigenti disposizioni di legge.
2.3.
Procedure scritte devono descrivere le diverse operazioni che possono
avere influenza sulla qualità dei prodotti o sull’attività di
distribuzione: ricevimento e controllo delle forniture,
immagazzinamento, pulizia e manutenzione dei locali (incluso il
controllo degli organismi nocivi), registrazione delle condizioni di
immagazzinamento, sicurezza delle scorte sul posto e delle consegne in
transito, ritiro dalle scorte delle merci vendibili, registrazioni,
prodotti restituiti, pianificazione dei ritiri e delle vendite dei
prodotti prossimi alla scadenza. Tali procedure vanno approvate,
firmate e datate dalla persona responsabile del sistema di qualità.
2.4.
Ogni operazione va documentata al momento della sua effettuazione in
modo da consentire di tracciare la storia di tutte le attività o dei
fatti significativi. Le documentazioni saranno chiare e prontamente
disponibili e vanno conservate per almeno cinque anni o per periodi più
lunghi se diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge.
2.5.
Tutti gli acquisti e le vendite vanno documentati secondo quanto
disposto dall’art. 6, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 538/1992. Le documentazioni devono includere il numero
di lotto dei medicinali per tutte le transazioni ad esclusione delle
forniture alle farmacie aperte al pubblico fino a quando per queste
ultime non saranno disponibili sistemi tecnologici adeguati.
3.
Locali ed apparecchiature.
3.1.
I locali e le apparecchiature devono essere idonei e adeguati per
assicurare una corretta conservazione e distribuzione dei medicinali.
Gli apparecchi di registrazione devono essere opportunamente tarati.
3.2.La
zona di ricevimento deve proteggere la merce in arrivo dalle
intemperie durante lo scarico. La zona di ricevimento deve essere
identificabile e funzionalmente separata dai locali di magazzinaggio.
Le merci vanno controllate al ricevimento al fine di assicurare che i
contenitori non siano danneggiati e che la consegna corrisponda
all’ordinazione.
3.3.
I medicinali soggetti a speciali misure di immagazzinamento (per
esempio stupefacenti, prodotti che richiedono una determinata
temperatura di immagazzinamento) vanno immediatamente identificati e
immagazzinati in conformità con le istruzioni scritte e con le
disposizioni di legge pertinenti.
3.4.
I medicinali normalmente vanno immagazzinati separatamente dalle altre
merci, mantenuti ad una temperatura in base alla quale, in linea con
le indicazioni europee sulle prove di stabilità, le caratteristiche
dei prodotti non subiscano alterazioni. Vanno, comunque, rispettate le
condizioni specificate dal titolare dell’autorizzazione alla
immissione in commercio, per evitare alterazioni dovute alla luce,
all’umidità o alla temperatura. La temperatura ambientale va
misurata e registrata periodicamente più volte durante ogni giornata.
Le registrazioni della temperatura vanno controllate con regolarità e
firmate da una persona espressamente incaricata, ovvero documentate
con l’uso di apparecchiature a registrazione continua.
3.5.
Se sono richieste specifiche condizioni di temperatura, l’area di
conservazione dei medicinali va equipaggiata con apparecchi a
registrazione continua. Controlli adeguati assicurano che tutta
l’area di conservazione pertinente è mantenuta entro limiti di
temperatura specificati.
3.6.
I locali di magazzino devono essere puliti e igienicamente idonei.
Misure procedurali devono essere previste contro lo spargimento dei
prodotti o la rottura dei contenitori, la contaminazione di
microrganismi e la contaminazione crociata.
3.7.
Un sistema che assicuri la rotazione delle scorte deve essere previsto
dalla persona responsabile («primo entrato, primo uscito» o «primo
entrato, primo uscito in ordine di scadenza») con controlli regolari
e frequenti del corretto funzionamento del sistema. I prodotti al di là
della data di scadenza devono essere separati dalle scorte di prodotti
vendibili e non vanno né venduti né forniti a chiunque.
3.8.
I medicinali col sigillo rotto, con la confezione danneggiata, o
sospetti di possibile contaminazione devono essere ritirati dalle
scorte di merce vendibile e vanno mantenuti in un’area adibita ai
prodotti respinti chiaramente contrassegnata in modo che questi non
possano essere venduti per errore o contaminino le altre merci.
Tali
medicinali debbono essere distrutti, avuto riguardo alle leggi in
materia fiscale, di smaltimento di rifiuti o di altre leggi speciali.
Ditale distruzione deve essere conservata documentazione per almeno
cinque anni.
4.
Forniture ai clienti.
4.1.
Le forniture vanno effettuate esclusivamente a grossisti o depositari
autorizzati, a concessionari, a farmacie aperte al pubblico, a
farmacie ospedaliere o a strutture autorizzate o abilitate a
rifornirsi direttamente all’ingrosso, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge.
4.2.
Tutte le forniture ai soggetti, di cui al punto precedente, devono
includere un documento che riporti la data, il nome e la forma
farmaceutica del medicinale, la quantità fornita, il nome e
l’indirizzo del fornitore e del destinatario nonché, per le
forniture fino ai grossisti ed alle strutture pubbliche e private di
ricovero e cura, il numero di lotto.
4.3.
In caso di emergenza, connessa con la salvaguardia della vita umana,
il grossista o il depositano deve essere in grado di fornire con la
massima sollecitudine i medicinali ai soggetti di cui al punto 4.1.
4.4.
I medicinali vanno trasportati in modo tale che:
a)
il loro documento di identificazione non vada smarrito:
b)
non contaminino o siano contaminati da altri prodotti o materiali;
c) siano
previste misure adeguate in caso di spargimento di prodotti o rottura
dei contenitori;
d) siano
al sicuro, cioè non sottoposti a calore diretto, freddo, luce, umidità
o altre condizioni sfavorevoli, né all’attacco di microrganismi o
di insetti.
4.5.
E vietato il trasporto promiscuo con prodotti che possano, in
qualsiasi modo, rappresentare un pericolo per la sicurezza o per
l’efficacia dei farmaci.
4.6.
Tutti i mezzi impiegati per il trasporto dei medicinali devono essere
dotati, nel vano di trasporto, di impianti idonei a garantire una
temperatura alla quale, in linea con le indicazioni europee sulle
prove di stabilità, le caratteristiche dei prodotti non vengano
alterate. Tali mezzi devono essere provvisti anche di adeguata
coibentazione, fatti salvi casi eccezionali e documentati di trasporti
in situazioni di urgenza o di necessità, purché da essi non derivino
rischi di deterioramento dei medicinali.
I
medicinali per i quali è necessaria una temperatura di conservazione
controllata, così come previsto dai decreti di autorizzazione
all’immissione in commercio, vanno quindi trasportati con mezzi
speciali e idonei, attraverso tutti i punti della catena distributiva.
A
tale scopo devono essere impiegati mezzi refrigerati o confezionamenti
separati in colli idonei al mantenimento della temperatura in rapporto
ai tempi di consegna.
4.7.
Al fine di garantirne la sicurezza e l’efficacia, i farmaci
destinati alla sperimentazione clinica ed i campioni gratuiti debbono
essere trasportati, fino al responsabile della somministrazione, nel
rispetto delle condizioni stabilite al punto precedente, ovvero da
quelle previste dai decreti di autorizzazione alla immissione in
commercio, se è prevista una temperatura di conservazione
controllata.
5.
Restituzione.
5.1
I medicinali non difettosi restituiti devono essere tenuti
separati dalle scorte dei prodotti vendibili per evitare che siano
nuovamente distribuiti prima che sia stata presa una decisione sulla
loro destinazione.
5.2.
I medicinali restituiti al grossista, depositano o concessionario,
possono essere reintegrati nelle scorte dei prodotti vendibili solo
se:
a)
la merce si trova in buone condizioni nella confezione originale che
non è stata aperta;
b)
è noto e dichiarato da chi la restituisce che la merce è stata
conservata e maneggiata in condizioni appropriate;
c)
il periodo di validità residuo è accettabile;
d)
sono stati esaminati e identificati da una persona autorizzata.
L’identificazione deve prendere in considerazione la natura del
prodotto, le eventuali condizioni speciali di conservazione, e il
tempo trascorso da quando il prodotto è stato distribuito.
Un’attenzione
speciale va prestata ai prodotti che richiedono condizioni speciali di
conservazione. Se necessario, bisogna consultare il titolare
dell’autorizzazione all’immissione sul mercato o una persona
qualificata appartenente alla ditta che ha fabbricato il prodotto.
5.3.
Si deve conservare la documentazione riguardante i prodotti
restituiti. La persona responsabile deve formalmente dare il permesso
affinché il prodotto sia reintegrato in magazzino. I medicinali
reintegrati nelle scorte dei prodotti vendibili devono essere
immagazzinati in modo tale che effettivamente i primi arrivati siano
anche i primi usciti, ovvero, su valutazione della persona
responsabile, primi in scadenza siano i primi usciti.
5.4.
Deve essere riportato per iscritto un piano di emergenza per la
procedura di ritiro urgente e non urgente. Si deve designare una
persona responsabile dell’esecuzione e del coordinamento dei ritiri
dal mercato.
5.5.
Vanno registrate al momento dell’esecuzione tutte le operazioni
di ritiro dal mercato e la relativa documentazione deve essere a
disposizione delle autorità competenti.
5.6.
Per assicurare l’efficienza del piano di emergenza, il sistema di
registrazione delle spedizioni deve permettere di identificare e
contattare immediatamente tutti i destinatari di un medicinale. In
caso di ritiro dal mercato, i grossisti possono decidere di informare
del ritiro tutti i loro clienti oppure solo quelli che hanno ricevuto
il lotto che deve essere ritirato.
5.7.
La stessa disposizione si applica senza alcuna differenza alle
forniture per il commercio all’ingrosso negli altri Stati
dell’Unione europea o in Stati terzi.
5.8.
Nel caso di ritiro dal mercato di un lotto, tutti i clienti a cui
il lotto è stato distribuito (altri grossisti, farmacie aperte al
pubblico, farmacie ospedaliere e altre strutture di cui al punto 4.1)
vanno informati, a cura di chi ha effettuato la fornitura, con la
dovuta urgenza, inclusi i clienti in altri Stati membri dell’Unione
europea o in Stati terzi.
5.9.
La nota di ritiro dal mercato approvata dal titolare
dell’autorizzazione all’immissione sul mercato deve specificare se
il ritiro deve essere effettuato anche a livello della distribuzione
finale. La nota deve richiedere che i prodotti siano immediatamente
ritirati dalle scorte dei prodotti vendibili e immagazzinati
separatamente in un’area sicura fino al momento in cui siano
rinviati secondo le istruzioni del titolare dell’autorizzazione
all’immissione sul mercato.
5.10.
I medicinali contraffatti rinvenuti presso la catena distributiva
vanno mantenuti separati dagli altri medicinali per evitare possibili
scambi. Essi devono recare in modo chiaro sull’etichetta la scritta:
non vendibile, e le autorità competenti ed il titolare
dell’autorizzazione all’ammissione sul mercato del prodotto
originale vanno informati immediatamente.
5.11.
Tutte le operazioni di restituzione, di rifiuto, di ritiro dal mercato
e di ricevimento dei medicinali contraffatti vanno registrate al
momento in cui si verificano; la relativa documentazione deve essere a
disposizione delle autorità competenti. In ogni caso va presa una
decisione formale sulla destinazione di tali prodotti e la relativa
decisione va documentata e registrata. Il responsabile del sistema di
qualità e, se pertinente, il titolare dell’autorizzazione
all’immissione sul mercato devono partecipare a questo processo
decisionale.
6.
Autoispezioni.
6.1.
Vanno effettuate e registrate autoispezioni per controllare
l’applicazione ed il rispetto delle presenti linee direttrici.
7.
Informazioni fornite ad altri Stati in relazione all’attività di
grossista.
7.1
I grossisti, i depositari ed i concessionari che desiderano
distribuire i medicinali in altri Stati membri dell’Unione europea,
devono rendere disponibile, su richiesta delle autorità competenti,
tutte le informazioni relative all’autorizzazione rilasciata dalla
regione competente, in particolare, la natura dell’attività di
grossista, l’indirizzo dei luoghi di immagazzinamento dei
medicinali, i punti di distribuzione e l’estensione della zona di
distribuzione. Se necessario, le autorità competenti dello Stato
membro a cui è rivolta la distribuzione, informeranno il grossista di
tutti gli obblighi di servizio pubblico imposti ai grossisti che
operano sul proprio territorio. Per gli Stati terzi si farà
riferimento a disposizioni e procedure attualmente in vigore.
8.
Sanzioni.
8.1.
Si applicano le sanzioni previste dall’art. 15, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, nell’ipotesi di violazione
delle disposizioni recate dalle presenti linee direttrici.
9.
Disposizioni transitorie e finali.
9.1
I titolari di autorizzazione già rilasciata ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, che abbiano necessità di
adeguare i propri locali o le proprie attrezzature alle prescrizioni
previste nel presente decreto, ne danno comunicazione, ai fini
dell’eventuale aggiornamento autorizzatorio, all’Autorità
competente entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, indicando contestualmente il periodo di tempo per effettuare
le necessarie modifiche. Tale periodo non può essere, comunque,
superiore ai sei mesi.