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| Provvedimenti Ministeriali |
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Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente l'art. 9 che conferisce al Ministero della sanità, di concerto con quello dell'industria, commercio ed artigianato la potestà di fissare, in attuazione di direttive comunitarie, le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell'allegato a tale decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77; Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1993) e sue successive modificazioni, concernenti la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Vista la direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso; Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, relativo al regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE; Visto il decreto del Ministro della sanità 24 settembre 1996, n. 572, concernente il regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 95/3/CE; Sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 febbraio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 24 marzo 1998 a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di composizione e di etichettatura dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, da utilizzare nell'ambito di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso e presentati come tali. 2. Gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso sono alimenti di composizione particolare i quali, se usati secondo le indicazioni del fabbricante, sostituiscono interamente o in parte la razione alimentare giornaliera. 3. Gli alimenti di cui al comma 2 sono: a) prodotti presentati come sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera; b) prodotti presentati come sostituti di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera. Art. 2 Composizione 1. Gli alimenti disciplinati dal presente regolamento devono essere conformi ai criteri di composizione indicati nell'allegato I, che, unitamente all'annessa tabella e all'allegato II, costituisce parte integrante del presente regolamento. Art. 3 Confezionamento 1. I componenti che costituiscono i prodotti messi in vendita di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), devono essere contenuti nella stessa confezione. Art. 4 Commercializzazione 1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono posti in vendita con le seguenti denominazioni: a) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a): "Sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso"; b) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b): "Sostituto di un pasto per il controllo del peso". 2. I prodotti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta, oltre a quelle previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le seguenti indicazioni: a) il valore energetico disponibile, espresso in kcal e kJ, e il contenuto di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica, per quantità specificata del prodotto pronto per l'uso e proposto per il consumo; b) la quantità media di ogni minerale e di ogni vitamina per i quali sono previsti requisiti obbligatori al punto 5 dell'allegato I, espressa in forma numerica, per quantità specificata del prodotto pronto per l'uso e proposto per il consumo. Per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), le informazioni sulle vitamine e sui minerali elencate nella tabella di cui ai punti 5.1 e 5.2 dell'allegato I sono inoltre espresse in percentuale dei valori definiti nell'allegato del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77; c) istruzioni per un'adeguata preparazione, ove necessario, e una raccomandazione a seguire queste istruzioni; d) se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g il giorno, indicazione obbligatoria che l'alimento può avere un effetto lassativo; e) una menzione sull'importanza di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi; f) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a): 1) una dichiarazione secondo cui il prodotto fornisce in quantità adeguate tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata; 2) una dichiarazione secondo cui il prodotto non deve essere usato per più di tre settimane senza controllo medico; g) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), una dichiarazione secondo cui i prodotti sono utili per l'uso previsto soltanto nell'ambito di una dieta ipocalorica e che tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti. 3. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento non deve contenere alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego, né alla riduzione dello stimolo della fame o ad un maggiore senso di sazietà. Art. 5 Norme transitorie 1. La commercializzazione di prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente che non risultino conformi al presente regolamento, è consentita non oltre il 31 marzo 1999, e comunque non oltre lo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato I (Articolo 2) Composizione essenziale degli alimenti dietetici destinati a diete ipocaloriche Le specifiche si riferiscono a prodotti pronti per l'uso, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. 1. Energia. 1.1. L'energia fornita da un prodotto di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), non deve essere inferiore a 800 kcal (3360 kJ) e non deve superare 1200 kcal (5040 kJ) per l'intera razione alimentare giornaliera. 1.2. L'energia fornita da un prodotto di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), non deve essere inferiore a 200 kcal (840 kJ) e non deve superare 400 kcal (1680 lK) per pasto. 2. Proteine. 2.1. Le proteine contenute nei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), devono fornire non meno del 25% e non più del 50% dell'energia totale del prodotto. In nessun caso, il quantitativo di proteine dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), può superare 125 g. 2.2. Le disposizioni di cui sopra sulle proteine riguardano proteine il cui indice chimico è uguale a quello della proteina di riferimento della FAO/OMS (1985) indicata nell'allegato II. Se l'indice chimico è inferiore a 100% della proteina di riferimento, i livelli minimi di proteina devono essere aumentati in conseguenza e, in ogni caso, l'indice chimico della proteina deve essere almeno uguale all'80% di quello della proteina di riferimento. 2.3. L'"indice chimico" indica il rapporto più basso tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina in prova e la quantità di ciascun aminoacido corrispondente della proteina di riferimento. 2.4. L'aggiunta di aminoacidi è comunque permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie. 3. Grassi. 3.1. L'energia derivata dai grassi non deve superare il 30% dell'energia totale disponibile del prodotto. 3.2. Per i prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 4,5 g. 3.3. Per i prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 1 g. 4. Fibre alimentari. Il contenuto delle fibre alimentari nei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), non deve essere inferiore a 10 g e non deve superare 30 g per la razione alimentare giornaliera. 5. Vitamine e minerali. 5.1. I prodotti menzionati all'art. 1, comma 3, lettera a), devono fornire per l'intera razione alimentare giornaliera almeno il 100% del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella. 5.2. I prodotti menzionati all'art. 1, comma 3, lettera b), devono fornire, per pasto, almeno il 30% del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella; il quantitativo di potassio fornito da questi prodotti non deve tuttavia essere inferiore a 500 mg per pasto.
Allegato II (Allegato I, punto 2.2)
Schema del fabbisogno di aminoacidi (1) (in g/100 g di proteine) Cistina + metionina 1,7 Istidina 1,6 Isoleucina 1,3 Leucina 1,9 Lisina 1,6 Fenilalanina + tirosina 1,9 Treonina 0,9 Triptofano 0,5 Valina 1,3
Tabella (Allegato 1, punti 5.1 e 5.2) Vitamina A (µg-RE) 700 Vitamina D (µg) 5 Vitamina E (mg-TE) 10 Vitamina C (mg) 45 Tiamina (mg) 1,1 Riboflavina (mg) 1,6 Niacina (mg-NE) 18 Vitamina B6 (mg) 1,5 Folato (µg) 200 Vitamina B12 (µg) 1,4 Biotina (µg) 15 Acido pantotenico (mg) 3 Calcio (mg) 700 Fosforo (mg) 550 Potassio (mg) 3100 Ferro (mg) 16 Zinco (mg) 9,5 Rame (mg) 1,1 Iodio (µg) 130 Selenio (µg) 55 Sodio (mg) 575 Magnesio (mg) 150 Manganese (mg) 1 |
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