TITOLO
XII
Disposizioni finali
Capo
I - Finanziamento di progetti, concessione di
contributi e agevolazioni
Articolo 127
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)
Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga
1. Il decreto del
Ministro per la solidarietà sociale di cui
all'articolo 59, comma 46, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione
del Fondo per le politiche sociali, individua,
nell'ambito della quota destinata al Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga,
le risorse destinate al finanziamento dei
progetti triennali finalizzati alla prevenzione e
al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata, secondo le
modalità stabilite dal presente articolo. Le
dotazioni del Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga individuate ai sensi del
presente comma non possono essere inferiori a
quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di
dati statistici inequivocabili che documentino la
diminuzione dell'incidenza della
tossicodipendenza.
2. La quota del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui al comma 1 è ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilità. Alla ripartizione si provvede
annualmente con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna
regione, del numero degli abitanti e della
diffusione delle tossicodipendenze, sulla base
dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente,
ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i
comuni e i loro consorzi, le comunità montane,
le aziende unità sanitarie locali, gli enti di
cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le cooperative sociali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare
alle regioni progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze
e dall'alcoldipendenza correlata e al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti,
da finanziare a valere sulle disponibilità del
Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti
delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni,
sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonché le organizzazioni rappresentative degli
enti ausiliari, delle organizzazioni del
volontariato e delle cooperative sociali che
operano sul territorio, come previsto dall'atto
di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7
del presente articolo, stabiliscono le modalità,
i criteri e i termini per la presentazione delle
domande, nonché la procedura per la erogazione
dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla
destinazione dei finanziamenti assegnati e
prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi realizzati, con particolare
riferimento ai progetti volti alla riduzione del
danno nei quali siano utilizzati i farmaci
sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad
inviare una relazione al Ministro per la
solidarietà sociale sugli interventi realizzati
ai sensi del presente testo unico, anche ai fini
previsti dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento
delle disponibilità del Fondo nazionale di cui
al comma 1 è destinato al finanziamento dei
progetti finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e
coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia
e giustizia, della difesa, della pubblica
istruzione, della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione
di programmi sperimentali di prevenzione sul
territorio nazionale;
b) alla
realizzazione di iniziative di razionalizzazione
dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei
dati;
c) alla
elaborazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo
di iniziative di informazione e di
sensibilizzazione;
e) alla formazione
del personale nei settori di specifica
competenza;
f) alla
realizzazione di programmi di educazione alla
salute;
g) al
trasferimento dei dati tra amministrazioni
centrali e locali.
6. Per la
valutazione e la verifica delle spese connesse ai
progetti di cui al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste
dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
7. Con atto di
indirizzo e coordinamento deliberato dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la
Consulta degli esperti e degli operatori sociali
di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri
generali per la valutazione e il finanziamento
dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri
devono rispettare le seguenti finalità:
a) realizzazione
di progetti integrati sul territorio di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria,
compresi quelli volti alla riduzione del danno
purché finalizzati al recupero psico-fisico
della persona;
b) promozione di
progetti personalizzati adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul
territorio di servizi sociali e sanitari di primo
intervento, come le unità di strada, i servizi a
bassa soglia ed i servizi di consulenza e di
orientamento telefonico;
d) individuazione
di indicatori per la verifica della qualità
degli interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare,
trasferimento dei dati tra assessorati alle
politiche sociali, responsabili dei centri di
ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;
f) trasferimento e
trasmissione dei dati tra i soggetti che operano
nel settore della tossicodipendenza a livello
regionale;
g) realizzazione
coordinata di programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di
sistemi territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla
salute.
8. I progetti di
cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono
prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui
all'articolo 14 e delle sostanze non inserite
nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del
metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi
interamente gestiti dalle aziende unità
sanitarie locali e purché i dosaggi
somministrati e la durata del trattamento abbiano
la esclusiva finalità clinico-terapeutica di
avviare gli utenti a successivi programmi
riabilitativi.
9. Il Ministro
della sanità, d'intesa con il Ministro per la
solidarietà sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari,
l'elaborazione di linee guida per la verifica dei
progetti di riduzione del danno di cui al comma
7, lettera a).
10. Qualora le
regioni non provvedano entro la chiusura di
ciascun anno finanziario ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno
contabile delle quote del Fondo nazionale di cui
al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame
istruttorio dei progetti presentati dalle
amministrazioni indicate al comma 5 e per
l'attività di supporto tecnico-scientifico al
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga, è istituita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un
dirigente generale in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri designato
dal Ministro per la solidarietà sociale e
composta da nove esperti nei campi della
prevenzione e del recupero dalle
tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione.
All'ufficio di segreteria della commissione è
preposto un funzionario della carriera direttiva
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Gli oneri per il
funzionamento della commissione sono valutati in
lire 200 milioni annue.
12.
L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. L'attuazione
amministrativa delle decisioni del Comitato è
coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali
attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti
generali delle amministrazioni interessate,
disciplinata con il medesimo decreto (7).
| Nota (7) |
Articolo
così modificato dall'art. 1, L. 18
febbraio 1999, n. 45 |
Articolo
128
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Contributi
1. Per la
costruzione, l'ampliamento o il recupero di
immobili destinati a sedi di comunità
terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato
per l'edilizia residenziale (CER), integrato per
tali circostanze da un rappresentante del
Ministro per gli affari sociali, può concedere
agli enti di cui all'art. 11 un contributo in
conto capitale fino alla totale copertura della
spesa necessaria.
2. La concessione
di detto contributo, secondo le procedure dei
programmi straordinari attivati dal CER ai sensi
dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge
5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo
decennale di destinazione dell'immobile a sede di
comunità terapeutica residenziale o diurna per
tossicodipendenti ed è subordinata alla previa
autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
3. I contributi
sono ripartiti tra le regioni in proporzione al
numero di tossicodipendenti assistiti sulla base
delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di
cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati
in percentuale non inferiore al 40 per cento al
Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante
l'utilizzo delle disponibilità della sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti
istituita ai sensi dell'art. 10 dea legge 5
agosto 1978, n. 457.
Articolo 129
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Concessione di
strutture appartenenti allo Stato
1. Agli enti
locali, alle unità sanitarie locali e ai centri
privati autorizzati e convenzionati, possono
essere dati in uso, con convenzione per una
durata almeno decennale, con decreto del Ministro
delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, edifici,
strutture e aree appartenenti al demanio o al
patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a
centri di cura recupero di tossicodipendenti,
nonché per realizzare centri e case di lavoro
per i riabilitati.
2. Gli enti o i
centri di cui al comma 1 possono effettuare opere
di ricostruzione, restauro e manutenzione per
l'adattamento delle strutture attingendo ai
finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto
dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della
legge 11 luglio 1986, n. 390.
Articolo 130
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Concessione delle
strutture degli enti locali
1. Le regioni, le
province autonome, gli enti locali, nonché i
loro enti strumentali e ausiliari possono
concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di
cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli
requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2
dell'art. 116, beni immobili di loro proprietà
con vincolo di destinazione alle attività di
prevenzione, recupero e reinserimento anche
lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate
dal presente testo unico.
2. L'uso è
disciplinato con apposita convenzione che ne
fissa la durata, stabilisce le modalità di
controllo sulla utilizzazione del bene e le cause
di risoluzione del rapporto, e disciplina le
modalità di autorizzazione ad apportare
modificazioni o addizioni al bene, anche mediante
utilizzazione dei contributi di cui all'art. 128.
Articolo 131
(Decreto-legge 22
aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
297, art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1°
aprile 1988, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 giugno 1988, n.
176, art. 1, comma 1-ter)
Relazione al
Parlamento
1. Il Ministro per
la solidarietà sociale, anche sulla base dei
dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta
entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione
al Parlamento sui dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e
sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che
saranno seguiti nonché sull'attività relativa
alla erogazione dei contributi finalizzati al
sostegno delle attività di prevenzione,
riabilitazione, reinserimento e recupero dei
tossicodipendenti (8).
| Nota (8) |
Articolo
così sostituito dall'art. 1, L. 18
febbraio 1999, n. 45. |
Articolo
132
(Decreto-legge 22
aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
297, art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4 -
decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103,
convertito, con modificazioni,
della legge 1°
giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1 e 2 - legge
26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e 2)
Consulta degli
esperti e degli operatori sociali
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali è istituita
la Consulta degli esperti e degli operatori
sociali sulle tossicodipendenze composta da 70
membri.
2. La Consulta è
nominata con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale tra gli esperti di
comprovata professionalità e gli operatori dei
servizi pubblici e del privato sociale ed è
convocata periodicamente dallo stesso Ministro in
seduta plenaria o in sessioni di lavoro per
argomenti al fine di esaminare temi e problemi
connessi alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni
del Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga.
3. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui all'articolo 127 (9).
(9) Articolo così
sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n.
45.
Articolo 133
(Decreto-legge 22
aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
297, art. 1-ter)
Province autonome
di Trento e Bolzano
1. Le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono,
nell'ambito delle proprie competenze, alle
finalità di cui all'art. 131 secondo le
modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 134
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 35)
Progetti per
l'occupazione di tossicodipendenti
1. I contributi di
cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del
40 per cento, al finanziamento di progetti per
l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano
completato il programma terapeutico e debbano
inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti
possono essere elaborati dalle comunità
terapeutiche e dalle cooperative operanti per
l'inserimento lavorativo tanto autonomamente
quanto in collaborazione con imprese pubbliche e
private e con cooperative e con il concorso,
anche in veste propositiva, delle agenzie per
l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che, entro
sessanta giorni dalla loro recezione, esprime
alla Commissione di cui all'art. 134 un parere
sulla fattibilità e sulla congruità
economico-finanziaria, nonché sulla validità
del progetto con riferimento alle esigenze del
mercato del lavoro. I progetti possono prevedere
una prima fase di formazione del personale e
possono realizzare l'occupazione anche in forma
cooperativistica.
3. La Commissione,
acquisito il parere del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, autorizza la
realizzazione del progetto e l'anticipazione dei
fondi necessari.
Articolo 135
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 36)
Programmi
finalizzati alla prevenzione ed alla cura
dell'AIDS
1. Il Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
della sanità e per gli affari sociali, approva
uno più programmi finalizzati alla prevenzione
ed alla cura dell'AIDS, al trattamento
socio-sanitario, al recupero e al successivo
reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di
grazia e giustizia può realizzare i suddetti
programmi, anche avvalendosi di strutture
esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per
i detenuti in espiazione di pena, quanto per i
detenuti in attesa di giudizio.
3. Il Ministero di
grazia e giustizia dovrà attivare corsi di
addestramento e riqualificazione del personale
dell'amministrazione penitenziaria.
4. L'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo
è determinato in lire 20.000 milioni per gli
anni 1990, 1991 e 1992.
Capo
II - Abrogazioni
Articolo 136
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma
1)
Abrogazioni
1. Sono abrogati
la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione
dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio
centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del
codice penale e ogni altra forma in contrasto con
il presente testo unico.
2. Sono abrogati
gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83
della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
3. Sono abrogati
gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale.
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