Articolo 1
- I farmacisti che,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia
rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi
dellart. 129 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni, ove ne
abbiano avuta attribuita la gestione nel rispetto
dellarticolo I, comma 2, della legge 16
marzo 1990, n. 48, hanno diritto a conseguire per
una sola volta la titolarità della farmacia,
purché alla data di entrata in vigore della
presente legge non sia stata pubblicata la
graduatoria del concorso per lassegnazione
della relativa sede farmaceutica.
- Per i farmacisti che,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano superato il limite di età di cui
allarticolo 4, comma 2, della legge 8
novembre 1991, n. 362, o che risultino gestori
provvisori anteriormente allentrata in
vigore della legge 16 marzo 1990, n. 48, si
prescinde dallaver ottenuto la gestione
della farmacia nel rispetto dellarticolo I,
comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48.
- E escluso dal
beneficio il farmacista che abbia già trasferito
la titolarità di altra farmacia da meno di dieci
anni dallentrata in vigore della presente
legge, ai sensi del quarto comma
dellarticolo 12 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, nonché il farmacista che abbia già
ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o
sanatorie.
- Le domande,
debitamente documentate, devono pervenire, a pena
di decadenza, alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
- Laccertamento
dei requisiti e delle condizioni previsti dai
commi 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese
dalla presentazione delle domande.
Articolo
2
- Per
lassegnazione delle farmacie nei concorsi a
sedi farmaceutiche, anche se banditi
anteriormente allentrata in vigore della
presente legge, i candidati risultati idonei,
entro sessanta giorni, sono contemporaneamente
interpellati secondo lordine di
graduatoria. Lindicazione espressa da
ciascun candidato non può essere modificata. Il
candidato che non indica, entro il quinto giorno
successivo a quello dellinterpello, la
farmacia prescelta, è escluso
dallassegnazione. Lassegnazione delle
sedi avviene secondo lordine previsto dalla
graduatoria.
- Le sedi farmaceutiche
eventualmente resesi disponibili sono assegnate
secondo lordine di graduatoria agli altri
candidati cui non è stata assegnata una delle
farmacie messe a concorso.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato
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