rassegna di diritto farmaceutico

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Rassegna fiscale
 

Sul trattamento fiscale della cessione di farmacia a fronte di rendita vitalizia

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FROSINONE -

Sezione Il Sentenza deII’8 giugno 1998
F. contro Ufficio Imposte Dirette di Frosinone
Imposte e tasse - Cessione di azienda farmacia con costituzione di rendita vitalizia a fronte dell’avviamento - Configurabilità di una plusvalenza tassabile a norma dell’art. 54, commi 4 e 5, T.U.I.R. - Insussistenza
In ipotesi di cessione di una azienda farmacia con costituzione di rendita vitalizia in favore del cedente, ed a fronte della cessione dell’avviamento, non è configurabile alcuna plusvalenza tassabile perché, data la particolarità del corrispettivo pattuito (rendita vitalizia determinata nel quantum annuo ma non già nella durata temporale), riesce impossibile, nel campo dell‘imposizione diretta, procedere alla determinazione della plusvalenza, essendo indefinibile (stante l’indeterminatezza della durata del vitalizio) il quantum del corrispettivo complessivo da cui detrarre il valore dell’azienda per ottenere la plusvalenza medesima.

Fatto

(Omissis).

La parte ricorrente motiva il ricorso sottolineando che il contratto di cessione di un’azienda, che preveda, in cambio dell’avviamento, la corresponsione di un vitalizio è un contratto diffuso sull’intero territorio nazionale e in particolare per i contratti di cessione delle farmacie.
Precisa che, per costante giurisprudenza in particolare della Commissione Tributaria Centrale, si è statuito il principio dell’inesistenza di una plusvalenza tassabile in presenza di un prezzo corrisposto a mezzo di vitalizio, regolarmente tassato in capo al cedente, in funzione della sua natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e delle annualità effettivamente riscosse.
Ricorda che i Giudici della Commissione Tributaria Centrale avevano affermato che, nel caso di specie, non può desumersi alcuna plusvalenza "per il semplice fatto che, data la particolarità del corrispettivo pattuito (rendita vitalizia determinata nel quantum annuo, ma non già nella durata temporale), riesce impossibile nel campo dell’imposizione diretta, procedere alla determinazione della plusvalenza, essendo indefinibile (stante l’indeterminatezza della durata del vitalizio) il quantum del corrispettivo complessivo da cui detrarre il valore dell’azienda per ottenere la plusvalenza medesima".
Ritiene, la parte ricorrente, che la tesi elaborata dall’Ufficio II.DD. di Frosinone scaturisca unicamente per effetto della intervenuta Risoluzione della Direzione Regionale delle Entrate del Lazio del 06.07.96, che ha modificato il comportamento degli Uffici finanziari in relazione a siffatte problematiche.
La parte ricorrente contesta tutte le nuove argomentazioni addotte dall’Amministrazione finanziaria ribadendo i principi affermati dai Giudici della Commissione Tributaria Centrale segnatamente con le decisioni nn. 1206/90 del 15.02.90 (sez. XXII), 3101 del 12.08.97 (sez. V).
In sintesi la parte ricorrente ribadisce quanto segue:
1) nel caso di specie ci si trova di fronte a un contratto ben definito che prevede la cessione di un’azienda contro la corresponsione di un vitalizio. Conseguentemente non esiste alcuna plusvalenza percepita o conseguita o realizzata. Ciò perché la plusvalenza può avere rilevanza fiscale solo se al momento della cessione dell’azienda l’eventuale plusvalore che ne consegue è definibile nel quantum. Tutto quanto questo non si ravvisa nel problema de quo in quanto la contropartita della cessione è costituita da un elemento oggettivamente non determinabile, come la rendita vitalizia;
2) la tesi dell’Amministrazione finanziaria, in base alla quale la plusvalenza e la quota annuale della rendita vitalizia hanno entrambe rilevanza fiscale, contrasta con la disposizione contenuta nell’art. 127 del T.U.I.R. che statuisce il principio del divieto della doppia imposizione nel senso che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto.
In data 26.05.1998 si è costituito in giudizio l’Ufficio II.DD. di Frosinone chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma integrale del legittimo proprio operato sulla base delle seguenti argomentazioni:
1) nell’ipotesi di cessione di azienda, con rendita vitalizia a favore del cedente, il momento impositivo della plusvalenza è da individuare in base al principio di competenza, per espressa previsione dell’art. 75 del T.U. II.DD;
2) l’imposta del corrispettivo conseguito a fronte della cessione si può ricavare attraverso la capitalizzazione della rendita vitalizia, "cioè attraverso l’individuazione del suo valore normale facendo ricorso a procedure proprie della matematica attuariale";
3) l’impresa cessionaria, in caso di cessione d’azienda con costituzione di rendita vitalizia, può "procedere all’ammortamento del valore di avviamento muovendo dal presupposto che tale valore, determinato proprio attraverso la capitalizzazione della rendita vitalizia pattuita, presenta i necessari requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva atti a consentire la deducibilità delle relative quote annue di costo". Del resto, conclude la parte resistente, se il cessionario può legittimamente iscrivere in bilancio, a titolo di avviamento, le risultanze di un simile calcolo matematico e ammortizzare le conseguenti immobilizzazioni immateriali, non si comprende perché la stessa metodologia e i relativi effetti non si possano adottare nei confronti del cedente.
In atti non risulta depositata alcuna copia dell’atto di cessione di azienda. Motivi della decisione

Ai fini dell’imposizione diretta, ai sensi dell’art.54. comma 5. del DPR 917/86, la cessione dell’azienda a titolo oneroso può dar luogo a una plusvalenza o minusvalenza determinata dalla differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore contabile dei beni dell’impresa. Viceversa, le cessioni a titolo gratuito ai familiari e quelle a causa di morte non danno luogo a plusvalenze tassabili. Ai fini della determinazione della plusvalenza, il corrispettivo della cessione di azienda va riferito all’azienda nel suo complesso e non ai singoli beni che la compongono.
Normalmente i contratti di acquisto di azienda riportano, nei limiti del corrispettivo pattuito, in modo analitico, il valore dei singoli beni dell’azienda acquistata. La previgente disciplina della tassazione delle plusvalenze realizzate per la cessione, a titolo oneroso, di azienda posseduta da più di cinque anni, come nel caso di specie, offriva tre possibilità diverse:
1) tassazione ordinaria della plusvalenza (compreso il valore dell’avviamento) nell’esercizio in cui è stata realizzata;
2) tassazione ordinaria differita della plusvalenza nell’esercizio in cui è stata realizzata e nei quattro successivi per quote costanti;
3) tassazione separata nell’esercizio in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Nella imposizione indiretta, invece, la base imponibile è costituita dal valore complessivo dei beni che compongono l’azienda (sia mobili che immobili) e del valore dell’avviamento, dedotte le passività a essa imputabili. Non viene presa in alcuna considerazione, quindi, l’eventuale plusvalenza realizzata. Il criterio seguito per la valorizzazione della base imponibile è quello del cosiddetto valore corrente. Il valore attribuito all’avviamento che in passato era determinato con criteri empirici oggi è quantificato, sempre nel rispetto del "c.s. valore corrente", con specifici parametri.
Appare, pertanto, illegittimo l’avviso di accertamento dell’Ufficio I I .DD. di Frosinone nella parte in cui accerta un maggior valore di avviamento con assoluto riferimento ai criteri propri dell’imposizione indiretta, per violazione dell’art.54, comma 5, del DPR 917/86.
Questo Giudice, pero’, non può esimersi dall’esaminare la particolare cessione di azienda, avente come corrispettivo una rendita vitalizia a favore del cedente e del coniuge.
E fuori dubbio che condicio sine qua non è la verifica dell’esistenza e della determinabilità dell’ammontare della plusvalenza, che, come già ricordato, è data dalla differenza positiva tra il corrispettivo conseguito e il valore fiscalmente riconosciuto all insieme unitario dei beni costituenti I’ azienda , cosi’ come definita dall’art.2555 del Codice civile.
E evidente, allora, che il requisito della certa esistenza della plusvalenza e della consequenziale determinabilità del suo valore, nell’ipotesi di vitalizio, non può essere considerato soddisfatto.
Intatti, ai fini dell’imposizione diretta, il principio della certezza è obbiettivamente incompatibile con la natura aleatoria della rendita vitalizia conseguentemente anche questo Giudice, in linea con la giurisprudenza della Commissione Tributaria Centrale, ritiene impossibile determinare l’esistenza o meno di una plusvalenza, essendo impossibile individuare la durata del contratto, perché, a sua volta, è legata alla durata della vita del cedente e del coniuge.
Considerato, inoltre, che se fosse accettata la tesi dell’amministrazione finanziaria, nel caso in cui la rendita vitalizia fosse corrisposta, per brevissimi periodi, a causa del decesso dello o degli aventi diritto, paradossalmente ci si troverebbe di fronte a una minusvalenza le cui risultanze sarebbero, in ogni modo, inaccettabili.
Il criterio dell’attualizzazione della rendita non trova giustificazione, né con le risultanze dell’art.54 comma 5 del TUIR, né con i corretti principi contabili che disciplinano la possibilità dell’iscrizione dell’avviamento tra le immobilizzazioni immateriali (voce B I 5 dello stato patrimoniale).
Nei due casi verrebbero meno il principio della certezza, di cui all’art.75 del TUIR, e il principio del costo per esso effettivamente sostenuto, di cui all’art.2426 Codice civile.
Va da sé che il cessionario non potrà iscrivere, così come sostenuto dall’amministrazione finanziaria, alcunché a titolo di avviamento per le stesse ragioni sopra esposte.
A prescindere, poi, che volendo giustificare la tesi dell’amministrazione finanziaria, verrebbe violata la disposizione contenuta nell’art.127 del TUIR, in ordine al divieto della doppia imposizione.
In conclusione, a parere di questo Giudice, in linea con la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale, si conferma la sola imponibilità annua della rendita vitalizia nel rispetto dell’art.47, comma l, lettera H, del TUIR.

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