rassegna di diritto farmaceutico

Anno XXX -N.3 maggio-giugno 1999

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Rassegna dell'Unione Europea
 


Sistema di regolamentazione degli esercizi farmaceutici in Italia (*)

   
 

I

Interrogazione dell'on. Ernesto Caccavale (UPE)

Oggetto: Monopolistico sistema di regolamentazione degli esercizi farmaceutici in Italia

Il quadro normativo e regolamentare in vigore in Italia sul servizio farmaceutico prevede una lunga serie di ingiustificati privilegi e restrizioni:

­ la legge attribuisce in via esclusiva ai farmacisti le attività di preparazione e di vendita al pubblico dei medicinali da banco;

­ la distribuzione territoriale delle farmacie è limitata numericamente sulla base di criteri demografici, geografici e di distanza. È, infatti, stabilito che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, e una farmacia ogni 4.000 abitanti in tutti gli altri.

Inoltre, ogni nuovo esercizio deve essere situato a una distanza non inferiore a 200 metri dagli altri;

­ per accedere alle attività è necessario risultare vincitori di un concorso pubblico per titoli ed esami, oppure ereditare la farmacia, sulla base di irragionevoli vantaggi derivanti da relazioni familiari;

­ relativamente alla modalità di svolgimento dell'attività, gli orari e i turni delle farmacie sono determinati dal sindaco dei vari comuni in conformità con le norme fissate dal prefetto. Per quanto riguarda la pubblicità sanitaria, poi, la legge consente di effettuarla solo attraverso inserzioni sugli elenchi telefonici, previa autorizzazione dello stesso sindaco e su richiesta dell'ordine professionale.

In definitiva, l'ampiezza delle citate riserve a favore dei farmacisti appare sproporzionata rispetto all'obiettivo finale che rimane quello di tutelare la salute pubblica. In particolare, il contingentamento delle farmacie appare sostanzialmente finalizzato a garantire i livelli di reddito degli esercenti, piuttosto che a conseguire una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale delle medesime, determinando invece ingiustificate posizioni di rendita monopolistica.

Può, dunque, la Commissione:

­ rendere noto lo stato attuale dello studio che sta conducendo sull'argomento in oggetto;

­ dire se non ritiene che vi siano sufficienti ragioni per considerare fortemente monopolistica la regolamentazione italiana, in deroga alle leggi europee in materia di libera concorrenza;

­ indicare quali provvedimenti intende adottare al fine di tutelare le esigenze dei consumatori e di favorire un più facile accesso alla professione di farmacista.

II

Risposta del Commissario Mario Monti a nome della Commissione in data 15 gennaio 1999

La Commissione si permette di rinviare l'onorevole deputato alle risposte fornite all'interrogazione scritta E-3477/97 dell'onorevole Kestelljn-Sierens e, per quanto riguarda più in particolare la regolamentazione esistente in Italia in materia di condizioni di esercizio delle farmacie, all'interrogazione scritta E-3011/98 dell'onorevole Amadeo.

La Commissione ritiene, infatti, che nell'ambito specifico del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, misure nazionali come quelle menzionate (monopolio concesso alle farmacie per la vendita dei medicinali da banco, criteri demografici e geografici che condizionano l'apertura dell'esercizio, concorso pubblico per accedere all'attività, orari e turni delle farmacie fissati dalle autorità pubbliche e condizioni restrittive in materia di pubblicità) non siano contrarie al principio del libero stabilimento figurante all'articolo 52 del trattato CE, purché siano applicate in modo non discriminatorio e siano proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito. La Commissione ritiene altresì che il carattere sproporzionato di queste misure rispetto all'obiettivo resti da dimostrare.

La Commissione informa l'onorevole deputato che non sta conducendo alcuno studio sulle questioni in oggetto.

III

Risposta del Commissario Mario Monti all'interrogazione dell'on. Amedeo Amadeo a nome della Commissione in data 7 dicembre 1998

La situazione descritta dall'onorevole parlamentare non sembra contraria al diritto comunitario. Infatti, la direttiva 85/432/CEE del 16 settembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti talune attività del settore farmaceutico ha proceduto ad un coordinamento minimo delle condizioni di formazione e di accesso alla professione di farmacista nonché delle condizioni di esercizio di detta professione.

Tuttavia, siffatto coordinamento non è stato totale e, in particolare, non ha riguardato le condizioni di esercizio delle farmacie. In merito, la Commissione si permette di richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul secondo considerando della direttiva summenzionata. Tale considerando dispone che «la presente direttiva non assicura il coordinamento di tutte le condizioni di accesso alle attività del settore farmaceutico e del loro esercizio; che, in particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio di distribuzione dei medicinali continuano ad essere di competenza degli Stati membri». Infatti, in mancanza di una legislazione comunitaria di armonizzazione o di coordinamento, gli Stati membri restano i soli competenti per quanto riguarda l'adozione di una normativa in materia di condizioni di gestione delle farmacie, purché detta normativa sia compatibile con il diritto comunitario.

A questo proposito, la Commissione ritiene che provvedimenti nazionali come quelli di cui trattasi (obbligo di chiusura annuale per un periodo minimo) a decorrere dal momento in cui trovano applicazione in modo non discriminatorio e sono proporzionati rispetto all'obiettivo perseguito, nel contesto specifico del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, non contraddicono il principio del libero stabilimento ai sensi dell'articolo 52 del trattato CE.

Infine, la misura menzionata dall'onorevole parlamentare non pare contraria al diritto comunitario in materia di concorrenza. Infatti, gli articoli 85 e 86 del trattato CE riguardano esclusivamente i comportamenti delle imprese e non toccano i provvedimenti pubblici. Va inoltre esclusa un'applicazione congiunta degli articoli 3, sub f), 5 secondo comma e 85 del trattato CE.

Al riguardo la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale una applicazione congiunta degli articoli succitati è possibile soltanto in presenza di un provvedimento statale che impone o favorisce la conclusione di un'intesa contraria all'articolo 85 o ne rafforza gli effetti oppure priva la propria normativa del carattere statale delegando ad operatori privati la responsabilità di decidere di intervenire in materia economica (vedasi la sentenza Meng del 17.11.1993, causa C-2/91, Raccolta I-5751 e la sentenza Ohra del 17.11.1993, causa C-245/91, Raccolta I-5851).

IV

Risposta del Commissario Mario Monti all'on. Marie Paule Kestelljn-Sierens a nome della Commissione in data 6 gennaio 1998

Normative analoghe alla legislazione belga menzionata dall'onorevole parlamentare esistono nella grande maggioranza degli Stati membri.

A tale proposito la Commissione si permette di richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul secondo «considerando» della direttiva 85/432/CEE del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività, nel settore farmaceutico. Tale «considerando» dispone che «la presente direttiva non assicura il coordinamento di tutte le condizioni di accesso alle attività del settore farmaceutico e del loro esercizio, che, in particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della distribuzione dei medicinali continuano ad essere di competenza degli Stati membri».

In assenza di una normativa comunitaria di armonizzazione o coordinamento, infatti, gli Stati membri conservano la competenza esclusiva ad adottare una normativa in materia, a condizione che questa sia compatibile con il diritto comunitario. A tale proposito la Commissione ritiene che misure nazionali come quelle descritte dall'onorevole parlamentare, dal momento in cui si applicano in maniera non discriminatoria e sono proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito, non siano contrarie al principio del libero stabilimento figurante all'articolo 52 del trattato CE. Di conseguenza la Commissione non intende presentare proposte miranti ad armonizzare o coordinare le legislazioni nazionali in questione.

V

Interrogazione dell'on. Giacomo Leopardi (PPE)

Oggetto: Studi, proposte, iniziative e atti normativi in materia di distribuzione dei medicinali e di servizio farmaceutico

Può la Commissione comunicare se attualmente siano al suo esame eventuali studi, proposte, iniziative o atti normativi, in materia di distribuzione dei medicinali e di servizio farmaceutico?

E, in caso affermativo, può essa informare in modo possibilmente dettagliato quali siano i suddetti studi, proposte, iniziative o atti normativi?

VI

Risposta del Commissario Bangemann a nome della Commissione del 5 gennaio 1999

La Commissione ritiene che l'attuale situazione legislativa sulla distribuzione dei prodotti medicinali e sui servizi farmaceutici sia del tutto soddisfacente.

Nella sua comunicazione sul mercato unico del settore farmaceutico la Commissione ha tuttavia sottolineato che in vari Stati membri i servizi farmaceutici rappresentano oltre il 25% del costo finale dei prodotti (escluse le imposte). È solo una questione di tempo (e di capacità di entrare nel mercato) ma prima o poi i nuovi sistemi di distribuzione al consumatore ­ in particolare le nuove possibilità del commercio elettronico ­ spingeranno i legislatori a esaminare i possibili risparmi in questa parte dei costi farmaceutici.

Per contribuire alle riflessioni su questo e su altri punti collegati, la Commissione ha ordinato uno studio sul commercio elettronico nel settore farmaceutico, discusso per la prima volta in una tavola rotonda sul completamento del mercato unico nel settore farmaceutico svoltasi a Parigi il 7 dicembre 1998.

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