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| CORTE DI GIUSTIZIA
UE - Sezione I Sentenza del 10 dicembre 1998
nel procedimento C-328/197
Jann presidente,
Wathelet relatore
G. contro H. L.
Specialità
medicinali - Preparazioni a base
di vitamina C - Classificazione ai
fini dellapplicazione della tariffa
doganale - Interpretazione della
voce 3004 concernente i medicamenti (all.
I regolamento della Commissione 14 luglio
1992, n. 1505) - Criteri - Caratteristiche
e proprietà oggettive del prodotto -
Efficacia terapeutica per le funzioni
del sistema immunitario
dellorganismo umano - Sono
medicinali
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Ai fini
dellapplicazione del dazio doganale, le
specialità medicinali a base di vitamina C,
confezionate per la vendita al minuto e
presentate come aventi proprietà terapeutiche
sulle funzioni del sistema immunitario dell
organismo umano, non sono complementi
alimentari ma rientrano nella definizione di
medicinale e quindi nella voce 3004 della
nomenclatura di cui all all. 1 del
regolamento della Commissione 2505/92.
(Omissis)
(25) Con la seconda
questione, che occorre esaminare in primo luogo,
il giudice a quo chiede, in sostanza, se, tenuto
conto delle loro caratteristiche e proprietà
oggettive, prodotti come il Taxofit Vitamin C +
Ca Brausetabletten e il Taxofit Vitamin C
Kautabletten debbano essere classificati nella
voce 3004 della NC, nella redazione di cui
allallegato I del regolamento n. 2505/92.
(26) Per giurisprudenza
consolidata, nellinteresse della certezza
del diritto e per facilitare i controlli, il
criterio determinante per la classificazione
doganale delle merci va reperito, in linea di
massima, nelle loro caratteristiche e proprietà
oggettive, come definite nel testo della voce
della NC. Inoltre esistono le note esplicative
elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla
Commissione europea e, per quanto riguarda il
sistema armonizzato di designazione e
codificazione delle merci, dal Consiglio di
cooperazione doganale, le quali forniscono un
rilevante contributo allinterpretazione
della portata delle varie voci doganali, senza
però essere giuridicamente vincolanti (v., in
particolare, sentenza 6 novembre 1997, causa
C-201/96, LTM, Racc. pag. 1-6147, punto 17).
(27) Pertanto occorre valutare
se i prodotti di cui trattasi nella causa
principale presentino le caratteristiche e le
proprietà oggettive definite nella voce 3004
della NC, le quali, come la Corte ha rilevato al
punto 13 della citata sentenza Bioforce, devono
essere interpretate alla luce
dellevoluzione della medicina.
(28) A questo proposito, come
emerge dal fascicolo, è pacifico che il tenore
di vitamina C dei prodotti di cui trattasi nella
causa principale è nettamente superiore a quello
necessario o raccomandato per
lalimentazione generale. Per di più, oltre
ad aiutare il sistema immunitario
dellorganismo umano a resistere alle
infezioni, in particolare nel caso di astenia o
sovraffaticamento, tali dosi di vitamina C, che
lessere umano è incapace di produrre da
solo, sono altresì raccomandate per rispondere a
reazioni allergiche e a gravi traumi, come quelli
che possono derivare da una ferita o da
unoperazione chirurgica, e per combattere
malattie carenziali, come lo scorbuto o il morbo
di Moeller-Barlow.
(29) Emerge da tali
considerazioni che i prodotti di cui trattasi
nella causa principale non possono essere
considerati alimenti complementari o
preparaz.ioni alimentari, ai sensi del punto 1,
lett. a), delle note introduttive del capitolo 3O
della NC, o come contemplati dalla voce 2106
della NC, ma come prodotti che presentano un
profilo terapeutico o profilattico nettamente
definito, il cui effetto si concentra, in
particolare, sulle funzioni del sistema
immunitario dellorganismo umano.
(30) Tale effetto terapeutico o
profilattico esclude altresì che i prodotti di
cui
trattasi nella causa principale
siano classificati nella voce 2936 della NC
relativa alle vitamine in generale.
(31) Peraltro è pacifico che i
prodotti di cui trattasi nella causa principale,
come prescrive il testo della voce 3004,
interpretata alla luce delle note esplicauve del
Consiglio di cooperazione doganale, sono
confezionati per la vendita al minuto e
comportano sulla confezione e sul foglietto delle
avvertenze indicazioni adeguate riguardo alla
natura delle affezioni contro le quali vanno
utilizzati, alle loro modalità d uso e
alla posologia.
(32) Di conseguenza è inutile
esaminare ulteriormente se altri fattori, come la
circostanza che i prodotti di cui trattasi nella
causa principale siano stati autorizzati ad
essere immessi sul mercato tedesco come
medicinali, siano idonei a confermare, nella
fattispecie, la caratteristica essenziale, ai
fini della classificazione sotto la voce 3004,
che costituisce leffetto specifico
terapeutico o profilattico che li caratterizza.
(33) Pertanto occorre
dichiarare che la NC, nella redazione di cui
allallegato I del regolamento n. 2505/92,
devessere interpretata nel senso che
prodotti come il Taxofit Vitamin C + Ca
Brausetabletten e il Taxofit Vitamin C
Kautabletten devono essere classificati sotto la
voce 3004.
(Omissis)
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