rassegna di diritto farmaceutico

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Rassegna dell'Unione Europea
 

Rileva la finalità terapeutica per considerare medicinali di preparati a base di vitamine

   
CORTE DI GIUSTIZIA UE - Sezione I

Sentenza del 10 dicembre 1998 nel procedimento C-328/197

Jann presidente, Wathelet relatore

G. contro H. L.

Specialità medicinali - Preparazioni a base di vitamina C - Classificazione ai fini dell’applicazione della tariffa doganale - Interpretazione della voce 3004 concernente i medicamenti (all. I regolamento della Commissione 14 luglio 1992, n. 1505) - Criteri - Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto - Efficacia terapeutica per le funzioni del sistema immunitario dell’organismo umano - Sono medicinali

Ai fini dell’applicazione del dazio doganale, le specialità medicinali a base di vitamina C, confezionate per la vendita al minuto e presentate come aventi proprietà terapeutiche sulle funzioni del sistema immunitario dell ‘organismo umano, non sono complementi alimentari ma rientrano nella definizione di medicinale e quindi nella voce 3004 della nomenclatura di cui all ‘all. 1 del regolamento della Commissione 2505/92.

(Omissis)

(25) Con la seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice a quo chiede, in sostanza, se, tenuto conto delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, prodotti come il Taxofit Vitamin C + Ca Brausetabletten e il Taxofit Vitamin C Kautabletten debbano essere classificati nella voce 3004 della NC, nella redazione di cui all’allegato I del regolamento n. 2505/92.

(26) Per giurisprudenza consolidata, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC. Inoltre esistono le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione europea e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, dal Consiglio di cooperazione doganale, le quali forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in particolare, sentenza 6 novembre 1997, causa C-201/96, LTM, Racc. pag. 1-6147, punto 17).

(27) Pertanto occorre valutare se i prodotti di cui trattasi nella causa principale presentino le caratteristiche e le proprietà oggettive definite nella voce 3004 della NC, le quali, come la Corte ha rilevato al punto 13 della citata sentenza Bioforce, devono essere interpretate alla luce dell’evoluzione della medicina.

(28) A questo proposito, come emerge dal fascicolo, è pacifico che il tenore di vitamina C dei prodotti di cui trattasi nella causa principale è nettamente superiore a quello necessario o raccomandato per l’alimentazione generale. Per di più, oltre ad aiutare il sistema immunitario dell’organismo umano a resistere alle infezioni, in particolare nel caso di astenia o sovraffaticamento, tali dosi di vitamina C, che l’essere umano è incapace di produrre da solo, sono altresì raccomandate per rispondere a reazioni allergiche e a gravi traumi, come quelli che possono derivare da una ferita o da un’operazione chirurgica, e per combattere malattie carenziali, come lo scorbuto o il morbo di Moeller-Barlow.

(29) Emerge da tali considerazioni che i prodotti di cui trattasi nella causa principale non possono essere considerati alimenti complementari o preparaz.ioni alimentari, ai sensi del punto 1, lett. a), delle note introduttive del capitolo 3O della NC, o come contemplati dalla voce 2106 della NC, ma come prodotti che presentano un profilo terapeutico o profilattico nettamente definito, il cui effetto si concentra, in particolare, sulle funzioni del sistema immunitario dell’organismo umano.

(30) Tale effetto terapeutico o profilattico esclude altresì che i prodotti di cui

trattasi nella causa principale siano classificati nella voce 2936 della NC relativa alle vitamine in generale.

(31) Peraltro è pacifico che i prodotti di cui trattasi nella causa principale, come prescrive il testo della voce 3004, interpretata alla luce delle note esplicauve del Consiglio di cooperazione doganale, sono confezionati per la vendita al minuto e comportano sulla confezione e sul foglietto delle avvertenze indicazioni adeguate riguardo alla natura delle affezioni contro le quali vanno utilizzati, alle loro modalità d’ uso e alla posologia.

(32) Di conseguenza è inutile esaminare ulteriormente se altri fattori, come la circostanza che i prodotti di cui trattasi nella causa principale siano stati autorizzati ad essere immessi sul mercato tedesco come medicinali, siano idonei a confermare, nella fattispecie, la caratteristica essenziale, ai fini della classificazione sotto la voce 3004, che costituisce l’effetto specifico terapeutico o profilattico che li caratterizza.

(33) Pertanto occorre dichiarare che la NC, nella redazione di cui all’allegato I del regolamento n. 2505/92, dev’essere interpretata nel senso che prodotti come il Taxofit Vitamin C + Ca Brausetabletten e il Taxofit Vitamin C Kautabletten devono essere classificati sotto la voce 3004.

(Omissis)

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