rassegna di diritto farmaceutico

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Rassegna dell'Unione Europea
 


La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*)

CAPITOLO I

Brevettabilità

   

Articolo I

1. Gli Stati membri proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. Essi, se necessario, adeguano il loro diritto nazionale dei brevetti per tener conto delle disposizioni della presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da accordi internazionali, in particolare dall’accordo TRJPS e dalla Convenzione sulla diversità biologica.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "materiale biologico", un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b)"procedimento microbiologico", qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione..

3. La nozione di varietà vegetale è definita all’ articolo 5 del regolamento (CE) n.

2100/94.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.

2. Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.

Articolo 4

1. Non sono brevettabili:

a) le varietà vegetali e le razze animali,

b) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali.

2. Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l’ eseguibilità tecnica dell’invenzione non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale.

3. Il paragrafo 1, lettera b), non riguarda la brevettabilità di invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti.

Articolo 5

1 . Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo,

nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la

sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili.

2. Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un

gene, può costituire un’invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale.

3. L’applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev’essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto.

Articolo 6

1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un’invenzione non può di per sé essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizione legislativa o regolamentare.

2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non brevettabili in particolare:

a) i procedimenti di donazione di esseri umani;

b) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano;

c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

d) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o

l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.

Articolo 7

Il Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie della Commissione valuta tutti gli aspetti etici connessi alla biotecnologia.

Capitolo precedente Capitoli successivi

La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (introduzione)

CAPITOLO Il - Ambito della protezione

CAPITOLO III - Licenze obbligatorie dipendenti

CAPITOLO IV - Deposito, accesso e nuovo deposito del materiale biologico

CAPITOLO V - Disposizioni finali

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