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Articolo
I
1. Gli Stati
membri proteggono le invenzioni biotecnologiche
tramite il diritto nazionale dei brevetti. Essi,
se necessario, adeguano il loro diritto nazionale
dei brevetti per tener conto delle disposizioni
della presente direttiva.
2. La presente
direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati
membri derivanti da accordi internazionali, in
particolare dallaccordo TRJPS e dalla
Convenzione sulla diversità biologica.
Articolo 2
1. Ai fini della
presente direttiva si intende per:
a) "materiale
biologico", un materiale contenente
informazioni genetiche, autoriproducibile o
capace di riprodursi in un sistema biologico;
b)"procedimento
microbiologico", qualsiasi procedimento nel
quale si utilizzi un materiale microbiologico,
che comporta un intervento su materiale
microbiologico, o che produce un materiale
microbiologico.
2. Un
procedimento di produzione di vegetali o di
animali è essenzialmente biologico quando
consiste integralmente in fenomeni naturali quali
lincrocio o la selezione..
3. La nozione di
varietà vegetale è definita all articolo
5 del regolamento (CE) n.
2100/94.
Articolo 3
1. Ai fini della
presente direttiva, sono brevettabili le
invenzioni nuove che comportino un attività
inventiva e siano suscettibili di applicazione
industriale, anche se hanno ad oggetto un
prodotto consistente in materiale biologico o che
lo contiene, o un procedimento attraverso il
quale viene prodotto, lavorato o impiegato
materiale biologico.
2. Un materiale
biologico che viene isolato dal suo ambiente
naturale o viene prodotto tramite un procedimento
tecnico può essere oggetto di invenzione, anche
se preesisteva allo stato naturale.
Articolo 4
1. Non sono
brevettabili:
a) le varietà
vegetali e le razze animali,
b) i procedimenti
essenzialmente biologici di produzione di
vegetali o di animali.
2. Le invenzioni
che hanno quale oggetto piante o animali sono
brevettabili se l eseguibilità tecnica
dellinvenzione non è limitata ad una
determinata varietà vegetale o razza animale.
3. Il paragrafo 1,
lettera b), non riguarda la brevettabilità di
invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento
microbiologico o altri procedimenti tecnici
ovvero un prodotto ottenuto direttamente
attraverso siffatti procedimenti.
Articolo 5
1 . Il corpo
umano, nei vari stadi della sua costituzione e
del suo sviluppo,
nonché la mera
scoperta di uno dei suoi elementi, ivi
compresa la sequenza o la
sequenza parziale
di un gene, non possono costituire
invenzioni brevettabili.
2. Un elemento
isolato dal corpo umano, o diversamente
prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi
compresa la sequenza o la sequenza parziale di un
gene, può
costituire uninvenzione brevettabile, anche
se la struttura di detto elemento è identica a
quella di un elemento naturale.
3.
Lapplicazione industriale di una sequenza o
di una sequenza parziale di un gene
devessere concretamente indicata nella
richiesta di brevetto.
Articolo 6
1. Sono escluse
dalla brevettabilità le invenzioni il cui
sfruttamento commerciale è contrario
allordine pubblico o al buon costume; lo
sfruttamento di uninvenzione non può di
per sé essere considerato contrario
allordine pubblico o al buon costume per il
solo fatto che è vietato da una disposizione
legislativa o regolamentare.
2. Ai sensi del
paragrafo 1, sono considerati non brevettabili in
particolare:
a) i procedimenti
di donazione di esseri umani;
b) i procedimenti
di modificazione dellidentità genetica
germinale dellessere umano;
c) le
utilizzazioni di embrioni umani a fini
industriali o commerciali;
d) i procedimenti
di modificazione dellidentità genetica
degli animali atti a provocare su di loro
sofferenze senza utilità medica sostanziale per
luomo o
lanimale,
nonché gli animali risultanti da tali
procedimenti.
Articolo 7
Il Gruppo europeo
per letica delle scienze e delle nuove
tecnologie della Commissione valuta tutti gli
aspetti etici connessi alla biotecnologia.
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