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Articolo
8
1. La protezione
attribuita da un brevetto relativo ad un
materiale biologico dotato, in seguito
allinvenzione, di determinate proprietà si
estende a tutti i materiali biologici da esso
derivati mediante riproduzione o moltiplicazione
in forma identica o differenziata e dotati delle
stesse proprietà.
2. La protezione
attribuita da un brevetto relativo ad un
procedimento che consente di produrre un
materiale biologico dotato, per effetto
dellinvenzione, di determinate proprietà
si estende al materiale biologico direttamente
ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro
materiale biologico derivato dal materiale
biologico direttamente ottenuto mediante
riproduzione o moltiplicazione in forma identica
o differenziata e dotato delle stesse proprietà.
Articolo 9
Fatto salvo
larticolo 5, paragrafo 1, la
protezione attribuita da un brevetto ad un
prodotto contenente o consistente in
uninformazione genetica si estende a
qualsiasi materiale nel quale il prodotto è
incorporato e nel quale linformazione
genetica è consentita e svolge la sua funzione.
Articolo 10
La protezione di
cui agli articoli 8 e 9 non si estende al
materiale biologico ottenuto mediante
riproduzione o moltiplicazione di materiale
biologico commercializzato nel territorio di uno
Stato membro dal titolare del brevetto o con il
suo consenso, qualora la riproduzione o la
moltiplicazione derivi necessariamente
dallutilizzazione per la quale il materiale
biologico è stato commercializzato, purché il
materiale ottenuto non venga utilizzato
successivamente per altre riproduzioni o
moltiplicazioni.
Articolo 11
1. In deroga agli
articoli 8 e 9, la vendita o unaltra forma
di commercializzazione di materiale di
riproduzione di origine vegetale, da parte del
titolare del brevetto o con il suo consenso, ad
un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo
implica lautorizzazione per
lagricoltore ad utilizzare il prodotto del
raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione
in proprio nella propria azienda; lambito e
le modalità di questa deroga corrispondono a
quelli previsti dallarticolo 14 del
regolamento (CE) n. 2100/94.
2. In deroga agli
articoli 8 e 9, la vendita o unaltra forma
di commercializzazione di bestiame di allevamento
o di altro materiale di riproduzione di origine
animale, da parte del titolare del brevetto o con
il suo consenso, ad un agricoltore implica
lautorizzazione per questultimo ad
utilizzare il bestiame protetto per uso agricolo.
Tale autorizzazione include la messa a
disposizione dellanimale o di altro
materiale di riproduzione di origine animale per
la prosecuzione della propria attività agricola,
ma non la vendita nellambito o ai fini di
unattività di riproduzione commerciale.
3. Lambito e
le modalità di applicazione della deroga di cui
al paragrafo 2 sono disciplinati dalle
disposizioni legislative e regolamentari e dalle
prassi nazionali.
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