rassegna di diritto farmaceutico

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Rassegna dell'Unione Europea
 


La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*)

CAPITOLO III

Licenze obbligatorie dipendenti

   

Articolo 12

1. Un costitutore, qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, può chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell’inveiizione protetta dal brevetto, in quanto tale licenza sia necessaria allo sfruttamento della varietà vegetale da proteggere, dietro pagamento di un canone adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare del brevetto ha reciprocamente diritto ad una licenza reciproca a condizioni ragionevoli per utilizzare la varietà protetta.

2. Il titolare di un brevetto riguardante un’invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente sui ritrovati vegetali, può chiedere una licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo della varietà protetta dalla privativa, dietro pagamento di un canone adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare della privativa per ritrovati vegetali ha reciprocamente diritto ad una licenza a condizioni ragionevoli per utilizzare l’invenzione protetta.

3. Coloro che chiedono le licenze di cui ai paragrafi 1 e 2 devono dirnostrare:

a) che si sono rivolti invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

b) che la varietà vegetale o l’invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all’invenzione rivendicata

nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.

4. Ogni Stato membro designa la o le autorità competenti a concedere la licenza. Qualora la licenza su una varietà vegetale possa essere concessa soltanto dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, si applica l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 2100/94.

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La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (introduzione)

CAPITOLO I - Brevettabilità

CAPITOLO Il - Ambito della protezione

CAPITOLO IV - Deposito, accesso e nuovo deposito del materiale biologico

CAPITOLO V - Disposizioni finali

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