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Articolo 12
1. Un costitutore, qualora non
possa ottenere o sfruttare commercialmente una
privativa sui ritrovati vegetali senza violare un
brevetto precedente, può chiedere una licenza
obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo
dellinveiizione protetta dal brevetto, in
quanto tale licenza sia necessaria allo
sfruttamento della varietà vegetale da
proteggere, dietro pagamento di un canone
adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in
caso di concessione della licenza, il titolare
del brevetto ha reciprocamente diritto ad una
licenza reciproca a condizioni ragionevoli per
utilizzare la varietà protetta.
2. Il titolare di un brevetto
riguardante uninvenzione biotecnologica,
qualora non possa sfruttarla senza violare una
privativa precedente sui ritrovati vegetali, può
chiedere una licenza obbligatoria per luso
non esclusivo della varietà protetta dalla
privativa, dietro pagamento di un canone
adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in
caso di concessione della licenza, il titolare
della privativa per ritrovati vegetali ha
reciprocamente diritto ad una licenza a
condizioni ragionevoli per utilizzare
linvenzione protetta.
3. Coloro che chiedono le
licenze di cui ai paragrafi 1 e 2 devono
dirnostrare:
a) che si sono rivolti invano
al titolare del brevetto o della privativa sui
ritrovati vegetali per ottenere una licenza
contrattuale;
b) che la varietà vegetale o
linvenzione costituisce un progresso
tecnico significativo, di notevole interesse
economico rispetto allinvenzione
rivendicata
nel brevetto o alla varietà
vegetale protetta.
4. Ogni Stato membro designa la
o le autorità competenti a concedere la licenza.
Qualora la licenza su una varietà vegetale possa
essere concessa soltanto dallUfficio
comunitario delle varietà vegetali, si applica
larticolo 29 del regolamento (CE) n.
2100/94.
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