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Articolo 13
1. Se
uninvenzione riguarda un materiale
biologico non accessibile al pubblico e che non
può essere descritto nella domanda di brevetto
in maniera tale da consentire ad un esperto in
materia di attuare linvenzione stessa
oppure implica luso di tale materiale, la
descrizione è ritenuta sufficiente per
lapplicazione del diritto dei brevetti
soltanto se:
a) il materiale
biologico è stato depositato presso un ente di
deposito riconosciuto non oltre la data di
presentazione della domanda di brevetto. Sono
riconosciuti almeno gli enti di deposito
internazionali che abbiano acquisito tale
qualificazione ai sensi dellarticolo 7 del
trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, sul
riconoscimento internazionale del deposito dei
microrganismi ai fini della procedura in materia
di brevetti, in appresso denominato
"trattato di Budapest";
b) sulle
caratteristiche del materiale biologico
depositato la domanda depositata fornisce tutte
le informazioni rilevanti di cui dispone il
depositante;
c) nella domanda
di brevetto sono precisati il nome dellente
di deposito e il numero di registrazione del
deposito.
2. Laccesso
al materiale biologico depositato è garantito
mediante il rilascio di un campione:
a) fino alla prima
pubblicazione della domanda di brevetto,
unicamente alle persone autorizzate ai sensi del
diritto nazionale dei brevetti;
b) tra la prima
pubblicazione della domanda e la concessione del
brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia
domanda o, se il depositante lo richieda,
unicamente ad un esperto indipendente;
c) dopo la
concessione del brevetto e anche se lo stesso è
stato revocato o annullato, a qualsiasi persona
che ne faccia richiesta.
3. La consegna ha
luogo esclusivamente se il richiedente si impegna
per la durata degli effetti del brevetto:
a) a non rendere
accessibile a terzi campioni del materiale
biologico depositato o di materiali da esso
derivati, e
b) ad utilizzare
campioni del materiale biologico depositato o di
materiali da esso derivati esclusivamente a fili
sperimentali, a meno che il richiedente o il
titolare del brevetto non rinunci esplicitamente
a tale impegno.
4. In caso di
rifiuto o di ritiro della domanda, laccesso
al materiale depositato viene limitato, su
richiesta del depositante, ad un esperto
indipendente per un periodo di venti anni a
decorrere dalla data del deposito della domanda
di brevetto. In tal caso si applica il paragrafo
3.
5. Le
domande del depositante di cui al paragrafo 2,
lettera b), e al paragrafo
4 possono essere
presentate soltanto fino alla data in cui sono
considerati ultimati i preparativi tecnici della
pubblicazione della domanda di brevetto.
Articolo
14
1. Se il materiale
biologico depositato ai sensi dellarticolo
13 non è più disponibile presso lente di
deposito riconosciuto, è consentito un nuovo
deposito del materiale alle stesse condizioni
previste dal trattato di Budapest.
2. Ogni nuovo
deposito deve essere accompagnato da una
dichiarazione firmata dal depositante attestante
che il materiale biologico che è oggetto del
nuovo deposto è identico a quello oggetto del
deposito iniziale.
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