rassegna di diritto farmaceutico

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Rassegna dell'Unione Europea
 


La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*)

CAPITOLO V

Disposizioni finali

   

Articolo 15

1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e

non oltre il 30 luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli stati membri adottano tali disposizioni. queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitą di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttivi

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) ogni cinque anni a decorrere dalla data prevista all’articolo 15, paragrafo 1, una relazione sugli eventuali problemi incontrati nell’applicazione della direttiva in rapporto agli accordi internazionali sulla tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno aderito;

b) entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, una relazione intesa a valutare le implicazioni, nel campo della ricerca di base di ingegneria genetica, della mancata pubblicazione o della pubblicazione tardiva di documenti il cui contenuto potrebbe essere brevettabile;

c) annualmente a decorrere dalla data prevista all’articolo 15, paragrafo I, una relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell’ingegneria genetica.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunitą europee.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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