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Articolo
15
1. Gli stati
membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro e
non oltre il 30
luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli stati
membri adottano tali disposizioni. queste
contengono un riferimento alla presente direttiva
o sono corredate di un siffatto riferimento
allatto della pubblicazione ufficiale. Le
modalitą di tale riferimento sono decise dagli
Stati membri.
2. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttivi
Articolo 16
La Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
a) ogni cinque
anni a decorrere dalla data prevista
allarticolo 15, paragrafo 1, una
relazione sugli eventuali problemi incontrati
nellapplicazione della direttiva in
rapporto agli accordi internazionali sulla tutela
dei diritti delluomo cui gli Stati membri
hanno aderito;
b) entro due anni
dallentrata in vigore della presente
direttiva, una relazione intesa a valutare le
implicazioni, nel campo della ricerca di base di
ingegneria genetica, della mancata pubblicazione
o della pubblicazione tardiva di documenti il cui
contenuto potrebbe essere brevettabile;
c) annualmente a
decorrere dalla data prevista allarticolo
15, paragrafo I, una relazione sugli sviluppi e
sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel
campo della biotecnologia e dellingegneria
genetica.
Articolo 17
La presente
direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Comunitą europee.
Articolo 18
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
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